TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 27 dicembre 2017, n. 6086

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 27 dicembre 2017, n. 6086
La mancata costruzione di cappella funeraria su suolo cimiteriale avuto in concessione, entro i termini previsti dl Regolamento comunale di polizia mortuaria, comporta, di diritto, la decadenza dalla concessione avuta.

NORME CORRELATE

Art. 94 dPR 10 settembre 1990, n. 285

Pubblicato il 27/12/2017

N. 06086/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02053/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2015, proposto da:
Gennaro P., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ruotolo, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Campania – Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Gallo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Casertano in Napoli, via Pietro Colletta N. 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento del 10 giugno 2014 recante la revoca della concessione del suolo cimiteriale -identificato con il lotto n. 66, poligono B (ampliamento cimiteriale) per la realizzazione di una cappella gentilizia; b) di ogni altro provvedimento, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, in cui favore la concessione era stata rilasciata con determina n. 238 dell’11 maggio 2006
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2053 dell’anno 2015, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver ottenuto in concessione, con determina n. 238 del 11/05/2006, il suolo cimiteriale identificato con il lotto n. 66 poligono B (ampliamento cimiteriale) per la realizzazione di una cappella gentilizia;
che, in data 21/05/2010, veniva notificata comunicazione di avvio al procedimento, prot. n. 53431, con la quale si informava il ricorrente della “Revoca del suolo cimiteriale dato in concessione” poiché l’Ufficio Tecnico Cimiteriale constatava che nessuna opera era stata realizzata, rimarcando, data la particolarità del luogo, le numerose difficoltà dell’Amministrazione nel procedere alla riqualificazione integrale dell’area;
di aver chiesto, in data 25/10/2010, la sospensione del provvedimento sopra citato e di aver comunicato al Comune che avrebbe provveduto al deposito della richiesta del permesso a costruire;
di aver presentato, in data 02/12/2010, allo Sportello Unico per l’Edilizia “richiesta di rilascio permesso a costruire” recante prot. n. 111509, non a caso successivamente allo stesso veniva anche comunicato, con prot. n. 114406 del 13/12/2010, il nominativo del responsabile del procedimento, tale geom. Vincenzo Porfidia;
che in data 10/06/2014 veniva redatto l’impugnato decreto, il quale, secondo quanto sostenuto da parte resistente sarebbe stato notificato in data 04/07/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c., senza, che, tuttavia, nessun avviso del deposito fosse stato comunicato al ricorrente, il quale non risulta irreperibile ma risiede da sempre in Caserta alla via Rocca Cappuccio oggi denominata via Francesco Saverio De Maria n.03;
di aver saputo, solo in data 23/01/2015, dell’esistenza di detto decreto di revoca, allorquando, chiedendo informazioni in merito alla sua richiesta di rilascio permesso a costruire, gli veniva consegnato presso la Casa Comunale l’impugnato atto.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 21.05.2015, con ordinanza n. 1015/2015, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza del 19.12.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione di legge, atteso che non ricorreva nessuna delle ipotesi in cui è possibile revocare una concessione, ed eccesso di potere, atteso che il lungo tempo decorso è imputabile esclusivamente al Comune, atteso che nessuna risposta è stata data alla richiesta di permesso di costruire avanzata dal ricorrente.
L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Non sussiste alcuna violazione di legge, atteso che risponde ad un principio generale la facoltà dell’Amministrazione di revocare la concessione ove il concessionario resti inerte nell’utilizzarla. D’altronde, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d.P.R. n. 285/1990, “Con l’atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.” È ciò che è accaduto nel caso di specie, atteso che ai sensi dell’art. 1 della concessione “La Cappella per cui è stata assentita la seguente concessione deve essere costruita entro 2 (due) anni dalla consegna del suolo. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione si intenderà ”ipso facto et iure” revocata, senza necessità di preventiva diffida né formalità e senza che il Concessionario abbia diritto a rimborso di somma alcuna”.
Nel caso di specie, l’inerzia si è protratta per circa quattro anni, sicché il Comune ha del tutto legittimamente revocato la concessione medesima.
Il ricorrente sostiene di non aver potuto realizzare la cappella per l’inerzia del Comune nel decidere sulla sua istanza di permesso di costruire; ma tale osservazione non è condivisibile, atteso che l’istanza di permesso di costruire è stata presentata solo in data 02/12/2010, e cioè dopo la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione.
Peraltro, per come era stata strutturata la clausola di cui all’art. 1 sopra trascritta, la mancata realizzazione della cappella entro il termine biennale appare come una causa di decadenza, destinata peraltro ad operare per il fatto stesso della mancata realizzazione dell’opera entro il termine prescritto: e, dunque, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione che non abbiano carattere di mero accertamento del verificarsi della causa di decadenza.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 2053 dell’anno 2015;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Caserta le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
L’ESTENSORE (Guglielmo Passarelli Di Napoli)
IL PRESIDENTE (Rosalia Maria Rita Messina)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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