Tar Campania, Sez. VII, 9 aprile 2014, n. 2023

Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 25 marzo 2014, n. 1769
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2014, proposto da:
Maria Bonagura, rappresentata e difesa dagli avv. Biagio Grasso e Simona Gambardella, con domicilio eletto presso Biagio Grasso in Napoli, via dei Mille, n. 40;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Belcuore, con domicilio eletto presso l’avv. Fernanda Angelini in Napoli, via M. Schipa n. 34;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2449 del 28.01.14, notificato il 28.01.14, di diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente il 7.06.2013 prot. n. 17409 volta alla cessione del diritto di concessione perpetua del suolo cimiteriale indicato con il lotto n. 84, lato destro, di mq 25, sito nella zona di ampliamento cimiteriale, in favore della sig.ra Anna Speranza De Falco; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 34025 del 9/12/2013; nonché degli atti connessi; con accertamento del diritto alla cessione del diritto di concessione come da contratto stipulato con il Comune rep. n. 105/1973;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggiomarino;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che la ricorrente riferisce che:
– con contratto rep. n. 105 del 1973, l’avv. Filippo Cantore, coniuge dante causa della ricorrente, cedeva al Comune di Poggiomarino un suolo dell’estensione di mq. 8475 per l’ampliamento del Cimitero comunale, prevedendo all’art. 5 la concessione perpetua a titolo gratuito di due lotti di suolo cimiteriale di mq. 50 ciascuno (contrassegnati con i nn. 82/83 lato sinistro e 83/84 lato destro del piano di lottizzazione approvato nel 1971) con facoltà di cessione a terzi del diritto di concessione del suolo;
– il Comune rilasciava, nel 1976, su istanza del Cantore, concessione perpetua a titolo gratuito a favore dell’avv. Antonio Giugliano del lotto n. 82 ed autorizzava la sub concessione al sig. Umberto Lettieri del lotto 83, su istanza degli eredi del Cantore (deceduto nel 1980), con assenso alla volturazione anche dei rimanenti lotti di suolo cimiteriale (delibera n. 618 del 7/12/1989 e concessione rep. n. 259 del 9/4/1991);
– con istanza prot. n. 17409 del 7/6/2013, la ricorrente chiedeva al Comune di poter cedere il diritto di concessione perpetua relativo al lotto n. 84, lato destro di mq. 25, alla sig. Anna Speranza De Falco;
– sennonché, con nota del 9/12/2013, dopo la notifica in data 22/11/2013 di un ricorso contro il silenzio dell’amministrazione, il Comune avviava il procedimento per il diniego e lo concludeva con il provvedimento impugnato di reiezione dell’istanza in quanto in contrasto con l’art. 94 del d.P.R. n. 803 del 1975;
Rilevato che la ricorrente deduce che:
– la determinazione di diniego comporterebbe il venir meno di un presupposto essenziale del rapporto derivante dal contratto n. 105/73, che contemplava all’art. 5 la facoltà di trasferire il diritto a terzi; il Comune verrebbe meno al proprio impegno negoziale;
– il rapporto concessorio risalente al contratto del 1973 non sarebbe soggetto alla normativa sopravvenuta di cui all’art. 94 indicato dall’amministrazione;
– la concessione perpetua con facoltà di trasferimento del diritto, nel contratto del 1973, è contemplata tra le condizioni essenziali per l’acquisizione da parte del Comune del suolo necessario per l’ampliamento del cimitero;
– l’art. 11 delle “preleggi” esclude che le disposizioni sopravvenute possano incidere retroattivamente su accordi negoziali e situazioni patrimoniali risalenti ad epoca anteriore; la nuova normativa dettata dall’art. 94 non sarebbe applicabile alle concessioni preesistenti;
– il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio rispetto alle determinazioni adottate in passato dalla stessa amministrazione;
– in materia di diritti non avrebbero rilevanza considerazioni attinenti all’opportunità circa l’emanazione dell’atto richiesto;
– il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dopo circa sette mesi dalla richiesta, costringendo l’interessata anche a notificare un ricorso avverso il silenzio;
– la possibilità di trasferire il diritto di concessione costituirebbe il corrispettivo della cessione al Comune del suolo per l’ampliamento del cimitero, per cui la sua soppressione determinerebbe un sacrificio tale da configurare un esproprio gratuito inammissibile nell’ordinamento e darebbe titolo agli interessati ad un ristoro compensativo;
Rilevato che la difesa del Comune obietta che:
– la cessione del diritto al sepolcro richiederebbe comunque l’intervento dell’autorità concedente, quale voltura di concessione demaniale, sottoposta all’autorizzazione del Comune che rappresenterebbe un nuovo esercizio della potestà di assegnare la concessione a terzi;
– il regolamento comunale di polizia mortuaria del 2011, in applicazione del regolamento nazionale, vieterebbe qualunque cessione diretta tra privati;
– il diritto del concessionario sarebbe soggetto ai poteri regolativi e conformativi dell’autorità concedente, nell’osservanza della normativa vigente, ivi compresa quella sopravvenuta;
Considerato che:
– in base all’art. 71 del regio-decreto n. 1880 del 1942, il diritto d’uso delle sepolture private, pur essendo riservato alla persona del concessionario ed ai propri familiari, poteva essere ceduto o trasmesso a terzi, sempre che i regolamenti comunali e i singoli atti di concessione non disponessero altrimenti;
– con il contratto stipulato in data 12/2/1973, il Comune riconosceva espressamente al dante causa dell’odierna ricorrente la facoltà di trasferire a terzi i diritti sui lotti in questione, nel quadro delle pattuizioni regolanti la compravendita del suolo occupato per la realizzazione dell’ampliamento cimiteriale;
– le disposizioni dettate dal sopravvenuto d.P.R. n. 803 del 1975, recante il regolamento di polizia mortuaria, nel disciplinare il rilascio delle nuove concessioni, non incidono sui rapporti preesistenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 dello stesso regolamento (ovvero dell’art. 92 del successivo d.P.R. n. 285 del 1990) che espressamente prevede la potestà di revoca delle concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, in caso di grave insufficienza del cimitero cui non sia possibile provvedere diversamente;
– la ricorrente non si è sottratta all’onere di sottoporre l’istanza alle determinazioni dell’autorità comunale;
– l’amministrazione resistente è attualmente vincolata all’osservanza degli impegni negoziali assunti nel 1973, che non risultano modificati o estinti successivamente, ma che anzi risultano confermati e ribaditi dallo stesso Comune con la delibera di Giunta n. 618 del 7/12/1989 e con l’atto di concessione rep. n. 259 del 9/4/1991, con il quale all’art. 7 viene riconosciuto agli eredi Cantore il diritto non prescrittibile di cedere a terzi in qualsiasi momento i propri diritti sui lotti in questione;
Ritenuta pertanto la fondatezza delle esaminate doglianze, assorbente rispetto alla pretesa risarcitoria dedotta dalla ricorrente in via subordinata;
Ravvisato che le spese di giudizio ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna il Comune di Poggiomarino al pagamento, in favore di Bonagura Maria, delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA, con rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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