Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023, n. 2758

Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023, n. 2758

Pubblicato il 16/03/2023
N. 02758/2023REG.PROV.COLL.
N. 06848/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2022, proposto da
Società Agricola < omissis > S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pietrolucci e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pietrolucci in Roma, viale Angelico, 92;
contro
Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 831/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Berardenga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Marco Petitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal comune di Castelnuovo Berardenga delle opere abusive consistenti in due strutture in materiale ferroso e vetro, la prima di dimensioni approssimative di metri 4×8 e di metri 3 di altezza, la seconda struttura ha dimensioni approssimative di metri 2×3,5 e metri 2 di altezza, realizzate nel giardino della villa posta in località Villa a Sesta ed avverso il diniego dell’accertamento di conformità.
2. In data 25 luglio 2017 il Comune, a seguito di un rapporto della polizia municipale, aveva quindi avviato il procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti della società appellante nel corso del quale , aveva potuto constatare che la piscina situata nel giardino in realtà risultava essere stata realizzata in forza di permesso di costruire n. 24 del 11 aprile 1990, mentre la piscina situata all’interno della villa era stata realizzata con pratica edilizia D.I.A. n. 123 del 2 maggio 2008 tanto che l’ordinanza impugnata ha riguardato solamente le due strutture in materiale ferroso e vetro che erano classificabili come strutture precarie pertinenziali. Veniva presentata un’istanza per l’accertamento di conformità corredata di una perizia tecnica insistendo per l’accertamento della doppia conformità dei manufatti realizzati. Il Comune aveva respinto la domanda ritenendo che non potessero qualificarsi i manufatti come opere di manutenzione straordinaria, né addizioni funzionali e tenuto conto dell’esistenza di un vincolo cimiteriale.
3. La sentenza impugnata aveva affrontato innanzitutto la questione relativa all’esistenza del vincolo cimiteriale che opera ex lege e non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici. Avendo affermato che il vincolo era stato violato dalle due strutture la reiezione del motivo di ricorso era sufficiente per legittimare i provvedimenti contestati senza necessità di affrontare le altre censure.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo contesta la violazione dell’art. 338 r.d. 1265/1934. Dopo aver premesso che le due strutture corrispondenti ad una limonaia e ad un ricovero attrezzi sono precarie e costituiscono pertinenze in quanto funzionali all’attività agricola svolta dalla società e sono collocate all’interno del parco della villa, la società contesta che le stesse abbiano un’autonoma destinazione.
La limonaia non ha opere murarie e la parte in vetro viene rimossa l’estate quando non è necessario tutelare le piante ed è perciò regolata dall’art. 137 l.r. 65/2014.
Il vincolo cimiteriale si riferisce unicamente agli edifici di nuova costruzione e non anche ai manufatti pertinenziali ed inoltre l’art. 6.5. delle N.T.A. del Comune di Castelnuovo Berardenga vieta espressamente la realizzazione di interventi pertinenziali nella fascia di 100 metri dal cimitero; conseguentemente le opere in esame non rientrano in tale ipotesi distando tra i 100 ed i 200 metri dal cimitero.
4.2. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 137 l.r. 65/2014 e di altre norme edilizie.
L’ordinanza di demolizione è illegittima perché le strutture da smontare non sono soggette ad alcun titolo abilitativo ex art. 137 citato che definisce i manufatti realizzati senza parti in muratura, semplicemente appoggiati. Il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è illegittimo in quanto arbitrariamente nega la compatibilità dei manufatti con le N.T.A. vigenti sia all’epoca della loro realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza. Il Comune avrebbe dovuto applicare l’art. 82 delle N.T.A. che prevede che “tutte le aree lasciate libere dall’edificazione entro le zone urbane ed edificate saranno trattate a giardino o a orto”.
Inoltre l’articolo 65 delle N.T.A. vigenti all’epoca – rubricato “Centro storico” – consentiva la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
La sanatoria è stata negata per mancanza di aderenza delle addizioni funzionali, ma l’art. 18, comma 4, lett, c delle N.T.A. consente addizioni nel limite del 20% della superficie utile senza alcun riferimento alla necessità dell’aderenza alla sagoma.
5. Si è costituito in giudizio il comune di Castelnuovo Berardenga che ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022 veniva accolta l’istanza cautelare.
7. L’appello non è fondato.
7.1. L’art. 338 T.U.L.S. ha previsto un vincolo di inedificabilità per la presenza della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri che opera ex lege ed ha carattere assoluto e prevale su qualsiasi regolamentazione esistente negli atti di pianificazione comunali. L’art. 6.5. delle N.T.A. del Comune di Castelnuovo Berardenga vieta l’installazione di pertinenza entro la fascia dei 100 metri dal cimitero non perché voglia derogare al vincolo imposto con legge statale, ma perché è consapevole che per ragioni storiche tale distanza non è possibile rispettarla per ragioni storiche poichè tutta la frazione di Villa a Sesta si trova ad una distanza inferiore dal cimitero di quella prevista dall’art. 338 T.U.L.S. Ma ciò non significa che le nuove costruzioni non debbano rispettare la norma statale e pertanto, dovendosi escludere che nel caso in esame le strutture oggetto dell’ordinanza siano pertinenze edilizie, il primo motivo di appello non può essere accolto.
7.2. Le opere di cui è stata ordinata la demolizione sono collocate in Zona A e non in una zona agricola e l’art. 65 N.T.A. non consentiva interventi pertinenziali come quelli realizzati nel 2002 tanto che l’autorizzazione a tal fine presentata nel 1999 ottenne il parere sfavorevole della commissione edilizia. Al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, diversamente da quanto affermato nella relazione tecnica, non si era di fronte ad immobili a destinazione turistico ricettiva e l’addizione funzionale prevista dal Regolamento Urbanistico era connesso ad una modifica della sagoma che presuppone un’aderenza del manufatto da sanare che nel caso di specie non sussiste. Si tratta, inoltre, di strutture che richiedono il permesso di costruire poiché creano volumi ulteriori e non costituiscono mere pertinenze edilizie. Mancava in conclusione la doppia conformità che è presupposto ineludibile per la sanatoria.
Inoltre le strutture in questione non possono essere neanche considerate stagionali perché i vetri sono smontati e rimontati in base alle stagioni dal momento che il volume non viene meno per la rimozione dei vetri e comunque le strutture sono esistenti dal 2002. Anche il secondo motivo non può, quindi, trovare accoglimento.
8. Le spese di giudizio della presente fase possono compensarsi in virtù della particolarità della vicenda in fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei 24 gennaio 2023 e del 14 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Ugo De Carlo)
IL PRESIDENTE (Gianpiero Paolo Cirillo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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