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Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. II, 17 febbraio 2014, n. 195
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2013, proposto da:
Fabio Soggetti, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Cadei, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Tavernola Bergamasca, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Canali, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l’annullamento
della deliberazione n. 18 del 14/3/13 avente ad oggetto “determinazione in ordine a esumazioni ed estumulazioni presso il cimitero comunale”, nonchè di ogni altro atto connesso in particolare atti G.C. 18/2013 connessi avvisi 20.3.2013; delib. G.C. 19/2013 e connessi avvisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tavernola Bergamasca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Al seguito di un precedente spezzone di una vicenda intimamente connessa, innestata in questa sede anche dal medesimo ricorrente (ricorso 118/013 e O.C. 48/013) il comune intimato ha adottato, in via del tutto pedissequa per rideterminare, sotto il profilo pratico e con nuovi presupposti di preavviso, la estumulazione di alcune salme.
1.1 – Sicché ancora una volta il detto ricorrente si duole di tali ulteriori atti con premessa narrativa legata al detto spezzone di vicenda antecedente: ben nota a tutte le parti e di cui è stato dato conto con sentenza relativa alla medesima Udienza Pubblica del 5/2/2014.
2 – Di diverso in questa sede insiste il fatto che, oltre a ridisporsi la estumulazione e la eventuale nuova tumulazione della salma della madre del ricorrente (v. il detto ricorso 118/013), nel caso viene disposta la stessa operazione materiale anche per la salma del padre del ricorrente stesso, deceduto il primo 5/2/2013 (decesso della madre 14/10/2001).
3 – E’ stata così introdotta, proprio in relazione ai detti atti, una particolare nuova censura con la quale, in via articolata, si sostiene la violazione degli artt. 82, 83, 84 ed 86 del D.P.R. 285/090 in tema di polizia mortuaria sotto l’aspetto igienico- sanitario.
3.1 – In particolare si assume la ragionevolezza e la inconferenza temporale di simili operazioni alla stregua del fatto che la mineralizzazione di dette salme non sarebbe comunque ancora completa ed in ogni caso il fatto che esse finirebbero col tornare, se pur in diverso luogo, nella terra da dove erano state tolte. Al riguardo così si osserva anche che una simile scelta è del tutto logicamente contraria alla affermata necessità di reperire nuovi spazi.
3.2 – Si rileva infine che una simile procedura non potrebbe essere posta in essere con riguardo alle dette due salme in quanto originariamente sepolte a terra e senza necessità di alcuna concessione pur declinando un diverso modo di procedere a mente degli articolati regolamentari sopra richiamati.
4 – Si è costituito in giudizio il Comune intimato; il medesimo, ex adverso deducendo e premesse eccezioni, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5 – All’Udienza Pubblica del 5/2/2014 la causa è stata spedita in decisione.
6 – E’ necessario richiamarsi alle conclusioni, in ordine alle su indicate eccezioni, di cui alla decisione relativa al ricorso 118/013, ben note alle parti tutte. Sicché va anche qui, per relationem, ritenuta la stessa conclusione di infondatezza delle citate eccezioni.
7 – Per il resto il Collegio ritiene di rifarsi, ancora per evidente relationem, a quanto statuito nell’ordinanza 326/013 con riguardo alla normativa ivi richiamata non avendo alcuna ragione per andare di diverso avviso; ciò nell’ulteriore definitiva considerazione che le salme de quibus, ove non insista completa mineralizzazione, devono tornare dov’erano state originariamente sepolte nella terra.
8 – Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia –definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla nei limiti dedotti gli atti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)