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TAR Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, 28 febbraio 2017, n. 2964
La realizzazione di impianti radio base per la telefonia mobile è compatibile con qualsiasi destinazione di P.R.G., ed altresì con l’art. 338 TULLSS.
Testo completo:
TAR Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, 28 febbraio 2017, n. 2964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4031 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Wind Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, 50;
contro
Comune di Alatri;
Regione Lazio;
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione,
– della nota con cui è stato espresso parere favorevole – con prescrizioni – alla realizzazione di una stazione radio base presso il cimitero comunale e dell’art. 21 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Alatri;
per l’accertamento del silenzio-assenso;
nonché per l’annullamento della nota del Comune di Alatri del 17 marzo 2016 impugnata con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera del 2 settembre 2014 la giunta comunale di Alatri, autorizzava la delocalizzazione del sito n. 2 individuato per l’installazione delle stazioni radio base (zona sottostante il piazzale di ingresso del Cimitero) con lo spostamento dell’impianto nella zona parcheggio nell’area superiore di ampliamento del cimitero, di proprietà comunale. Sulla base di tale delibera, con atto del 28 gennaio 2015, il Comune di Alatri concedeva in locazione alla società Wind tale area di terreno di proprietà comunale, con espresso riferimento nel contratto alla installazione della stazione radio base oggetto di delocalizzazione. Al contratto era allegato il progetto dell’impianto che prevedeva un palo di circa 30 metri.
Il 30 gennaio 2015 la Wind presentava la domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Il 25 marzo 2015 l’ARPA rilasciava il parere favorevole; il 23 aprile 2015 interveniva il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, che, peraltro affermava che nell’area non sussistevano né vincoli archeologici né paesaggistici; il 22 luglio 2015 interveniva il parere favorevole dell’Aeronautica militare; il 17 settembre 2015 la Regione provvedeva all’autorizzazione sismica.
Il 19 gennaio 2016 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Lazio, a cui era stato richiesto il parere sulla base della disposizione contenuta nell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune, che disciplina le aree vincolate, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni: riduzione dell’altezza del palo poco al di sopra dell’altezza del cimitero e verniciatura degli elementi di sostegno in rame o bronzo.
Con nota del 22 gennaio 2016 il Comune di Alatri richiedeva alla Wind la presentazione delle modifiche di cui alle prescrizioni del parere della Soprintendenza.
Avverso le prescrizioni del parere della Soprintendenza del 19 gennaio 2016 nonché avverso l’art. 21 delle N.T.A. e per l’accertamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87 comma 9 del d.lgs. n. 259 del 2003 è stato proposto il ricorso principale per i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 3 della legge n. 241; del d.lgs. n. 259 del 2003; del d.lgs. n. 42 del 2004; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione del giusti procedimento; difetto ed erroneità della motivazione; violazione dei principi di logicità e ragionevolezza; e conseguenzialità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934;
– violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale n. 5 del 2002, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Wind comunicava anche la modifica del progetto con la verniciatura in rame perlato degli elementi e abbassamento di 50 centimetri del palo, affermando di non potere procedere ad ulteriori abbassamenti pena il mancato rispetto dei limiti di emissione.
Il Comune di Alatri il 17 marzo 2016 invitava a documentare -tramite parere dell’ARPA- la compromissione del rispetto dei valori di emissione in caso di ulteriore abbassamento del palo.
Avverso tale nota sono stati proposti motivi aggiunti riproponendo le censure proposte nel ricorso principale.
Alla camera di consiglio del 2 agosto 2016 è stata disposta istruttoria, non adempiuta dal Comune di Alatri, ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., l’udienza pubblica del 31 gennaio 2017, a cui il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti di causa ed in particolare proprio dal parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici impugnato, nonché dal parere favorevole della Soprintendenza archeologica, che l’area oggetto dell’intervento non è sottoposta né a vincolo archeologico né a vincolo paesaggistico.
Ne deriva che il parere della Soprintendenza non doveva essere richiesto.
Infatti, l’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g., sulla base del quale appare richiesto tale parere, prevede la disciplina di alcune zone sottoposte a vincolo; per il vincolo cimiteriale, che risulta l’unico apposto sull’area, la norma rinvia alla disciplina del Testo unico delle leggi sanitarie, n. 1265 del 1934. Né il Comune ha fornito alcun chiarimento circa il vincolo apposto sull’area, non avendo all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale.
L’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 prevede il divieto di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’installazione di stazioni radio base è compatibile con qualsiasi destinazione del piano regolatore comunale ed in particolare, rispetto alla norma dell’art. 338 T.U.L.S. ha espressamente affermato che in tale divieto di nuovi edifici non rientrano le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile che per le loro caratteristiche non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, in quanto gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, tenuto anche conto che tali impianti non ledono gli interessi dei quali il vincolo cimiteriale persegue la tutela. Gli impianti di telefonia mobile, infatti, assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero (Consiglio di Stato n. 5257 del 2015; sulla compatibilità degli impianti di comunicazione con il vincolo cimiteriale cfr. altresì, n. 5837 del 2014).
Nel caso di specie, inoltre, la individuazione dell’area in cui collocare l’antenna, a seguito dello spostamento di altro impianto collocato sempre nei pressi del cimitero, era stata effettuata dalla Wind con i tecnici del Comune, come risulta dalla delibera della Giunta comunale del 2 settembre 2014, che ha autorizzato la delocalizzazione, nonché dallo stesso contratto di locazione stipulato tra Comune, a cui era tra l’altro anche allegato il progetto dell’impianto con la indicazione dell’altezza del palo oggetto delle prescrizioni della Soprintendenza e dei successivi atti comunali.
Sotto tali profili il ricorso e i motivi aggiunti sono, quindi, fondati e devono essere accolti con annullamento degli atti impugnati.
In relazione alla mancata necessità del parere della Soprintendenza, deve essere accolta anche la domanda di accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso, previsto dal comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Il comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede, infatti, che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Il comma 8 si riferisce al dissenso di una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.
Nel caso di specie, essendo già intervenuto il parere favorevole dell’ARPA, nonché l’autorizzazione sismica il 17 settembre 2015 nei novanta giorni da tale data si è effettivamente formato il silenzio assenso, non essendo intervenuto fino al parere della Soprintendenza del 19 gennaio 2016 alcun provvedimento di diniego.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono conclusivamente fondati e devono essere accolti con annullamento degli atti impugnati e accertamento dell’intervenuto silenzio assenso.
In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Cecilia Altavista
IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO