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Tar Liguria, Sez. I, 11 aprile 2014, n. 612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2014, proposto da:
Fabrizio Calo’, Piero Carrega, Luca Mainardi, Gualtiero Zampaloni, Uliana Coriani, Paola Siccardi, Manuela Brambilla, Mario Penco, Mario Romano, Hvalbye Sunniva Cristina, Sergio Farinelli, Liliana Colace, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Recco, Min.Ro Beni ed Attività Culturali – Sopr.Za Beni Archit. e Paesagg. della Liguria, non costituiti;
Wind Telecomunicazioni Spa – Roma, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Evita Bovolato in Genova, via San Vincenzo, 77/10;
nei confronti di
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – Arpal;
per l’annullamento
del provvedimento avente ad oggetto l’autorizzazione (n. 1/2014) per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare presso il cimitero monumentale di Megli nel comune di Recco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Wind Telecomunicazioni Spa – Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, residenti nella località denominata Megli del comune di Recco, hanno collettivamente impugnato il provvedimento avente ad oggetto l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare da installarsi in adiacenza alla mura del cimitero locale.
Hanno premesso che, oltre al vincolo monumentale gravante sul cimitero di Megli, l’area ove è localizzato l’impianto è assoggettata a vincoli paesaggistici ed estetico culturali, imposti rispettivamente con i d.m. 28 gennaio 1949 e 14 dicembre 1959. E che la disciplina urbanistica, a sua volta, in coerenza con la tutela paesaggistica, classifica la zona come ambito di conservazione dei sistemi residenziali ad alto valore ambientale (nell’acronimo: AC-VAC sub-ambito collinare).
Lamentano che l’autorizzazione della Soprintendenza sulla compatibilità dell’opera con il vincolo monumentale e l’autorizzazione paesaggistica del Comune, adeguatasi al parere della Soprintendenza sarebbero immotivati non individuando, nemmeno in nuce, i presupposti di fatto che giustificano la compromissione del pregio monumentale e paesaggistico dell’area.
Da cui la denunciata violazione degli artt. 21, 136 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 3 l 8 agosto 1990 n. 241.
In aggiunta, l’impianto, posizionato in aderenza al muro perimetrale, e dunque insistente sulla fascia di rispetto cimiteriale, violerebbe, secondo i ricorrenti, l’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 pregiudicando la futura espansione del cimitero.
La società costruttrice, titolare in ambito nazionale della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico, si è costituita instando per l’infondatezza del ricorso.
Alla Camera di consiglio chiamata a conoscere della domanda cautelare, la causa, avvertite le parti, in assenza di opposizione, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
È consolidato l’indirizzo giurisprudenziale del giudice delle leggi che le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l’autorizzazione all’ installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita, ivi compresa la materia del governo del territorio (cfr., Corte cost. n. 265 del 2006).
A tale stregua s’è condivisibilmente affermato che la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell’ambito del procedimento unificato ex art. 87 d.lgs. 259 del 2003, costituisce un inutile appesantimento dell’iter autorizzatorio per l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti (cfr. Corte cost. n. 129 del 2006).
Nondimeno è altrettanto indiscusso che la tutela del paesaggio non soggiace alle medesime istanze di celerità e di riduzione dei termini per conseguire i relativi titoli abilitanti. Né il valore estetico culturale è recessivo rispetto all’adeguamento tecnologico del servizio di telefonia (cfr. Corte cost. n. 232 del 2005).
Specie poi nel caso in cui – come quello che ne occupa – l’area di sedime sia gravata da vincoli paesaggistici imposti con provvedimenti specifici e l’impianto sia ancorato (recte: staffato) al muro perimetrale del cimitero monumentale.
La duplicità dei vincoli paesaggistici (specifici) di rilievo estetico culturale conforma il regime dell’autorizzazione paesaggistica sia nel procedimento che nel contenuto dell’atto.
Sotto il primo profilo, trova applicazione la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 136 e 146 d.lgs 42/2004, senza modulazione alcuna del procedimento di autorizzazione come previsto invece dall’art. 143, commi 4-8, d.lgs. 42/2004 per i vincoli imposti con il paino paesaggistico o urbanistico territoriale con valenza paesaggistica.
Sotto l’altro, il nulla osta deve riflettere (in negativo) il contenuto del vincolo imposto (in positivo) sull’area.
Il nulla osta deve infatti dare conto del perché il traliccio dell’impianto ricetrasmittente, che sormonta per oltre tre metri la sommità della vegetazione tipica della macchia mediterranea, non pregiudichi (cfr., art. 136 lett a, d.lgs cit.) i caratteri di bellezza naturale incarnati nell’area.
Deve altresì individuare i criteri in base ai quali il valore estetico (cfr., art. 136 lett b, d.lgs. cit), costituente il presupposto per l’imposizione del vincolo specifico, non sia pregiudicato o compromesso anche in minima parte dall’impianto.
Senza che l’onere motivazione sia suscettibile di essere bypassato mediante rinvio a formule astratte prive di alcun riscontro con l’oggettiva peculiarità del territorio.
Violazione tanto più manifesta laddove la motivazione del nulla osta paesaggistico – come avvenuto nel caso in esame – faccia espresso rinvio alla motivazione del nulla osta monumentale stante l’ontologica diversità dei beni tutelati e dei valori potenzialmente incisi.
Sicché, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, il ricorso deve essere accolto ai sensi della sopraestesa motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.
Condanna il Comune di Recco, Wind Telecomunicazioni spa, il Ministero per i beni culturali e le attività culturali, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi 1800 (milleottocento) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)