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Tar Campania, Sez. III, 10 gennaio 2014, n. 146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2008, proposto da:
Patrizia Spena, rappresentata e difesa, dall’avvocato Vincenzo Farina, con il quale domicilia in Napoli, presso la segreteria del T.A.R. Campania;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Bianca Miriello, con il quale domicilia in Napoli presso la segreteria del T.A.R. Campania;
per l’annullamento
a) della delibera del C.C. n. 9 del 1° marzo 2004 del Comune di Arzano recante l’adozione del Piano regolatore generale;
b) della nota del 9 gennaio 2007 (prot. 441) del Comune di Arzano di comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990;
c) della nota del 7 aprile 2008 (prot. 7132) del Comune di Arzano avente ad oggetto la comunicazione del diniego del permesso di costruire un distributore di gas per autotrazione;
d) di ogni atto connesso e consequenziale, ivi compresa la delibera di approvazione del progetto cimiteriale, non conosciuta;
nonché per il risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11 giugno 2008 e depositato il successivo 8 luglio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Arzano le ha negato il permesso di costruire un impianto per la distribuzione di gas metano per autotrazione nel fondo di proprietà sito in località Squillace nel medesimo Comune. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato in motivazione che l’intervento, che si concreta in un’opera di nuova costruzione, ricade ai sensi del vigente piano di fabbricazione in zona di rispetto cimiteriale mentre per il PRG, adottato con delibera del C.C. n. 9 del 1° marzo 2004 e in corso di approvazione, la zona è classificata Gp “area cimiteriale”.
La ricorrente ha, altresì, gravato la delibera di adozione del PRG nella parte in cui ha destinato il suo fondo alla costruzione di un nuovo cimitero.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Arzano.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2485 del 25 settembre 2008.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è, per un verso il diniego del permesso di costruire un impianto di distribuzione di gas per autotrazione, per altro verso, il PRG adottato dal Comune che ha destinato il fondo di proprietà della ricorrente alla costruzione di un nuovo cimitero.
Quanto alla prima questione posta all’attenzione del Collegio, deve osservarsi che l’amministrazione ha rigettato la domanda di permesso di costruire rilevando che il progetto contrasta sia con la disciplina urbanistica vigente sia con quella in corso di approvazione. Segnatamente, in base al vigente PdF l’intervento è localizzato in zona di rispetto cimiteriale nella quale non è possibile edificare. Come opportunamente ricordato dalla difesa comunale, a prescindere dalla disposizioni di piano il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II 11 giugno 2010, n. 1815). Si tratta, come detto, di un divieto di edificabilità che opera ex lege e che prevale anche su disposizioni di piano di segno opposto (nella specie prevalenza non necessaria atteso che il PdF comunale è in linea con la previsione normativa). Il citato art. 338 stabilisce che “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Non sussistendo nella fattispecie alcuna deroga e collocandosi il fondo entro i 200 metri dal cimitero, il Comune non poteva fare altro che negare il permesso di costruire in questione (non rilevando a tal fine la circostanza dedotta da parte ricorrente circa l’esistenza di fabbricati all’interno della suddetta fascia di rispetto – per costante giurisprudenza l’esistenza di attività non conformi a legge non può essere invocata al fine di vedersi illegittimamente riconosciuto il medesimo beneficio). Il Comune, rieditando il potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo diniego (sentenza n. 12889/2003) ha integrato la motivazione ritenuta insufficiente dal T.A.R. evidenziando che la realizzazione del progetto concreta un’opera di nuova costruzione e in quanto tale, incompatibile con la richiamata disciplina urbanistica (dalla nota dell’8 gennaio 2007 del Comune risulta che l’impianto in questione è costituito da “piazzale, impiantistica, sistema di smaltimento di acque bianche e nere, costruzione di manufatti in c.a.”). Al riguardo non soccorre neppure l’invocata normativa di settore. Ai sensi del d.lg. n. 32/1998 (applicabile rationae temporis alla fattispecie) l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti è soggetta ad autorizzazione subordinata alla verifica della conformità del progetto alle disposizioni urbanistiche.
Il provvedimento di diniego del permesso di costruire impugnato è, dunque, autonomamente sorretto dal rilevato contrasto del progetto con la vigente disciplina urbanistica. Nessuna ulteriore giustificazione doveva essere addotta dal Comune a supporto del diniego ed, in particolare, in relazione alle osservazioni rese dalla ricorrente in sede di partecipazione al procedimento (secondo motivo).
L’amministrazione ha, poi, ulteriormente rappresentato nel provvedimento che il progetto è incompatibile con quanto stabilito nel PRG in corso di approvazione (il quale destina la zona alla realizzazione di un nuovo cimitero). Trattandosi di un atto plurimotivato il Collegio può prescindere dall’esame delle censure con le quali la ricorrente lamenta l’inapplicabilità alla fattispecie dell’adottando PRG ed, in particolare, delle misure di salvaguardia di cui al’art. 12 del DPR n. 380/2001 (il quale al comma 3 stabilisce che in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda). Non essendo il diniego dovuto all’introduzione di nuove norme (il PRG) il dedotto ritardo nell’esame della domanda non ha avuto alcuna conseguenza pratica. Deve, pertanto, essere respinta la relativa domanda risarcitoria.
Con riguardo alla seconda questione oggetto di causa, si dimostrano prive di fondamento le censure avverso il PRG.
L’atto di adozione del PRG è annoverabile tra i provvedimenti di pianificazione, pertanto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 non sussisteva il dedotto obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Quanto alla pretesa illegittimità della delibera di adozione nella parte in cui destina la zona in questione alla costruzione di un nuovo cimitero, la ricorrente si limita a dedurre genericamente il difetto di motivazione e la non realizzabilità del progetto.
In materia la giurisprudenza ha statuito che le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito, sottratte come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da illogicità, irragionevolezza, con la conseguenza che esse non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine tecnico — discrezionale) seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione del Piano Regolatore, salvo l’esistenza di legittime aspettative o affidamento ingenerate nei cittadini, meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. ex multis T.A.R. Puglia, Bari 25 febbraio 2012, n. 398).
Nella fattispecie la determinazione di riservare il fondo già insistente in zona di rispetto cimiteriale alla costruzione di un nuovo cimitero (rectius ampliamento di quello esistente) non si palesa, in mancanza di specifiche deduzioni di parte ricorrente ictu oculi irragionevole.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Patrizia Spena a rifondere al Comune di Arzano le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Alfonso Graziano, Primo Referendario
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)