TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 22 dicembre 2017, n. 2018

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 22 dicembre 2017, n. 2018

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 22 dicembre 2017, n. 2018
Quando vi sia istanza di estumulazione, operazione rivestente  carattere di eccezionalità,  vanno valutate le motivazioni addotte a sostegno della stessa, rispetto a cui risultano recessive quelle fondate (es.) su di una richiesta di “restituzione” del posto feretro, rispetto a quelle addotte da chi abbia titolo ad esercitare lo jus eligendi sepulchrum, tra i quali va individuata, in primis, la volontà espressa in vita dalla persona defunta.

NORME CORRELATE

Art 93 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 22/12/2017
N. 02018/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2013, proposto da:
Orazio L., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Flascassovitti, Antonio Ciaurro, Angelo Carbotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95 Reggimento Fanteria, 1;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
nei confronti di
Lucia L., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione 18 marzo 2013 prot. n. 4580 del Responsabile del Servizio Settore Tecnico – Area 1 ^ del Comune di Mottola, recante il diniego di estumulazione e trasferimento dei resti mortali o ossei della defunta Maria Minardi dal Cimitero di Mottola a quello di Massafra, determinazione provvedimentale recapitata in data 26 marzo 2013 per posta;
– di tutti gli atti antecedenti, presupposti, preparatori, consequenziali ovvero comunque collegati o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. A. Ciaurro, per il ricorrente, e l’avv. G. Misserini per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del comune di Mottola, con la quale è stata respinta la sua richiesta di estumulazione della salma della sig.ra M, (moglie del medesimo deceduta il 20 giugno 1980) dalla cappella privata della famiglia Liuzzi, al fine di trasferirne i resti nel cimitero di Massafra.
A fondamento dell’istanza l’interessato ha addotto la circostanza che i comproprietari del loculo in cui è tumulata la Sig.ra M. avrebbero richiesto la restituzione di quest’ultimo.
Il Comune, dopo aver sottolineato l’eccezionalità e straordinarietà dell’attività di estumulazione e traslazione delle salme, ha respinto l’istanza ritenendo che l’art. 86, comma 1, d.P.R. 285/1990 inibisca la possibilità di estumulare salme da sepolture private a concessione perpetua, e rilevando, altresì, che la sig.ra L. Lucia, figlia della defunta e del ricorrente, ha reso noto che la sig.ra Minardi aveva espresso in vita la volontà che i suoi resti fossero seppelliti nel cimitero di Mottola.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti di estumulazione straordinaria per pretesa insussistenza, sotto il profilo pubblicistico; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86, comma primo, e 88 d.P.R. 285/1990 e dei relativi principi ispiratori per carenza o erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni, nonché dell’art. 3, l. 241/1990 per apparenza, falsità ed illogicità della motivazione nonché per apparenza e lacunosità essenziale di istruttoria; eccesso di potere sotto i detti profili, nonché per perplessità e irragionevolezza manifesta. 2. Erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti di estumulazione straordinaria per pretesa insussistenza, sotto il profilo privatistico, in particolare per pretesa rilevanza dell’opposizione di parte privata; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86 e 88, nonché dell’art. 79, comma primo, d.P.R. 285/1990 per carenza o erroneità dei presupposti di fatto e di diritto per carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione delle norme citate, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, per apparenza, falsità e lacunosità essenziale di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere sotto i detti profili, nonché per perplessità, sviamento di potere e irragionevolezza manifesta.
Sostiene il ricorrente: che il Sindaco ha discrezionalità nel decidere solo con riferimento alle esigenze igienico-sanitarie; che il Sindaco non può negare l’autorizzazione se non vi sono altri interessi privati o collettivi di segno contrario; che il regolamento cimiteriale recepisce una deroga al regime di perpetuità delle sepolture in cappelle private; che gli altri contitolari del loculo ne hanno chiesto la restituzione; che l’opposizione della figlia non può avere rilevanza perché prevale la volontà del marito.
Il Comune ha rilevato che sussiste un principio di eccezionalità e straordinarietà dell’attività di estumulazione e traslazione delle salme; che queste attività possono essere autorizzate discrezionalmente dal Comune solo all’esito di un’attenta istruttoria volta a verificare fondati motivi posti a base della richiesta; che la figlia si è opposta alla estumulazione sulla base della volontà della defunta, rilevando, tra l’altro, che il loculo cimiteriale non sarebbe di proprietà dei sig.ri Latte perché è stato acquistato dal padre della defunta.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 88, d.P.R. 285/1990 il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Peraltro, come sottolineato nel provvedimento impugnato, tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art. 86 del medesimo d.P.R. 285/1990, il quale, nel disciplinare le operazioni di estumulazione, ha limitato l’espletamento di tale attività alle sole salme non tumulate in sepolture private a concessione perpetua, e cioè ad ipotesi diverse da quelle di cui si controverte.
Né può fondatamente invocarsi l’applicazione del disposto di cui all’art. 43 del Regolamento Cimiteriale del Comune di Mottola, in forza del quale “quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 25 anni, e per ulteriori 5 anni qualora ci siano resti ancora non consumati, in un’urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla legge sanitaria”.
Tale disposizione, infatti, al di là di ogni altra pur possibile considerazione, risulta applicabile solo ove “in una cappella siano occupate tutte le celle”, e non già nell’ipotesi – quale quella del caso di specie – in cui i comproprietari del loculo abbiano formulato una mera richiesta di restituzione di quest’ultimo.
In ogni caso, con riferimento al potere autorizzatorio ex art. 88 cit., ove esercitabile, lo stesso, contrassegnato dal carattere dell’eccezionalità, è connotato da non marginali caratteri di discrezionalità nella valutazione di quella pluralità di elementi fattuali che concorrono a delineare in concreto la fattispecie su cui si va ad incidere.
Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza, “l’estumulo e la traslazione della salma in altra sede si configurano come atti a carattere di eccezionalità che possono essere, a seguito d’istanza, disposti dal sindaco, il quale, discrezionalmente, valuta i fondati motivi che sono alla base della scelta del trasferimento. In tal senso si è pronunciato anche il giudice civile (Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1986 , n. 519) che ha avuto modo di chiarire condivisibilmente che il titolare dello ius eligendi sepulchrum può richiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma, nonostante l’opposizione degli altri parenti, ma solo a condizione che la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguate motivazioni, che solitamente consistono nella dichiarazione di volontà del defunto” (Tar Napoli, sez. V, 07 febbraio 2007, n. 915).
Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame l’amministrazione intimata ha legittimamente vietato il trasferimento della defunta in quanto, nel valutare l’istanza contrastante pervenuta dalla figlia della stessa, ha reputato di conferire il giusto rilievo all’opposizione da quest’ultima manifestata, siccome espressione significativa della volontà della Sig.ra Minardi di essere tumulata esattamente nel luogo in cui si era provveduto all’iniziale inumazione.
D’altra parte, sempre la figlia della Sig.ra M. ha dichiarato che la stessa defunta aveva incaricato il padre all’acquisto di un loculo cimiteriale sempre nel cimitero di Mottola, circostanza, questa, non contestata.
Ciò rende recessiva la circostanza che gli altri contitolari del loculo ne abbiano chiesto la restituzione, con la conseguenza che la richiesta di estumulazione, in relazione alla natura eccezionale di tale misura, risulta, nel caso di specie, non supportata da una motivazione adeguata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio stante la natura della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Claudia Lattanzi)
IL PRESIDENTE (Eleonora Di Santo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

431 Posts

View All Posts
Follow Me :