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Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2013, proposto da:
Fabio Soggetti, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Cadei, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Tavernola Bergamasca, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Canali, con domicilio eletto presso Edoardo Canali in Brescia, via Cipro, 88 (Studio Zuccoli B.);
per l’annullamento
del provvedimento amministrativo di riesumazione e traslazione resti mortali, prot. n. 451 del 15/1/2013, nonchè di ogni altro atto connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tavernola Bergamasca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il particolare disposto comunale di cui in rubrica segnala la riesumazione dal terreno e la successiva traslazione nell’ossario comunale della salma della madre del ricorrente, deceduta il 14/10/2001; ciò nella misura in cui la medesima salma risultasse del tutto mineralizzata: salvo, in diverso caso, la ritumulazione della stessa in altrimenti diverso terreno comune sempre all’interno del cimitero.
2 – Sono introdotti i seguenti vizi:
a – violazione dell’art. 20 R.L. n. 6 del 9/11/2004, si assume la illegittima decurtazione dei termini di preavviso non inferiori a 90 giorni;
b – eccesso di potere per la mancata dimostrazione sulla necessità ineludibile di procedere al detto modo vista la data del decesso.
2 – Si è costituito in giudizio il Comune intimato; il medesimo, ex adverso deducendo, ha concluso per la infondatezza del ricorso in modo puntuale e dettagliato. Al seguito il medesimo ha postulato la improcedibilità sopravvenuta del ricorso, con premessa di alcune eccezioni.
3 – All’Udienza Pubblica del 5/2/2014 la causa è stata spedita in decisione.
4 – Và in primo luogo osservato che le eccezioni del Comune non sono condivisibili. In particolare, ai fini che ne occupa, il richiamo al successivo 5° comma dell’art. 20 del detto Regolamento è del tutto palesemente inconferente e pur anche strumentale, confondendosi procedure alternative e diverse. Quanto alla seconda eccezione, la ove si fa rilevare e a tale scopo di rito la presenza di una richiesta di concessione di ossario privato per la salma della madre presentata dal fratello del ricorrente, va altrimenti rilevato che una simile circostanza non pare di ostacolo alla insistenza dell’interesse a ricorrere del qui altrimenti istante: il quale, invero e così, si oppone ad una particolare scelta del Comune che nulla ha a che vedere con la detta domanda del fratello, peraltro ancora inevasa e rispetto alla quale perciò la scelta stessa del Comune, qui contestata, potrebbe raffigurarsi come negativa risposta. Né può dirsi che nel caso, avendo il Comune dato luogo al disposto cautelare, non vi sia più interesse a coltivare il ricorso. Ed infatti così non è poiché l’adeguamento comunale in discorso ha carattere pedissequo.
5 – Ne consegue che, così come concluso nel Decreto monocratico 292/013 e nella correlata Ordinanza collegiale 98/013, il ricorso si appalesa fondato in modo assorbente con riguardo alla declinata violazione del Regolamento di cui sopra.
6 – Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia –definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla nei limiti dedotti gli atti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)