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Tar Emilia Romagna, Sez. I, 20 febbraio 2014, n. 204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 44 del 2013 proposto da CIPEA & CARIIE – CO.ED.A. – UNIFICA – Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini – Società cooperativa, in persona del legale rappresentante Mario Gherardi, e da ECOBI S.c.a.r.l. Consorzio stabile, in persona del legale rappresentante Giorgio Rosso, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Daniele Carissimi e dall’avv. Elena Paolini, e presso quest’ultima elettivamente domiciliate in Bologna, via Cesare Battisti n. 2;
contro
il Comune di Anzola dell’Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dugato e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 1;
nei confronti di
Virgilio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Giuliano Pullega, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Piperata e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria G. Marconi n. 1;
CIMS S.c.a.r.l. (in persona del legale rappresentante Gianni Poli), AMGA Energia Servizi S.r.l. (in persona del legale rappresentante Mauro Massari), C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. (in persona del legale rappresentante Massimo Benetti) e NOVA SPES Investimenti S.r.l. (in persona del legale rappresentante Costantino Urcioli), tutte rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Girani ed elettivamente domiciliate in Bologna, via Fossalta n. 1, presso lo studio dell’avv. Carlo Cattani;
per l’annullamento
delle valutazioni compiute in sede di prequalifica relativamente alle documentazioni ed allegazioni presentate dal raggruppamento CIMS S.c.a.r.l. – AMGA Energia Servizi S.r.l. – C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. – NOVA SPES Investimenti S.r.l.;
dei verbali della Commissione in data 10 ottobre 2012 (prima seduta pubblica), in data 15 ottobre 2012 (prima seduta riservata), in data 17 ottobre 2012 (seconda seduta riservata), in data 19 ottobre 2012 (terza seduta riservata) e in data 24 ottobre 2012 (seconda seduta pubblica);
della determinazione dirigenziale n. 515 del 10 dicembre 2012, con cui il Comune di Anzola dell’Emilia ha disposto l’aggiudicazione in via definitiva della procedura ad evidenza pubblica al raggruppamento CIMS S.c.a.r.l. – AMGA Energia Servizi S.r.l. – C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. – NOVA SPES Investimenti S.r.l.;
della nota del Comune di Anzola dell’Emilia in data 11 dicembre 2012, con cui è stata data comunicazione alle ricorrenti dell’esito della gara.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anzola dell’Emilia, di Virgilio S.r.l., di CIMS S.c.a.r.l., di AMGA Energia Servizi S.r.l., di C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e di NOVA SPES Investimenti S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Anzola dell’Emilia indiceva una gara per la scelta del socio privato di Virgilio S.r.l., società con capitale interamente pubblico concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese; al socio privato, in particolare, sarebbe stata conferita la partecipazione del 40% e sarebbero stati attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione dei servizi cimiteriali, quali le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti cimiteriali in concessione, gli ampliamenti dei siti cimiteriali nonché le costruzioni di loculi comunque intesi, le attività di manutenzione del verde e di pulizia dei siti cimiteriali in concessione, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle luci votive nonché l’attività connessa agli allacciamenti e ai distacchi delle utenze. All’esito della gara, svoltasi nella forma della procedura ristretta secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione definitiva veniva disposta in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da CIMS S.c.a.r.l., AMGA Energia Servizi S.r.l., C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e NOVA SPES Investimenti S.r.l. (v. determinazione dirigenziale n. 515 del 10 dicembre 2012).
Le ricorrenti, facenti parte dell’altro raggruppamento che aveva presentato offerta senza risultare aggiudicatario, hanno impugnato in parte qua gli atti di gara. Denunciano l’illegittima ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario, posto che una delle imprese (la C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l.) svolge attività funebre e che tutte hanno rapporti stabili con aziende operanti nel settore delle onoranze funebri, situazione che rivelerebbe la violazione del divieto di cumulo di detta attività con quella di gestione dei servizi cimiteriali, così come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 13, comma 5, della legge reg. n. 19 del 2004, e come previsto anche dalla normativa di gara; lamentano, poi, che non si sia tenuto conto dell’insussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria legato all’esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio, in quanto il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indebitamente incluso nel computo complessivo anche fatture relative a servizi e lavori estranei all’oggetto della gara, che il bando individuava nei «servizi alla salma»; si dolgono, inoltre, di varie inesattezze e irregolarità imputabili al raggruppamento aggiudicatario in sede di predisposizione della documentazione e di formulazione dell’offerta; imputano, ancora, al raggruppamento aggiudicatario di avere inserito nell’offerta tecnica profili di rilevanza economica, così violando il generale divieto di commistione di offerta tecnica ed offerta economica, e violando altresì la norma di gara che codificava tale divieto; censurano, infine, l’attribuzione al raggruppamento aggiudicatario del punteggio di 18,44/60 per la quota “lavori”, stante l’incompletezza dei progetti definitivi presentati dallo stesso, in realtà da escludere dalla gara o quanto meno meritevole di vedersi assegnato per quella parte un punteggio pari a zero. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, nella parte relativa all’esito positivo dell’esame dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Anzola dell’Emilia, la Virgilio S.r.l., la CIMS S.c.a.r.l., la AMGA Energia Servizi S.r.l., la C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e la NOVA SPES Investimenti S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso.
L’istanza cautelare delle ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2013 (ord. n. 64/2013), con decisione poi confermata dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1276/2013).
All’udienza del 6 febbraio 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio come un primo motivo di doglianza sia incentrato sulla circostanza che una delle imprese del raggruppamento aggiudicatario (la C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l.) ha come oggetto sociale l’esercizio dell’attività funebre e che tutte le imprese riunite hanno rapporti stabili con aziende operanti nel settore delle onoranze funebri. Le ricorrenti ne desumono la violazione del generale divieto di cumulo, in capo ad un unico soggetto, della gestione dei servizi cimiteriali e dell’esercizio dell’attività funebre, secondo quanto codificato anche dagli artt. 5, comma 2, e 13, comma 5, della legge reg. n. 19 del 2004, oltre che previsto dalla normativa di gara; alla base della censura, in particolare, è il rilievo, rispondente ad un diffuso convincimento, che le imprese di onoranze funebri che fossero al contempo affidatarie della gestione delle aree cimiteriali godrebbero di un indebito vantaggio, lesivo delle regole di libero mercato, in quanto poste nella condizione di sfruttare la presenza in quelle aree come volano promozionale per la loro attività imprenditoriale funeraria, con accesso privilegiato alla clientela costituita dai parenti dei defunti e conseguente riduzione del confronto competitivo tra gli operatori funerari nonché, per effetto della più limitata possibilità di scelta da parte dei clienti dei servizi, inevitabile aumento del prezzo dei servizi stessi.
La questione è infondata.
Per quel che rileva nella presente controversia, dispone l’art. 5, comma 2, della legge reg. n. 19 del 2004 («Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria») che “nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività funebre di cui all’articolo 13 della presente legge, è d’obbligo la separazione societaria …”, mentre il successivo comma 3 prevede che i “servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l’attività funebre di cui all’articolo 13 …”. A fronte di un simile quadro normativo, la giurisprudenza ha evidenziato che occorre distinguere tra servizi cimiteriali da una parte e servizi mortuari dall’altra, e che solo per questi ultimi vale una incompatibilità tale da precludere qualsiasi forma di collegamento o controllo societario che implichi la sussistenza di un’aggregazione per la realizzazione di interessi economici comuni alla quale facciano capo anche le attività funebri, mentre non è fonte di illegittimità l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ad una società collegata ad altra esercente l’attività di onoranze funebri, essendo a tal fine sufficiente la mera separazione societaria tra i due operatori (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 26 novembre 2009 n. 2861, in relazione ad una normativa regionale di portata coincidente con quella emiliano-romagnola). Nella fattispecie, in effetti, il bando di gara ha previsto la costituzione di un’apposita società (“I concorrenti riuniti o che intendano riunirsi si impegnano a costituire una Società di capitali (la “Società di Scopo”), in qualunque forma, in caso di aggiudicazione definitiva della gara ed in ogni caso, in tempo utile prima della modifica della Società Virgilio S.r.l. La società di scopo ed i soci pubblici procederanno all’aumento di capitale e a tutti gli adempimenti resi necessari dalla presente procedura in base ai termini e alle condizioni di cui all’atto costitutivo. Il concorrente o i concorrenti aggiudicatari provvederanno ad intestare le quote di Virgilio S.r.l. costituenti l’oggetto della presente procedura alla sopra citata società di scopo”), strumento che già la Sezione ha in altro caso ritenuto idoneo a distinguere il soggetto che svolge il servizio pubblico cimiteriale da quello che cura l’attività commerciale funeraria (v. sent. n. 484 del 28 giugno 2013), con la conseguenza che le imprese che compongono il raggruppamento aggiudicatario non sono destinate a gestire in proprio i servizi oggetto della gara e non incorrono pertanto nel divieto di commistione (tra le due tipologie di attività) lesiva della concorrenza, sì da risultare in definitiva rispettata la previsione generale di cui all’art. 5, comma 2, della legge reg. n. 19 del 2004, oltre che assolto l’obbligo scaturente dal successivo art. 13, comma 5 (“…L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori … delle aree cimiteriali”).
Quanto, poi, all’addotta carenza del requisito di capacità economico-finanziaria legato all’esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio, il Collegio rileva come le ricorrenti abbiano ingiustificatamente inteso in senso restrittivo la sfera di operatività della norma di gara che si assume violata. Invero, l’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») prevede che “negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) …; b)…; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”, normativa che, come la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare (v. TAR Lazio, Sez. III, 1° marzo 2012 n. 2132), relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all’oggetto specifico della fornitura o servizio, e che, come pure è stato osservato (v. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1° febbraio 2010 n. 52), sostituendo la precedente locuzione «servizi identici» con il riferimento al «settore oggetto della gara», ha inteso ampliare l’àmbito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara, all’evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio; pertanto, in tale quadro normativo, la categoria dei «servizi analoghi», concettualmente diversa da quella dei «servizi identici», include prestazioni che, pur non coincidendo con i servizi oggetto dell’appalto, presentino tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall’appartenenza ad un’unica materia, posto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (v., tra le altre, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011 n. 23; TAR Emilia-Romagna, Parma, 23 luglio 2010 n. 427; TAR Piemonte, Sez. I, 24 aprile 2009 n. 1140, e Sez. II, 16 gennaio 2008 n. 40). Appaiono allora corrette le conclusioni dell’ente appaltante laddove, a fronte della norma del bando di gara che subordinava l’ammissione dei concorrenti alla condizione di “…avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto di gara nell’ultimo triennio … per un importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara (IVA esclusa), ossia: – servizi alla salma per Euro 1.314.615,00 …”, hanno a tal fine preso a riferimento l’intero settore dei servizi cimiteriali, tanto più che già la lettera di invito, nello specificare il contenuto dell’«offerta tecnica servizi», aveva richiesto una “…relazione tecnica esplicativa sullo svolgimento e le modalità di gestione dei servizi alla salma (operazioni cimiteriali, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazione, traslazioni, dispersione ceneri, gestione rifiuti cimiteriali, gestione servizio illuminazione votiva) …”, in sé rivelatrice dell’ampia latitudine della nozione prescelta di«servizi alla salma»; del tutto ipotetico, infine, perché privo di idoneo supporto probatorio, è l’assunto dell’indebito rilievo assegnato anche a prestazioni relative al settore delle onoranze funebri, mentre il triennio preso a riferimento risulta correttamente ancorato al periodo 2009/2011 e si desume altresì effettuato lo scomputo dell’IVA.
Quanto, ancora, alle inesattezze e irregolarità che inficerebbero gli atti prodotti dal raggruppamento aggiudicatario, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, non ricorrano i presupposti per ritenerne illegittimamente omessa l’esclusione dalla gara. In effetti, prevede la suindicata disposizione che la “stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; in virtù, allora, di una simile inequivoca formulazione, la giurisprudenza ne ha ricavato la conseguente introduzione nel sistema dei contratti pubblici del principio di tassatività delle cause di esclusione, sì che l’estromissione dalle procedure di gara è oramai consentita solo in presenza – da un lato – di una “causa normativa”, ovvero delle ipotesi contemplate dalle singole disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 medesimo mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termini di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi, e – dall’altro lato – di una “causa amministrativa”, ovvero dei casi che rientrino nell’ambito delle fattispecie generali rigidamente indicate dallo stesso art. 46, e ciò in quanto la ragione giustificativa del principio di tassatività è quella di impedire l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastino con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo ove questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua esternazione (v. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4663). Ebbene, le anomalie denunciate dalla parte ricorrente non presentano caratteristiche tali da doversi ritenere effettivamente alterato il corretto andamento della gara, sì da non assumere esse carattere “sostanziale”: a) l’apposizione di firma non per esteso e in modo non leggibile (C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e NOVA SPES Investimenti S.r.l.), in quanto situazione diversa dalla carenza di sottoscrizione, risulta irrilevante se non ne mette in dubbio la provenienza, anche in ragione della presenza degli allegati documenti di identità; b) l’assenza di timbro a margine della firma e di ulteriori firme per ogni foglio del modello 1A (NOVA SPES Investimenti S.r.l.) non determina incertezza assoluta circa la riconducibilità dell’intero documento al dichiarante; c) l’assenza dei timbri a lato delle firme e l’illeggibilità di alcune di esse (in sede di impegno a costituire l’a.t.i.), per quanto già detto, risultano inidonee a rendere incerti gli autori delle sottoscrizioni; d) l’omessa apposizione di una crocetta in corrispondenza di una delle due (alternative) voci relative ai precedenti penali (all. B) non integra una carenza “sostanziale”, in quanto la mancata specificazione delle condanne penali riportate è evidentemente da intendere come assenza delle stesse e quindi ascrivibilità del caso alla prima delle due fattispecie considerate dal modulo; e) l’illeggibilità delle firme nelle offerte economiche (C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e NOVA SPES Investimenti S.r.l.) costituisce un’irregolarità non invalidante quando, come nel caso di specie (per la presenza dei timbri delle imprese, la contestualità con le firme degli altri offerenti dell’a.t.i., la coerenza con le restanti modalità di redazione degli atti), non ne derivino significative incertezze circa l’autore della sottoscrizione (v., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24 gennaio 2013 n. 204); f) le inesattezze e carenze formali imputate alla NOVA SPES Investimenti S.r.l. non ne inficiano la partecipazione alla gara, perché la certificazione camerale include nell’oggetto sociale della stessa anche le “pulizie” e ciò è decisivo per legittimarne la posizione (indipendentemente da quanto dalla stessa dichiarato), perché l’erronea indicazione di numeri di telefono o di altri dati non incide sulla regolarità della selezione quando risulta comunque ben individuato e rintracciabile l’offerente, perché lo svolgimento di attività funeraria da parte dell’azionista di maggioranza non dà luogo a profili di incompatibilità (stante la già ricordata previsione di costituzione di una “società di scopo”), perché l’omessa apposizione di una crocetta in ordine all’avvenuto ricorso o meno ai piani di emersione ex l. n. 383/2001 è giustificata dalla recente costituzione della società, perché il bando di gara aveva espressamente previsto che le referenze bancarie potessero essere rilasciate anche da intermediari finanziari autorizzati ex art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (nella fattispecie la Finworld S.p.A., che ha commesso un mero errore materiale nell’indicare la denominazione della ditta senza tuttavia con ciò metterne in dubbio l’identità), perché la circostanza che si tratti di società di recente costituzione non è incompatibile con l’individuazione del settore operativo di appartenenza (servizi cimiteriali) e con il possesso di capacità finanziaria adeguata (come attestato dalla Banca di Credito Cooperativo Irpina); g) le referenze bancarie rilasciate dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo in favore di AMGA Energia Servizi S.r.l. sono inequivocabilmente riferite a detta società (anche ove il relativo oggetto sociale fosse stato descritto come più ampio della realtà), mentre l’addotta inadeguatezza delle fatture quale prova dell’attività analoga svolta nell’ultimo triennio muove da rilievi formali incentrati – come si è in precedenza visto – su di una lettura ingiustificatamente riduttiva del settore operativo da considerare a tali fini e sul mero sospetto dell’inclusione tra le attività pregresse di prestazioni attinenti alle onoranze funebri.
Altra doglianza è imperniata sulla circostanza che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indebitamente inserito nell’offerta tecnica elementi relativi all’offerta economica, con il risultato di alterare il procedimento di scelta del contraente per l’influenza che la prematura conoscenza di elementi di giudizio di carattere automatico è in grado di produrre sulla valutazione da parte della Commissione di elementi di giudizio contraddistinti da significativi margini di discrezionalità, tanto da avere la stessa lettera di invito prescritto che “nell’offerta tecnica non dovranno essere presenti, pena l’esclusione, elementi propri dell’offerta economica né elementi dai quali possano trarsi indicazioni in merito al contenuto dell’offerta economica”. Il Collegio ritiene, tuttavia, che i fatti denunciati dalle ricorrenti non integrino un’ipotesi di illegittima commistione di offerta economica e offerta tecnica, proprio alla luce dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto; in effetti, muovendo dall’esigenza di evitare che la Commissione di gara, in quanto già informata dei profili economici dell’offerta, possa poi essere condizionata nell’apprezzamento dei profili tecnici dell’offerta medesima ed essere per questo compromessa nella propria imparzialità valutativa, si è rilevato che nell’offerta tecnica non deve essere inclusa l’intera offerta economica e neppure devono essere inseriti elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla, mentre è ammesso introdurvi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli aspetti qualitativi da sottoporre al vaglio della Commissione, sempreché siano elementi che non fanno parte dell’offerta economica ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali che non permettano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (v. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012 n. 5928). Dovendo allora in questi termini essere intesa la norma di gara invocata dalla parte ricorrente – che altrimenti si risolverebbe in una sanzione sproporzionata e lesiva del principio di massima partecipazione alle gare –, appare evidente che le indicazioni fornite dal raggruppamento aggiudicatario in sede di relazione tecnica (“…10. Svolgimento operazioni relative all’attività funebre istituzionale … Il Partner garantirà a proprie spese 5 servizi funebri gratuiti annui a persone appartenenti a categoria di cui sopra …” e “…14.3. Pagamento canone in Istituti di Credito convenzionati senza addebito di spese. Il Partner è in grado di stipulare convenzioni con Istituti Bancari che consentiranno di liquidare il canone senza addebito di spese sul bollettino. Il risparmio alle attuali tariffe è pari a Euro uno per bollettino e quindi il risparmio offerto se tutti gli utenti adottassero questa forma di pagamento sarebbe stimato in circa 15.000 Euro all’anno …”) attengono ad aspetti sostanzialmente estranei ai profili economici su cui si è realizzato il confronto tra i concorrenti o quanto meno sono così marginali da non rendere in alcun modo possibile la ricostruzione della complessiva offerta economica e quindi la violazione della sua segretezza, sì da presentarsi sicuramente incapaci di alterare il libero processo di formazione della volontà della Commissione di gara chiamata a valutare le varie offerte tecniche.
Un’ultima questione concerne la redazione dei progetti definitivi dei lavori, adempimento cui il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe correttamente provveduto in sede di formulazione dell’offerta tecnica, per essere quegli elaborati asseritamente carenti di alcune componenti essenziali, richieste dall’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dagli artt. 24 e segg. del d.P.R. n. 207 del 2010; secondo la parte ricorrente, dunque, si sarebbe dovuto escludere l’offerta, o comunque non si sarebbe dovuto attribuire il punteggio di 18,44/60 per la quota “lavori”. Sennonché – osserva il Collegio – l’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in …”) e l’art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010 (“Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati …”) recano parametri e criteri di determinazione del contenuto minimo di un progetto definitivo che, per la loro necessaria flessibilità, richiedono che venga di volta in volta compiuta una valutazione tecnica circa l’effettiva adeguatezza e il sufficiente grado di dettaglio del singolo elaborato progettuale rispetto all’opera di interesse pubblico programmata. Nella fattispecie, allora, a fronte di presunte carenze ed incongruenze nella progettazione delle strutture (anche per gli approfondimenti prescritti a fini antisismici), nella progettazione degli impianti e nella progettazione architettonica, vengono in rilievo profili tecnici che, in ragione della necessità di adeguare il progetto alla specifica tipologia di intervento da realizzare, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, potendo questi censurare solo le valutazioni che, per esulare dall’àmbito dell’opinabilità e relatività dell’apprezzamento tecnico-scientifico, violino con oggettiva certezza i parametri tecnici propri della disciplina da applicare oppure rivelino erronee rappresentazioni di fatto o manifesta inattendibilità del giudizio (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 2013 n. 4554); nella circostanza, invece, si vorrebbe anticipare alla fase del progetto definitivo l’illustrazione analitica di tutti gli elementi che attengono al rilascio del permesso di costruire e che in questa fase, al contrario, ben possono ridursi ad una rappresentazione schematica delle caratteristiche dell’opera, secondo valutazioni tecniche rimesse all’Amministrazione, e così pure le altre denunciate lacune o irregolarità investono aspetti relativi al merito amministrativo anche quanto alla concreta incidenza di talune marginali difformità di valori o dati sull’adeguatezza complessiva dell’elaborato, mentre l’assenza dei “prezzi unitari” è verosimilmente (e non illogicamente) legata alla necessità di non anticipare in sede di offerta tecnica rilevanti profili di carattere economico.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di: a) € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, in favore del Comune di Anzola dell’Emilia; b) € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, in favore di Virgilio S.r.l.; c) € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, in favore di CIMS S.c.a.r.l., AMGA Energia Servizi S.r.l., C.I.F. Consorzio Imprese Funebri S.r.l. e NOVA SPES Investimenti S.r.l., da suddividere in parti uguali tra le quattro imprese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)