Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/09/1990, n. 285
Massima
Non sussiste titolo per dolersi della mancata sepoltura di un fratello all’interno della tomba di famiglia, quando vi sia un figlio del defunto, da qualificarsi quale unico soggetto avente diritto a manifestare la propria volontà nella scelta della sepoltura. L’azione giurisdizionale proposta da persone che non abbia titolo a disporre per la sepoltura si inserisce in un rapporto al quale è estraneo, non avendo formulato alcuna specifica richiesta in ordine alla sepoltura del fratello e non figurando come destinatario, neppure in via indiretta, di nota informativa da cui si evinca chiaramente, invece, come l’unico soggetto attivatosi per la sepoltura sia stato il figlio del defunto).
Testo
TAR Piemonte, Sez. I, 9 settembre 2011, n. 962
Pubblicato il 09/09/2011
N. 0962/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe C., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Comba e Mario Comba, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Mercantini, 6;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Torino, via Corte d’Appello, 16;
A.F.C. Torino S.p.A., in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Vivani e Filippo Andrea Giordanengo, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;
per l’annullamento
del provvedimento della AFC Torino S.p.a., prot. n. DSC UT 546 del 26.3.2009,
nonché per l’annullamento
degli artt. 62 e 65 del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
della lettera prot. n. DSC UT n. 694, datata 26.5.2010, indirizzata alla Impresa < omissis > S.r.l. e successivamente conosciuta dal ricorrente;
nonché per la condanna
del Comune di Torino e dell’AFC Torino S.p.a. al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell’impossibilità di procedere alla tumulazione della salma del defunto Amedeo C. presso la tomba familiare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e di A.F.C. Torino S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente riferisce di essere titolare, insieme ad altri famigliari, della concessione perpetua di sepoltura originariamente rilasciata dal Comune di Torino, con atto del 5 aprile 1876, ad un avo omonimo.
La concessione ha ad oggetto un doppio tumulo sotterraneo nel Cimitero Monumentale, avente una capacità di 18 feretri e attualmente occupato da 16 salme, disposte in 15 posti.
Con lettera del 26 gennaio 2009, il signor Luigi C., fratello dell’odierno ricorrente e anch’egli titolare della concessione cimiteriale in questione, chiedeva al Comune di Torino, Ufficio sepolture private, di “chiarire per iscritto i nostri dubbi sull’interpretazione del concetto di ‘perpetuità’, di messa a norma, di feretri inumati, di cremazioni, di misure dei loculi diverse da quelle del 1866”.
In particolare, il richiedente era interessato a sapere se la esumazione delle salme per trascorso cinquantennio avrebbe comportato la necessità di ristrutturare la tomba, in quanto non più a norma con i nuovi regolamenti, e se la ristrutturazione avrebbe fatto venir meno il carattere di perpetuità della concessione, riducendone la durata a 99 anni.
L’istanza era riscontrata da AFC S.p.a., gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Torino, con nota del 26 marzo 2009 nella quale, tra l’altro, si precisava che la fattispecie era regolata dall’art. 62 del regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri, in forza del quale l’esumazione delle salme presupponeva la disponibilità, presso la medesima sepoltura, di un ossario suddiviso in cellette; la realizzazione dell’ossario avrebbe comportato un intervento di manutenzione straordinaria sull’intero manufatto, intervento assentibile, ai sensi dall’art. 65 del citato regolamento, subordinatamente alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantanovennale.
2) Ritenendo che l’atto da ultimo menzionato fosse lesivo dei suoi interessi, il signor Giuseppe C. lo ha impugnato con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 22 maggio 2009, con cui insta anche per l’annullamento degli artt. 62 e 65 del regolamento cimiteriale del Comune di Torino.
Questi i motivi di gravame:
I) Violazione di legge per contrasto con l’art. 1 della legge n. 241/1990; sproporzionalità ed irragionevolezza dell’art. 65 del regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino e sviamento di potere. Violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge n. 848/1955.
II) Violazione di legge per contrasto con gli artt. 85 e 86 del d.P.R. n. 285/1990.
III) Errata interpretazione della concessione del 5.4.1876; violazione di legge per contrasto con l’art. 1 della legge n. 241/1990 e sviamento di potere.
3) Successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, decedeva il signor Amedeo C., fratello dell’odierno ricorrente.
L’impresa funeraria < omissis > S.r.l., ricevutone incarico dal figlio del defunto, chiedeva che la salma fosse tumulata nella sepoltura di famiglia di cui sopra.
La richiesta era respinta da AFC S.p.a., con nota del 25 maggio 2010, a causa dell’indisponibilità di vani liberi direttamente accessibili dall’esterno, come richiesto dall’art. 76 del d.P.R. n. 285/1990.
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente e tempestivamente notificato, il signor Giuseppe C. ha impugnato tale atto, deducendo censure di legittimità così rubricate:
IV) Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 76 e 90 del d.P.R. n. 285/1990 e travisamento dei fatti.
V) Eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con l’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il ricorrente chiede anche che le intimate amministrazioni siano condannate al risarcimento dei danni subiti in relazione alla necessità di trasportare la salma presso il cimitero di un altro comune nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla “limitazione del diritto di proprietà della tomba familiare” e dalla violazione del “diritto alla dignità della persona”.
4) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torino e AFC S.p.a.
Entrambe le amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, sotto molteplici profili, e ne contestano la fondatezza nel merito.
In prossimità della pubblica udienza, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica alle argomentazioni avversarie.
Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 e ritenuto in decisione.
5) Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto, come eccepito dalla difesa comunale, rivolto avverso un atto che non riveste natura provvedimentale.
L’impugnata nota del 26 marzo 2009, infatti, è una semplice comunicazione con cui la Società preposta alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Torino fornisce, in risposta ad una specifica richiesta del privato, ragguagli circa la normativa che governa la fattispecie e chiarisce il proprio orientamento interpretativo al riguardo.
Trattasi, in sintesi, di mero adempimento ad un obbligo informativo, come tale privo di carattere autoritativo e insuscettibile di arrecare una immediata lesione alla sfera giuridica del ricorrente.
Si soggiunge, quale autonoma causa di inammissibilità del ricorso, che il ricorrente sarebbe comunque privo di legittimazione ad impugnare la nota in parola, siccome inviata ad un terzo soggetto (il fratello Luigi C.) in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal medesimo.
E’ inammissibile, infine, l’impugnazione delle disposizioni regolamentari del Comune di Torino, in difetto di atti applicativi e stante il carattere non immediatamente precettivo delle stesse.
6) Identica diagnosi di inammissibilità deve essere riferita al ricorso per motivi aggiunti, in relazione alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Come eccepito concordemente dalle amministrazioni resistenti, infatti, il ricorrente non ha titolo per dolersi della mancata sepoltura del fratello Amedeo all’interno della tomba di famiglia (oggetto dell’impugnata nota AFC del 26 maggio 2010), poiché il figlio del defunto era l’unico soggetto avente diritto a manifestare la propria volontà nella scelta della sepoltura.
L’azione giurisdizionale proposta dal ricorrente si inserisce, anche in questo caso, in un rapporto al quale egli è estraneo, non avendo formulato alcuna specifica richiesta in ordine alla sepoltura del fratello e non figurando come destinatario, neppure in via indiretta, della nota impugnata (dalla quale si evince chiaramente, invece, come l’unico soggetto attivatosi per la sepoltura sia stato il figlio del defunto).
7) La domanda di risarcimento dei danni, accessiva a provvedimenti non vulnerati dalle domande della parte priva di legittimazione ad agire, si rivela anch’essa inammissibile.
Va soggiunto che tale domanda appare pretestuosa, perlomeno nella parte in cui fa riferimento alle spese sostenute per la sepoltura, poiché l’istante non comprova di aver sostenuto dette spese, ma si limita a depositare un preventivo rilasciato dall’impresa funeraria al figlio del defunto.
8) Ritiene il Collegio che le vicende controverse presentino peculiarità tali da giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)