TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 341

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 341

MASSIMA
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 341

In relazione ai requisiti previsti nel Regolamento comunale richiesti dall’amministrazione ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre, va dato atto che la loro determinazione costituisce una prerogativa dell’amministrazione comunale che è dominus della organizzazione dei propri servizi e che, pertanto, ha il potere di individuare le caratteristiche oggettive e soggettive che deve possedere chiunque si candidi alla assunzione di un servizio destinato al soddisfacimento di un bisogno della collettività.

NORME CORRELATE

Art. 19 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 28/02/2019
N. 00341/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2007, proposto dalla Societa’ s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Gargano, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi,164;
contro
il Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Caliulo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Matteo Incagliati n.2;
nei confronti
l’Impresa Funebre “”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia n.15;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. 3656 del 19 febbraio 2007 di diniego dell’autorizzazione per il trasporto funebre, reso dal Comune di Scafati;
– della delibera di C.C. n. 109 del 29 dicembre 1999, come modificata dalla delibera di C.C. n. 62 del 31 luglio 2000;
– del contratto rep. n. 5 del 20 febbraio 2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati e dell’Impresa Funebre “”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 5 febbraio 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di autorizzazione per il trasporto funebre.
Il diniego era stato motivato sul presupposto che nel Comune di Scafati il servizio di trasporto funebre non era liberalizzato ma gestito in privativa con appalto ai sensi del RD 2578/1925 ( art. 25 comma 1 Reg comunale di polizia mortuaria).
Il ricorrente deduce la illegittimità del Regolamento comunale di polizia mortuaria – nella parte in cui prevede l’affidamento del trasporto funebre a mezzo di appalto- per contrasto con l’art. 112 TUEL trattandosi di servizio pubblico locale.
Si è costituito il Comune di Scafati che ha dedotto la inammissibilità e tardività del ricorso avverso il regolamento in quanto quest’ultimo era già noto al ricorrente che lo aveva conosciuto in un precedente giudizio dallo stesso proposto dinanzi a questo TAR e rubricato al RG 1167 del 2006.
Si è costituita anche la controinteressata che ha dedotto la inammissibilità del gravame poichè la stessa vicenda era stata già portata dinanzi al giudice con altro ricorso.
2. Con la delibera n. 45 del 23 marzo 2007, il Comune di Scafati ha adottato un nuovo Regolamento di Polizia mortuaria nel quale, preso atto delle riforme legislative medio tempore intervenute, ha previsto la liberalizzazione del servizio.
Con motivi aggiunti ritualmente proposti, la ricorrente ha impugnato tale regolamento deducendone la illegittimità poiché esso entrerebbe in vigore dopo la scadenza del contratto di appalto in corso con la controinteressata.
Con secondi motivi aggiunti impugna l’art. 37 del nuovo regolamento nella parte esso in cui fissa i requisiti di accesso al servizio in capo agli operatori economici ritenuti restrittivi della concorrenza.
3. Alla pubblica udienza straordinaria del 5 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.1 Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’amministrazione ha, successivamente alla proposizione del ricorso, adottato un nuovo regolamento che, prevedendo la liberalizzazione del servizio, ha di fatto, neutralizzato i pregiudizi paventati dal ricorrente.
Peraltro, alcuna rimproverabilità nella condotta della amministrazione può essere rilevata dalla circostanza di aver mantenuto in vita il contratto d’appalto già concluso con la controinteressata, dal momento che questo era stato stipulato nel vigore di un quadro normativo che consentiva la stipula di tale tipologia di contratto per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3.2 Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.
Va rilevato, infatti, che, come già esposto al precedente punto 3.1, la previsione che ha disposto l’entrata in vigore del nuovo regolamento successivamente alla scadenza del contratto in essere, è conforme ai principi di buona amministrazione ed anzi l’eventuale anticipata risoluzione contrattuale avrebbe esposto l’ente alle conseguenze risarcitorie cui va incontro il contraente che, senza giusto motivo, si sottrae unilateralmente agli impegni contrattuali.
Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 37 del Regolamento, va evidenziato che la ricorrente si limita ad una generica deduzione in ordine alla irragionevolezza dei requisiti richiesti dall’amministrazione ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio per lo svolgimento del servizio.
La determinazione di tali requisiti è una prerogativa dell’amministrazione che è dominus della organizzazione dei propri servizi e che, pertanto, ha il potere di individuare le caratteristiche oggettive e soggettive che deve possedere chiunque si candidi alla assunzione di un servizio destinato al soddisfacimento di un bisogno della collettività.
Per le esposte ragioni, il ricorso in parte va dichiarato improcedibile ed in parte infondato.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 878 del 2007, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
Fabio Maffei, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Francesco Riccio
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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