Tar Lombardia, Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 194

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Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 194
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Caterina Foresti, Bernardina Lanza, Diego Balducchi, Paolo Fenaroli, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Cadei, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Tavernola Bergamasca, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Canali, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l’annullamento
del provvedimento amministrativo n. 0000451 del 15/01/2013 di riesumazione e traslazione resti mortali, nonchè di ogni altro atto connesso – delib. G.C. 18/2013 e avviso pubblico 20.3.2013 prot. 2358;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tavernola Bergamasca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il presente ricorso, munito di motivi aggiunti, è introdotto avverso l’atto impugnato con ricorso 118/013 e poi avverso gli atti impugnati con il ricorso 541/013: trattati in pari data di udienza del 5/02/2014 con lo stesso difensore proprio del ricorrente in tali diverse sedi.
2 – Tuttavia la vicenda di specie somma in se sia lo spezzone riguardante un primo atto adottato dal Comune sia quelli successivi dal medesimo posti in essere a seguito di una particolare ordinanza di questo TAR relativa al primo detto ricorso (O.C. 98/013).
2.1 – Ciò che distingue la presente vicenda, oltre al fatto di essere così congiunta, è il fatto che i ricorrenti non sono gli stessi e che le salme dei congiunti non sono ovviamente quelle annotate nei detti due ricorsi (si tratta di salme per decessi dal 1995 al 2002; anch’esse originariamente sepolte in terra e per le quali, in caso di mineralizzazione completa, si dispone la allocazione nell’ossario comunale o, in caso contrario, la sepoltura a terra in altro luogo del cimitero).
3 – Come si può leggere l’oggetto del contendere è sempre lo stesso anche sotto il profilo delle operazioni materiali.
4 – La comune difesa degli istanti ha così introdotto, in primo luogo, le censure di cui al ricorso 118/013 (punti 2a e 2b della sentenza relativa). Con motivi aggiunti sono stati introdotti gli stessi rilievi di cui al ricorso 541/013 (punto 3 tutto della sentenza relativa). In particolare con i primi motivi è stato impugnato l’atto 15/1/2013; mentre con gli ulteriori, altrimenti ulteriori atti uguali ovviamente in diversa parte qua.
4 – Si è costituito in giudizio il Comune intimato; il medesimo, ex adverso deducendo e premesse eccezioni, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5 – All’Udienza Pubblica del 5/2/2014 la causa è stata spedita in decisione.
6 – E’ necessario richiamarsi ancora una volta alle conclusioni, in ordine alle su indicate eccezioni, di cui alla decisione relativa al ricorso 118/013, ben note alle parti tutte. Sicché va anche qui, per relationem, ritenuta la stessa conclusione di infondatezza delle citate eccezioni.
7 – Per il resto il Collegio ritiene di rifarsi, in primo luogo, all’O.C. 293/013 rispetto alla quale non ha alcuna ragione per andare di diverso avviso. Mentre, per quanto riguarda più propriamente il merito della vicenda valgono, le stesse conclusioni di cui alle sentenze relative ai ricorsi: 541/013 e 118/013. Sicché, ove si constati una insufficiente mineralizzazione di questa o quella salma, la specifica relativa mancata mineralizzazione determina la tumulazione della inerente salma stessa nel medesimo luogo dove era stata sepolta originariamente.
8 – Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia –definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla nei limiti dedotti gli atti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)