Tar Campania, Sez. II, 4 novembre 2014, n. 1819

Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 4 novembre 2014, n. 1819
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2014, proposto da:
Rosa Maria Mandara, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n.143;
contro
Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Concetta Buonocore, con domicilio eletto in Salerno, via F.Conforti n. 11, presso l’avv. Florimonte; A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gianmarco Miele, legalmente domiciliata in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 12862 del 10.12.2013 a firma del Responsabile del Servizio Edilizia privata e del Responsabile in materia di tutela del paesaggio del Comune di Positano, con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire avanzata dalla ricorrente per la realizzazione di un garage interrato pertinenziale in via G. Marconi del Comune di Positano, dell’atto CNA-0040868-P del 31.10.2013 del Dirigente amministrativo del Compartimento della Viabilità per la Campania di ANAS s.p.a., con il quale è stato espresso parere negativo sulla realizzazione del suddetto parcheggio pertinenziale interrato, di tutti gli atti connessi e presupposti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Positano e di A.N.A.S. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in ricorso la ricorrente di essere proprietaria in via Liparlati n.2 del Comune di Positano di una abitazione articolata su due livelli, posti ad una quota sopraelevata di circa m. 5,00 rispetto alla via G. Marconi e poggianti su un terrapieno roccioso con antistante muratura in pietrame calcareo a faccia vista, nonché di aver conseguito il permesso di costruire n. 24 del 18.9.2007 per la realizzazione di un garage pertinenziale interrato localizzato nel predetto terrapieno roccioso, con accesso dalla suddetta via G. Marconi.
Allega altresì la ricorrente di aver riscontrato la necessità, durante l’esecuzione dei lavori, di traslare lievemente l’ingresso del garage e di aver a tal fine presentato una D.I.A. in variante in data 20.1.2011, assentita sotto il profilo paesaggistico, ma in relazione alla quale l’A.N.A.S., prima, ha preannunciato il suo parere negativo in ordine alla realizzazione dell’accesso carrabile al suddetto box pertinenziale, sulla scorta del fatto che il sito interessato ricadrebbe tra due curve, che non sarebbe soddisfatta la distanza di ml. 12 prevista dal d.m. 19.4.2006 e che “il garage, per la sua conformazione, darebbe luogo all’effettuazione di manovre in retromarcia in uscita dallo stesso che risulterebbero estremamente pericolose per il traffico veicolare”, quindi, ha ritenuto non condivisibili le osservazioni di parte ricorrente ed espresso, mediante l’atto impugnato, definitivo parere negativo in ordine alla realizzazione del garage interrato.
Evidenzia ancora la parte ricorrente che il predetto parere negativo, nonostante le ulteriori osservazioni della ricorrente, è stato posto dal Comune a fondamento del provvedimento reiettivo impugnato con il ricorso in esame.
Mediante le censure articolate mediante quest’ultimo, quindi, la parte ricorrente si propone di far valere i seguenti profili di illegittimità asseritamente inficianti gli atti impugnati, soprattutto al fine di smentire gli assunti incentrati sulla pericolosità insita nella realizzazione dell’accesso al garage e sulla violazione del codice della strada e del relativo regolamento che ne deriverebbe, sui quali si fondano gli atti impugnati.
In primo luogo, allega la parte ricorrente che l’immobile di sua proprietà, ricadente nel centro abitato di Positano, confina con un tratto di strada statale ricadente nella tipologia “F” ex art. 2 d.lvo n. 285/1992, definibile quale “traversa interna” (art. 5 d.P.R. n. 485/1992): ebbene, poiché ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lvo cit. “per le strade di tipo….F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”, sono insussistenti le ragioni – pericolosità e violazione dell’art. 46 del regolamento di esecuzione del c.d.s. – sulle quali si fondano gli atti impugnati, come peraltro confermato dai numerosi accessi carrabili presenti lungo l’area suindicata.
Quanto in particolare alla asserita pericolosità, evidenzia la parte ricorrente che l’area sulla quale insiste il realizzando garage è dotata di una visibilità più che adeguata e che sul tratto di strada statale in parola, trattandosi di traversa interna della S.S. 163, il limite di velocità massima è di km/h 40, per cui sussistono i necessari spazi di arresto e frenata e nessun pericolo si concretizza nella manovra a retromarcia dal garage.
Inoltre, a dimostrazione della carenza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti impugnati, viene dedotto in ricorso che l’area de qua è già utilizzata per il parcheggio di un’autovettura all’interno del varco che dovrebbe essere oggetto di ampliamento in profondità e che l’accesso carrabile è localizzato in corrispondenza di uno slargo rispetto alla strada statale, con la conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia situazione di pericolo sia per il veicolo che esce dal garage sia per i veicoli in transito.
Inoltre, si allega in ricorso che dinanzi al previsto garage il Comune di Positano ha previsto la possibilità per i terzi di parcheggiare (per carico e scarico oltre che per un posto invalidi), dando così luogo a movimentazioni più frequenti rispetto a quelli che farebbe la parte ricorrente, atteso che la presenza del passo carrabile impedirebbe anche la sosta di altri autoveicoli.
Viene quindi evidenziato che la ricorrente, con le osservazioni trasmesse sia all’A.N.A.S. che al Comune di Positano, ha rappresentato la possibilità di rafforzare le misure di sicurezza (attraverso l’installazione di uno specchio convesso sul lato opposto al nuovo garage e di appositi segnalatori luminosi e/o acustici), senza che tale possibilità fosse presa in considerazione dalle amministrazioni intimate, le quali non hanno reso alcuna motivazione in ordine alla eventuale inidoneità delle suddette misure a rimuovere la paventata situazione di pericolo e si sono anche rifiutate di effettuare il richiesto sopralluogo in contraddittorio.
Peraltro, aggiunge la ricorrente, in occasione della originaria richiesta di realizzazione del garage, lo stesso Comando di Polizia Municipale del Comune di Positano ebbe a rilasciare parere favorevole, a condizione che venisse installato uno specchio di fronte al suo ingresso.
Con ulteriore censura, viene dedotto in ricorso che in ordine all’istanza della parte ricorrente si era già formato il silenzio-assenso alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto seguire il procedimento tipico per l’esercizio del potere di autotutela.
Infine, viene dedotto che il provvedimento comunale di diniego è illegittimo anche perché non è dato intendere a chi è attribuibile, risultando sottoscritto sia dal responsabile del servizio edilizia privata sia dal responsabile in materia di tutela paesaggistica; inoltre, è illogica la sottoscrizione da parte del secondo, essendo già stato rilasciato l’assenso ai fini paesaggistici.
In data 10.3.2014, a sopporto delle doglianze attoree, la parte ricorrente ha prodotto una relazione tecnica asseverata a firma del geom. Michele Cinque.
Il difensore del Comune di Positano, aderendo alla tesi attorea della illegittimità del parere negativo dell’A.N.A.S., evidenzia in primo luogo l’erroneità del richiamo, in esso contenuto, all’art. 45 del regolamento di esecuzione del c.d.s., atteso che nella specie l’accesso al parcheggio non avviene da una strada extraurbana ma dalla SS 163, nella cd. traversa interna e nel pieno centro abitato del Comune di Positano: la suddetta strada, mai classificata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del reg. esec. c.d.s., ha unica carreggiata ed una corsia per ogni senso di marcia, per cui è da annoverare come strada locale (lett. F dell’art. 2 del c.d.s.), trovando quindi applicazione l’art. 28, comma 2, ai sensi del quale “non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.
Allega inoltre il Comune di Positano, quanto al pericolo derivante dalla mancanza di visibilità e dalla invasione della sede stradale, che tra la SS 163 e l’ingresso al garage esiste uno slargo stradale per il carico e scarico merci e che, quanto alla vicinanza alla via Liparlati, tra questa – peraltro non definibile come strada, essendo una semplice rampa di accesso – ed il parcheggio si interpone uno spiazzo definito “golfo di fermata” ex art. 3, comma 1, n. 24 d.lvo n. 285/1992, e non già una intersezione tra due strade, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n.1.
Il difensore dell’A.N.A.S. s.p.a., a sua volta, eccepisce la tardività del ricorso, opponendosi nel merito al suo accoglimento.
Con ordinanza istruttoria n. 655 del 31.3.2014, il Tribunale ha disposto l’espletamento di una c.t.u., affidandone l’esecuzione all’ing. Massimo Somma, al quale è stato conferito l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“Dica il c.t.u., previo approfondita analisi degli atti e documenti pertinenti ed accurato esame dei luoghi, se il passo carrabile oggetto di controversia contrasti con l’art. 46, comma 2, lett. a) reg. esec. del codice della strada, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente intese ad affermare la sua inapplicabilità alla fattispecie de qua; svolga identico accertamento con riguardo al D.M. 19.4.2006, relativamente alle norme pertinenti alla fattispecie in esame; dica altresì se siano ragionevolmente configurabili le ragioni di pericolosità, in relazione alle condizioni di visibilità, opposte dall’A.N.A.S. s.p.a. all’accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, anche tenendo conto delle attuali modalità di fruizione, per finalità di parcheggio, dell’area interessata, così come rappresentate alle pagg. 9 e 10 del ricorso; dica inoltre se i dispositivi di sicurezza indicati dalla parte ricorrente siano idonei a far venir meno i fattori di pericolosità, eventualmente riscontrati, che sono alla base del provvedimento negativo impugnato. Dica infine quant’altro utile ai fini di giustizia”.
Al deposito dell’elaborato peritale il c.t.u. ha provveduto in data 14.10.2014.
Il ricorso quindi, all’esito dell’udienza di discussione, è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
Costituisce oggetto del giudizio introdotto con il ricorso in esame la legittimità del provvedimento di A.N.A.S. s.p.a., recepito dal Comune di Positano, con il quale è stato espresso parere negativo in ordine alla richiesta di autorizzazione all’apertura di un passo carrabile sulla S.S. 163, funzionale all’accesso al garage pertinenziale interrato di proprietà della parte ricorrente.
Prima di esaminare le censure attoree, deve rilevarsi l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal difensore della società resistente, sulla scorta della sua asserita proposizione oltre il prescritto termine di sessanta giorni, essendo la notifica del ricorso avvenuta in data 14.2.2014, mentre l’impugnata nota dell’A.N.A.S. risulta “inoltrata” in data 31.10.2013: basti osservare che la data del 31.10.2013 coincide con quella di formazione della nota impugnata, inidonea a far decorrere il termine di impugnazione, mentre non è comprovata la data di comunicazione della stessa alla parte interessata.
Né potrebbe farsi riferimento, al suddetto fine processuale, alla menzione fatta dal Comune di Positano, con il preavviso di diniego prot. n. 11857 del 13.11.2013, del suddetto parere dell’A.N.A.S., atteso che il richiamo di quest’ultimo, al fine di sollecitare sullo stesso il contraddittorio procedimentale, ha ragionevolmente indotto la ricorrente a ritenerne il carattere non immediatamente lesivo.
Prima di esaminare, nel merito, le doglianze attoree, è necessario richiamare i principali passaggi motivazionali del parere impugnato dell’A.N.A.S., assunto a fondamento del consequenziale atto di diniego comunale:
– l’art. 45 reg. esec. c.d.s., pur non prevedendo esplicitamente la tipologia di manovra da effettuare in ingresso ed in uscita dalle intersezioni stradali, al comma 5 impone che gli accessi siano realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata stradale;
– la manovra a retromarcia che il veicolo in uscita dall’accesso dovrebbe obbligatoriamente effettuare comporterebbe, oltre all’invasione della carreggiata stradale, con conseguente situazione di pericolo anche per i veicoli in transito sulla statale, una mancanza di visibilità dei veicoli in transito sulla statale da parte del conducente dell’auto in uscita dal garage, necessaria per l’immissione in sicurezza sulla statale stessa, atteso che il sito ricade fra due curve, di cui quella in direzione Sorrento priva di visibilità, e ciò anche se si dovesse provvedere alla installazione di uno specchio convesso;
– la vicinanza della strada comunale denominata “via Lipari” non soddisfa le distanze minime di ml. 12,00 previste dall’art. 46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, in quanto anche le strade con limitazioni rappresentano, a norma del c.d.s., intersezioni così come definite dall’art. 3 del codice stesso e, pertanto, sottoposte alla predetta normativa, interferendo quindi con i flussi di traffico in ingresso ed in uscita dalla predetta comunale.
Agli argomenti suindicati la parte ricorrente ha opposto quelli formulati con le osservazioni del 6.12.2013 e ribaditi con il ricorso introduttivo del giudizio, nel senso che:
– la via comunale Liparlati è in realtà una stradina/rampa di accesso alla scala per il cimitero, di larghezza minima di circa m. 2,40, di difficile utilizzo poiché in alcuni punti presenta una pendenza di circa il 20%, percorribile con autoveicoli per soli m. 140 circa; la stessa non può essere assoggettata alla classificazione di strada, poiché avente dimensioni e caratteristiche non convenzionali ed inoltre, giusta ordinanza n. 5/2003 del 24.1.2003 del Comandante della Polizia Municipale di Positano, su tale strada vige una rigida limitazione per l’accesso, essendo consentito dalle 22.00 alle 6.00 solo ai veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, mentre il flusso di traffico veicolare è ridotto all’utenza ivi residente, al carico e scarico, ed al carro funebre per il trasporto delle salme al cimitero comunale;
– l’accesso carrabile previsto è localizzato in corrispondenza di uno slargo rispetto alla strada statale, per cui non vi è alcun pericolo per l’immissione sulla via G. Marconi.
Le deduzioni di parte ricorrente sono state ritenute sostanzialmente condivisibili dal c.t.u. nominato dal Tribunale con la citata ordinanza istruttoria n. 655 del 31.3.2014.
Dalla depositata relazione si evince infatti che:
– il tratto iniziale della via comunale Santa Croce, che si diparte dalla strada statale fino a raggiungere le scale pedonali di via Santa Croce e via Liparlati, non ha le caratteristiche per essere classificato come strada carrabile ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada, in considerazione della ridotta carreggiata, della limitazione al transito veicolare (consentito dalle 22.00 alle 6.00 solo ai mezzi di soccorso e di polizia, e nelle ore diurne solo per carico e scarico merci), del divieto di sosta, consentita solo ai portatori di handicap, della mancanza di segnaletica stradale, della eccessiva pendenza (che in un punto raggiunge il 31,19%), superiore a quella massima (10%) prevista dal d.m. 5.11.2001;
– la classificazione appropriata della strada Santa Croce, sulla base delle citate caratteristiche, è di tipo F bis – itinerario ciclopedonale;
– attesa la velocità massima di percorrenza di 30/40 km/h nel tratto in questione della SS 163, il passo carrabile oggetto di controversia risulta ampiamente visibile ad una distanza non inferiore a 30 metri in direzione verso Amalfi ed a 40 metri in direzione verso Sorrento, superiori allo spazio di frenata (pari a m. 8 in caso di asfalto asciutto ed a m. 16 in caso di asfalto bagnato);
– la manovra di accesso al garage non comporta la sosta sulla carreggiata della SS 163, in quanto il vano carrabile è prospiciente ad uno spazio comunale, ubicato nel tratto iniziale di via Santa Croce, che risulta adeguatamente ampio e garantisce una distanza di oltre ml. 4 dal ciglio stradale della SS 163, per cui l’uscita dal garage può anche non avvenire in retromarcia;
– non si rileva alcun aggravio della pericolosità della circolazione, essendo la velocità di percorrenza fortemente limitata sia dal traffico veicolare ordinariamente presente sulla SS 163 sia dal limite di velocità fissato in 40 km/h.
Sulla scorta dei suesposti rilievi di fatto, ed in particolare della tipologia della strada comunale Santa Croce, il c.t.u. conclude nel senso della inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 46, comma 2, lett. a) reg. esec. cod. strada così come del d.m. 19.4.2006.
Né le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. possono ritenersi inficiate dalla circostanza, rappresentata dal c.t.p. dell’ANAS s.p.a., che la strada comunale Santa Croce, di fatto, non può dirsi “prevalentemente destinata alla percorrenza pedonale e ciclabile”, essendo soggetta all’uso proprio di una strada di diversa categoria, atteso che il c.t.u. ha correttamente operato la suddetta qualificazione sulla scorta delle caratteristiche intrinseche e della regolamentazione delle modalità d’uso della strada predetta, a prescindere dall’uso praticatone in punto di fatto dalla collettività.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le osservazioni svolte dal c.t.u. siano pertinenti e dimostrino l’illegittimità dell’impugnato parere negativo, non trovando legittimo fondamento nei motivi in esso articolati.
In particolare, quanto all’assunto secondo cui il passo carrabile de quo contrasterebbe con l’art. 45 reg. esec. c.d.s., il cui comma 5 impone che gli accessi siano realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata stradale, il c.t.u. ha evidenziato che l’uscita dal garage non comporta l’invasione della sede della SS 163, esistendo tra il primo e la seconda uno spazio utile per la manovra in sicurezza del veicolo uscente dal garage.
Quanto invece alla tesi secondo cui la situazione di pericolo sarebbe determinata dalla mancanza di visibilità, attesa la conformazione della SS 163, ha osservato il c.t.u. che essa è invece garantita in una misura sufficiente, in particolare, a consentire la frenata dei veicoli in transito sulla suddetta arteria stradale (analoghe considerazioni, in termini di visibilità, valgono poi per il conducente del veicolo in uscita dal garage nei confronti dei veicoli in transito sulla strada statale).
Infine, è risultata l’infondatezza del motivo di diniego incentrato sul mancato rispetto della distanza di ml. 12 della strada comunale denominata “via Liparlati”, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada (ai sensi del quale “il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni”), alla luce delle particolari caratteristiche della suddetta strada comunale, le quali, oltre a denotarne un uso circoscritto (sia quanto al numero che alla tipologia dei veicoli ai quali è consentito di fruirne, per il transito e per la sosta), depongono nel senso della sua classificazione come strada F bis – itinerario ciclopedonale, che osta all’applicazione della disposizione suindicata: invero, se per intersezione si intende, ai sensi dell’art. 3 c.d.s., l’incrocio di due “correnti di traffico”, tale non può evidentemente considerarsi, per entità e tipologia dei veicoli interessati, quella proveniente dalla via Liparlati.
In conclusione, non sussistono le condizioni che, ai sensi dell’art. 45, comma 6, d.P.R. n. 495/1992, legittimano l’ente proprietario della strada a negare l’autorizzazione per nuovi accessi (condizioni correlate alla circostanza che “da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione”).
La proposta domanda di annullamento, sulla scorta dei rilievi che precedono, deve quindi essere accolta, mentre può disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate.
Resta demandato all’amministrazione, in sede di rilascio del titolo autorizzativo, imporre le opportune prescrizioni atte a minimizzare il rischio per la sicurezza della circolazione, stradale e pedonale, con particolare riguardo all’adozione dei dispositivi di sicurezza che la stessa parte ricorrente si è dichiarata disponibile ad installare ed a quelli ulteriori individuati dal c.t.u. (l’utilizzo, per il portone d’ingresso al garage, di un idoneo meccanismo elettrificato automatico, dotato di fotocellule di sicurezza e segnalatori luminosi di colore arancio, al fine di avvisare i passanti in ordine alla fase di apertura, il posizionamento sulla strada comunale Santa Croce, in entrambi i sensi di marcia, davanti all’uscita del garage, nel primo tratto ed alla fine della strada medesima, di cartelli recanti l’obbligo per i veicoli di procedere e passo d’uomo: tale ultima prescrizione, deve aggiungersi, sarebbe idonea a prevenire il pericolo insito, come evidenziato dal c.t.p. della società ANAS s.p.a., nella ridotta visibilità del veicolo in uscita dal garage per i conducenti dei veicoli che scendono da via Santa Croce).
Sussistono infine giuste ragioni, attesa la complessità anche tecnica della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della stessa.
Le parti medesime provvederanno (con vincolo solidale e con attribuzione per intero dell’onere, nei rapporti interni, a carico della soccombente società A.N.A.S. s.p.a.) a corrispondere al c.t.u. il compenso spettante per l’esecuzione dell’incarico, che si liquida in € 6.000,00 (atteso il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 52 d.P.R. n. 115/2002), oltre Cassa ed IVA, così come il rimborso delle spese sostenute, che si liquida in € 3.001,98, detratti gli acconti già percepiti, per i quali la parte ricorrente avrà diritto di rivalsa nei confronti di A.N.A.S. s.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 438/2014:
– lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;
– compensa le spese di giudizio;
– liquida in € 6.000,00, oltre Cassa ed IVA, il compenso spettante al c.t.u., ing. Massimo Somma, per l’esecuzione dell’incarico ed in € 3.001,98 il rimborso delle spese sostenute, ponendo l’onere di provvedere al relativo pagamento a carico delle parti della controversia, con vincolo solidale e con attribuzione per intero dell’onere, nei rapporti interni, a carico della società A.N.A.S. s.p.a., detratti gli acconti già percepiti, per i quali la parte ricorrente avrà diritto di rivalsa nei confronti di A.N.A.S. s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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