TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2011, n. 2295

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 luglio 2003, n. 1141

Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2011, n. 2295
La fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura.
Si deve pertanto ritenere che il vincolo in parola riguardi quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..); e che esso non osti alla realizzazione di altri manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi (ragionando a contrario dovrebbe ritenersi che neppure le strade che portano al cimitero potrebbero realizzarsi).
Questa interpretazione è avvalorata dal dato letterale della disposizione che, come visto, vieta specificamente la realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una qualsiasi opera.

Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2011, n. 2295
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2011, proposto da:
COMUNE di GRANDATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Nespor e Ada Lucia De Cesaris, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Cadore n.. 36;
contro
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE – C.A.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carmen Leo, Tiziana Spadaro e Paolo Piacenza, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Cino del Duca n. 5;
CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
PEDELOMBARDA s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio De Nova, Sofia Sciumè e Melania Meroni, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via P. Cossa n. 2;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., non costituito;
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro p.t., non costituito; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso gli Uffici dell Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
PROVINCIA di COMO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Accardi e Domenica Condello, con domicilio ex lege (art. 25, comma primo, c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via F. Corridoni n. 39;
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella de Giorgi e Michele Massaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza della Repubblica n. 32;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
FRANCO PINI, INES PINI, SANDRO MARITAN, FRANCO MARITAN, SERGIO MARITAN, LIVIA PINI, ORSOLA PINI, FAUSTO CATTANEO, MARIA PINI, CLAUDIO SANTI, OSCAR MORANDIN, MORANDIN COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Monti, Lorenzo Spallino e Michele Tumminelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Galleria S. Babila n. 4/A;
per l’annullamento
del progetto esecutivo del I lotto della Tangenziale Sud di Como del Collegamento Autostradale Pedemontano, approvato da Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. con delibera in data 11.11.2010 e trasmesso al Comune di Grandate in data 26/11/2010, limitatamente alla parte relativa al tracciato stradale ricadente nel territorio del Comune di Grandate, dalla progressiva 1220 sezione 69 alla progressiva 2273 sezione 130 W/130 E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni Autostradali Lombarde – C.A.L. s.p.a., di Cipe – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di Pedelombarda s.c.p.a, di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., di Regione Lombardia e di Provincia di Como;
Visto l atto di intervento ad adiuvandum di Franco Pini, Ines Pini, Sandro Maritan, Franco Maritan, Sergio Maritan, Livia Pini, Orsola Pini, Fausto Cattaneo, Maria Pini, Claudio Santi, Oscar Morandin e Morandin Costruzioni s.r.l.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Comune di Grandate impugna la delibera assunta da Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in data 11 novembre 2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto della Tangenziale Sud di Como del Collegamento Autostradale Pedemontano, infrastruttura che fa parte di una serie di opere il cui complesso costituisce la cosiddetta Autostrada Pedemontana Lombarda .
1.2. L Ente impugna in particolare la parte progettuale che ha per oggetto la tratta che interessa il suo territorio.
1.3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i seguenti soggetti: a) Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il quale, con delibere del 29 marzo 2006 e 6 novembre 2009, ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell opera; b) Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a (società partecipata da ANAS s.p.a e da Regione Lombardia) la quale, ai sensi dell art. 1, comma 979, della legge n. 296/06, svolge le funzioni ed esercita i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda; c) Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., società che svolge le funzioni di concessionario per la realizzazione e gestione dell opera; d) Pedelombarda s.p.a., soggetto individuato quale contraente generale; e) Regione Lombardia; f) Provincia di Como.
1.4. Sono intervenuti ad adiuvandum i sigg. Franco Pini, Ines Pini, Sandro Maritan, Franco Maritan, Sergio Maritan, Livia Pini, Orsola Pini, Fausto Cattaneo, Maria Pini, Claudio Santi, Oscar Morandin, nonché la società in liquidazione Morandin Costruzioni s.r.l.
1.5. In prossimità dell udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
1.6. Tenutasi la pubblica udienza in data 16 giugno 2006, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ritiene il Collegio che, in ragione dell infondatezza del ricorso, possa esserne affrontato direttamente il merito prescindendo dall esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
3. Il ricorrente si affida a due motivi articolati nella sostanza in quattro censure.
3.1. Con la prima, contenuta nel primo motivo, lamenta la violazione degli artt. 169, 165 e 93 del d.lgs. n. 163/2006 posto che, a suo dire, il progetto esecutivo dell opera, redatto dal contraente generale, contrasterebbe con le previsioni contenute nel progetto preliminare e nel progetto definitivo approvati dal CIPE: in particolare sarebbe stata violata la prescrizione, contenuta in entrambi gli elaborati, secondo la quale il tratto di strada che corre dal Cimitero di Grandate sino alla galleria di Cesate avrebbe dovuto essere collocato in trincea/galleria.
3.2. Tale censura è strettamente connessa con altra doglianza, contenuta nel secondo motivo, laddove – sulla premessa del riferito contrasto fra progettazione preliminare e definitiva da un lato e progettazione esecutiva dall altro – ci si duole della violazione degli artt. 169, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006. Si evidenzia in particolare che il progetto esecutivo sarebbe contrastante anche con il parere di Valutazione di impatto ambientale il quale, reso sul progetto preliminare dell opera, aveva evidenziato l importanza della prescrizione sopra riportata, individuandola quale condizione essenziale del giudizio positivo sulla valutazione d impatto del progetto.
3.3. I motivi in esame sono entrambi infondati in quanto si basano su una premessa di fatto errata: non pare difatti corretto affermare che il progetto esecutivo dell opera, redatto dal contraente generale, non abbia ottemperato alla prescrizione, contenuta sia nel progetto preliminare che nel progetto definitivo, che impone la collocazione in galleria/trincea di un tratto della strada da realizzare.
3.4. In proposito va preliminarmente rilevato che il tratto stradale di cui è causa subisce tre interferenze. La prima, partendo da ovest, è data dall autostrada A9 Milano Como; la seconda è data dalla linea ferroviaria Milano Saronno Como; la terza, ad est, è data da una strada comunale denominata via Leopardi.
3.5. Al fine di superare tali interferenze, il progetto dell opera prevede la realizzazione di un viadotto sopraelevato; al termine del quale il livello della strada torna al piano di campagna.
3.6. Anzi, più precisamente, la prescrizione n. 22, contenuta nel progetto preliminare approvato dal CIPE, prevede che il tratto di strada posto ad est del viadotto, dalla zona del cimitero sino all ingresso della galleria di Casnate, debba essere collocato in trincea/galleria (quindi al di sotto del piano di campagna); per tale ragione si prescriveva che la parte del viadotto posta nella zona sovrastante la via Leopardi dovesse mantenersi ad una altezza non superiore a cinque metri. La previsione di tale altezza massima, secondo il CIPE, avrebbe assicurato pendenze accettabili alla discesa della strada dal viadotto al tratto interrato.
3.7. Senonché il contraente generale, nell iter di approvazione del progetto definitivo, ha dovuto rilevare che tale prescrizione era impossibile da ottemperare in quanto contraria alle norme tecniche che disciplinano l altezza dei viadotti nelle zone sovrastanti tratti ferroviari o stradali.
3.8. In particolare, nella documentazione allegata al progetto definitivo, si è osservato che la prescrizione n. 22 del progetto preliminare è stata solo parzialmente recepibile in quanto la livellata nel tratto in questione è condizionata da altri vincoli presenti sul tracciato ad ovest di via Leopardi. Tali vincoli sono il franco minimo da rispettare sullo scavalco dell autostrada A9 e relative rampe di interconnessione (mai inferiore a 5,5, m.) e quello sulla ferrovia FNM Milano Saronno Como (che non può essere meno di 7 m circa). Inoltre il viadotto su via Leopardi ha la funzione di consentire la cucitura tra il territorio a nord e a sud della Tangenziale e quindi anche il franco minimo da rispettare sotto il viadotto in questione non può essere inferiore a 5m .
3.9. In sostanza i redattori del progetto definitivo hanno rilevato, già in questa sede, quali fossero i vincoli, posti dalla normativa tecnica, riguardanti la realizzazione dell opera di cui è causa; vincoli che afferiscono a due parametri fra loro interconnessi: altezza minima del viadotto e pendenze massime consentite; dalla combinazione dei quali è possibile stabilire, in maniera matematica, il punto al di qua del quale non è possibile far scendere il tratto stradale a livello del piano di campagna.
3.10. Per questa ragione nel progetto definitivo la prescrizione n. 22 è stata trasposta con modificazioni nella prescrizione numero 6, nella quale non vengono più indicate le altezze massime da osservare, ma si stabilisce solamente che in corrispondenza dell attraversamento del Territorio del Comune di Grandate (CO) il tracciato autostradale dovrà mantenersi in trincea galleria artificiale nel tratto della zona del cimitero fino all imbocco della galleria di Casnate .
3.11. È parere del Collegio che, proprio perché tale prescrizione è stata modificata al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella normativa tecnica, la sua interpretazione non possa che esser condotta alla luce di quest ultima: si deve pertanto ritenere che fra due interpretazioni possibili, l una compatibile con tale normativa e l altra contrastante, vada privilegiata la prima.
3.12. Ciò premesso si osserva che nel caso concreto il punto controverso riguarda l interpretazione da dare all inciso che individua l area ove deve essere realizzato il tratto interrato: dalla zona del cimitero fino all imbocco della galleria di Casnate .
3.13. L interpretazione offerta dal Comune di Grandate è quella secondo la quale il tratto interrato dovrebbe riguardare tutta quella parte del tracciato sulla quale si proietta l aera cimiteriale. Tale interpretazione appare in effetti più aderente al dato letterale, ma sconta il contrasto con la normativa tecnica, atteso che se così si facesse dovrebbero alternativamente violarsi le prescrizioni tecniche che disciplinano le altezze minime dei viadotti ovvero quelle che disciplinano le pendenze massime dei tratti stradali.
3.14. Sembra pertanto più corretto aderire alle prospettazioni proposte dalle parti avverse, secondo le quali la suindicata prescrizione va interpretata nel senso che il tratto interrato deve iniziare dal punto finale (quello cioè più lontano da via Leopardi) di proiezione dell area cimiteriale sul tracciato stradale. In questo modo, in ragione della maggiore distanza fra l ultima interferenza e il punto di incontro della strada con il piano di campagna, è possibile rispettare le disposizioni che disciplinano altezze minime e pendenze massime.
3.15. In tale quadro va quindi ritenuto che il progetto esecutivo dell opera, il quale prevede proprio che il tratto interrato abbia inizio con il punto finale di proiezione dell area cimiteriale sul tracciato stradale, è coerente con il progetto definitivo approvato dal CIPE.
3.16. Va pertanto ribadita l infondatezza delle due censure in esame.
4. Con altra doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell art. 338 del r.d. n. 1265/1934 giacché, a suo dire, il mancato interramento del tracciato nella parte prospiciente al cimitero determinerebbe la violazione della fascia di rispetto cimiteriale.
4.1. Anche questa doglianza non può essere condivisa.
4.2. In proposito va in primo luogo osservato che, a parere del Collegio, nessuna influenza può avere – in ordine alla valutazione circa la violazione della fascia di rispetto cimiteriale – il fatto che un opera sia realizzata sul piano di campagna o al di sotto di questo.
4.3. Pertanto, anche aderendo alla prospettazione del ricorrente – secondo il quale il progetto definitivo dell opera prevedeva già comunque la realizzazione della strada entro la fascia di rispetto, pur se in un tratto interrato – deve ritenersi che la censura sia inammissibile in quanto la deliberazione del CIPE di approvazione del progetto definitivo non è stata impugnata.
4.4. In ogni caso la censura è anche infondata per due motivi.
4.5. In primo luogo perché in base al comma 5 del citato art. 338 per dare esecuzione ad un’opera pubblica (&), purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto& .
4.6. Questa norma consente dunque la realizzazione di opere pubbliche entro la fascia di rispetto cimiteriale a condizione che intervenga l autorizzazione del Comune e della ASL competenti; autorizzazione che, in caso di opere strategiche come quella in esame, è sostituita dalla deliberazione del CIPE di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell art. 165, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.
4.7. Nel caso concreto, come si è visto, è intervenuta l approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, sicché nessun altra autorizzazione era necessaria.
4.8. In secondo luogo perché secondo la giurisprudenza la fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 luglio 2003, n. 1141).
4.9. Si deve pertanto ritenere che il vincolo in parola riguardi quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..); e che esso non osti alla realizzazione di altri manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi (ragionando a contrario dovrebbe ritenersi che neppure le strade che portano al cimitero potrebbero realizzarsi).
4.10. Questa interpretazione è avvalorata dal dato letterale della disposizione che, come visto, vieta specificamente la realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una qualsiasi opera.
4.11. Va quindi ribadita l infondatezza della censura in esame.
5. Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell art. 185, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, in quanto il contraente generale non avrebbe comunicato, prima dell inizio dei lavori, né al CIPE né alla commissione speciale VIA, le varianti apportate al progetto definitivo con il progetto esecutivo.
5.1. Anche quest ultima censura è infondata, in quanto, al di là di ogni altra considerazione, si è osservato che il progetto esecutivo non è difforme dal progetto definitivo; sicché nessuna variante è stata apportata a quest ultimo e, di conseguenza, anche aderendo all interpretazione data alla suindicata norma dal ricorrente, nessuna comunicazione doveva essere effettuata.
In conclusione, per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.
La complessità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2011