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Tar Puglia, Sez. II, 6 maggio 2014, n. 1137
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 802 del 2013, proposto da:
– Antonio Gravante, rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raffaele Pinto, in Lecce alla via Sindaco Lupinacci 11;
contro
– il Comune di Ortelle, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza del Sindaco di Ortelle n. 9/2013, datata 10 maggio 2013, con la quale si ordina la rimozione di una piccola statua della Madonna posizionata in onore del loculo n. 105 di quel cimitero, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il Regolamento di Polizia Mortuaria del predetto Comune.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortelle.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 16 gennaio 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti A. Aventaggiato -in sostituzione dell’Avv. Saporito- e A. Vantaggiato -in sostituzione dell’Avv. Musio.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Collegio ritiene opportuno richiamare, anzitutto, la sentenza n. 666 del 25 marzo 2013, con la quale la Sezione, accogliendo il ricorso n. 231 del 2013, osservava quanto segue: <
2.- Alla sentenza citata seguiva l’ordinanza sindacale in data 10 maggio 2013, n. 9, con la quale l’Amministrazione, facendo riferimento al passaggio motivazionale da ultimo richiamato, ribadiva l’ordine di rimozione <
3.- Veniva dunque proposto il ricorso in oggetto, per i seguenti motivi: eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta; difetto di interesse pubblico; carenza istruttoria; violazione dell’articolo 51 del DPR n. 285 del 1990; violazione dell’articolo 71 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, anche in relazione ai principi posti dagli articoli 19 e 21 della Costituzione e dagli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; inottemperanza e travisamento della sentenza di questo T.a.r. n. 666 del 2013; violazione degli artt. 7, 10, 21 bis, 21 ter e 21 quater l. n. 241 del 1990; incompetenza.
3.1 Delibando la formulata istanza cautelare il T.a.r. adottava quindi l’ordinanza n. 280 del 2013, osservando che <
4.- Tanto premesso in fatto il Collegio, richiamati quali parti integranti di questa motivazione i rilievi articolati nella sentenza n. 666/2013 e nell’ordinanza n. 280/2013, solo aggiunge che, se è vero che il T.a.r. evidenziava, <
Né d’altronde, sul piano sostanziale, la statua sacra di cui si discute appare, per il soggetto raffigurato, di evidente valore simbolico della religione Cristiana (la Madonna), il materiale usato (una pietra chiara, monocolore), la collocazione (a ridosso della lapide) e le dimensioni (contenute, in linea verticale, entro quelle della lapide, e dalla stessa di soli pochi centimetri sporgente) effettivamente determinare il vulnus ai valori della uniformità e omogeneità degli arredi funerari cui fa -come si scriveva, genericamente- riferimento l’Amministrazione, anche tenuto conto della presenza, nel medesimo cimitero, di altre lapidi arricchite da elementi decorativi di analoga evidenza (per i quali si rinvia alle foto in atti).
5.- Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso dev’essere accolto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 802 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il Comune di Ortelle al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)