TAR Campania, Napoli, Sez, VII, 20 febbraio 2023, n. 1094

TAR Campania, Napoli, Sez, VII, 20 febbraio 2023, n. 1094

Pubblicato il 20/02/2023
N. 01094/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04690/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4690 del 2018, proposto da Davide D. e Felice Antonio L., rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
nei confronti
Michele S., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
a. della determinazione dirigenziale n. 04 del 03/09/2018 emessa dal comune di Napoli – Direzione Centrale Patrimonio – servizio cimiteri cittadini, notificata a mezzo pec in data 4/09/2018, con la quale l’amministrazione comunale concludeva il procedimento di ritiro – in autotutela – della Determinazione Dirigenziale n. 03 del 09/02/2011 (rep. n. 026 del 14/02/2011) del Servizio Cimiteri Cittadini nella parte in cui determina “la corresponsione degli oneri di concessione di suolo pari a 400,00 €/mq, in base alla tariffa vigente alla data del 09/02/2011 (proposti con D.G.C. n. 460 del 12/03/2010 ed approvati con D.C.C. n. 11 del 26/04/2010), per un importo di € 108.000,00: 400 €/mq x 270 mq oltre interessi legali dal 09/02/2011 all’attualità pari ad € 9.013,71 per un totale complessivo pari ed € 117.013,71…4. La concessione contratto, con diritto d’uso non alienabile, avrà durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili, a far data dal 09/02/2011”,
b. nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi, collegati e consequenziali, in particolare del parere non meglio conosciuto dell’avvocatura comunale di Napoli reso a seguito di richiesta della Direzione Centrale Patrimonio – servizio cimiteri cittadini di Napoli Prot. PG/452434 del 17/05/2018,
c. della Deliberazione di Giunta comunale n.460 del 12/03/2010 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/04/2010 relative alle tariffe cimiteriali e agli oneri concessori applicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 9 febbraio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente Associazione Religiosa delle “Assemblee di Dio in Italia” ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 04 del 03/09/2018 emessa dal comune di Napoli, con la quale l’amministrazione comunale ha concluso il procedimento di ritiro in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 03 del 09/02/2011 (rep. n. 026 del 14/02/2011) del Servizio Cimiteri Cittadini per la “concessione alla comunità degli evangelici di un’area per la sepoltura nel cimitero della pietà giardinetto 42”, avviato con nota prot. PG/2018/532128 del 11/06/2018. In particolare è contestato il provvedimento impugnato che ha determinato “la corresponsione (…) degli oneri di concessione di suolo pari a 400,00 €/mq, in base alla tariffa vigente alla data del 09/02/2011 (proposti con D.G.C. n. 460 del 12/03/2010 ed approvati con D.C.C. n. 11 del 26/04/2010), per un importo di €108.000,00: 400 €/mq x 270 mq (consistenza della superficie del giardinetto 42 di forma rettangolare delle dimensioni di 10,0 m per 27,0 m) oltre interessi legali dal 09/02/2011 all’attualità pari ad €9.013,71 per un totale complessivo pari ed € 117.013,71…4. La concessione contratto, con diritto d’uso non alienabile, avrà durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili, a far data dal 09/02/2011”.
Si è costituito il Comune di Napoli per resistere al ricorso.
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni juris.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 9 febbraio 2023 svolta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione.
2. La ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Napoli una concessione cimiteriale di un suolo del cimitero comunale, a titolo gratuito e perpetuo, per la sepoltura dei propri fedeli. Successivamente era stato tuttavia avviato il procedimento per l’annullamento d’ufficio della concessione; nella comunicazione di avvio del procedimento era stato prospettato l’annullamento d’ufficio della precedente concessione per i profili della gratuità e perpetuità, nonché per la mancata realizzazione dell’ossario e per il carattere intuitu personae desumibile dalla circostanza che il rappresentante dell’associazione religiosa si è era riservato la facoltà di scegliere se accordare la sepoltura ai fedeli. Con il provvedimento impugnato tuttavia l’amministrazione, ritenendo che il decorso di vari anni dalla precedente concessione impedisse l’annullamento d’ufficio in ragione dell’affidamento maturato, si è limitata a imporre prescrizioni che il concessionario avrebbe dovuto adempiere in 30 giorni, per superare le seguenti irregolarità:
– mancata realizzazione di un ossario, come previsto dalla normativa di settore;
– assenza del collaudo igienico-sanitario delle 40 fosse realizzate;
– concessione a titolo gratuito dell’area;
– durata della concessione perpetua;
– assenza di una concessione-contratto sottoscritta tra le parti;
– assegnazione dell’area intuitu personae.
3. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato l’illegittimo esercizio dell’autotutela per la lesione dell’affidamento maturato, specie in ordine ai profili della perpetuità e gratuità della concessione previsti nel precedente provvedimento; parte ricorrente ha inoltre affermato di non essere inadempiente con riferimento alla realizzazione dell’ossario, in quanto si sarebbe sempre resa disponibile a realizzarlo.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
Non sussiste una compromissione dell’affidamento tale da viziare il provvedimento impugnato: in primo luogo l’amministrazione non ha disposto l’annullamento d’ufficio, ma ha modificato alcune condizioni della precedente concessione cimiteriale per ricondurla a legalità, derivandone quindi che l’odierna parte ricorrente conserva la concessione, sia pur subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento impugnato; in secondo luogo l’amministrazione ha evidenziato che la concessione è disposta con salvezza della facoltà della p.a. di imporre nuove condizioni nonché di procedere alla loro sospensione, revoca o modifica; in terzo luogo l’originaria concessione non è stata accompagnata dalla stipula del contratto accessivo, per cui a maggior ragione non è maturato un affidamento ragionevole o comunque tale da inficiare il provvedimento impugnato.
Correttamente l’amministrazione ha eliminato le riscontrate irregolarità della concessione originaria, considerando che la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, per cui legittimamente l’amministrazione può intervenire in autotutela per stabilire una durata massima a concessioni cimiteriali rilasciate in perpetuo (Consiglio di Stato, sez. V, 28/05/2001, n. 2884). Peraltro l’art. 44 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli chiaramente prevede che “con la concessione l’amministrazione Comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto con diritto di uso temporaneo ai sensi del comma 1 dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285”. Tale regolamento prevede inoltre che “il prezzo della concessione delle aree e dei manufatti di cui al presente titolo è stabilito dalle tariffe, determinate con deliberazione consiliare, vigenti all’atto della assegnazione della concessione”, con esclusione quindi della possibilità di gratuità della concessione.
In ordine poi alla realizzazione dell’ossario, l’art .90 comma 2 del D.P.R. 285/90 prevede che “nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario”; la sua realizzazione è quindi necessaria, e d’altra parte la stessa parte ricorrente, riconoscendosi disposta a realizzarlo, sostanzialmente ha ammesso il proprio inadempimento.
Parte ricorrente non ha dimostrato di avere effettuato il collaudo igienico sanitario delle 40 fosse, per cui anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato non è scalfito dai motivi di ricorso.
Il provvedimento impugnato risulta inoltre essere congruamente motivato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che le condizioni della concessione sarebbero più onerose rispetto a quelle praticate per altre confessioni religiose.
Il motivo è generico e non circostanziato, non essendo specificato rispetto a quale confessione le condizioni sarebbero più onerose e per quale motivo, anche considerando peraltro, che a situazioni differenti non può che rispondere un diverso trattamento.
Altrettando generica è la censura in ordine al calcolo dell’importo dovuto. Parte ricorrente, infatti, non ha considerato l’estensione del suolo in concessione e il numero di 40 fosse rientranti nell’area in concessione, per cui la censura sul calcolo degli importi non è circostanziata.
5. Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato la violazione delle regole procedimentali, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle sue osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato, in quanto l’amministrazione correttamente ha comunicato l’avvio del procedimento, dando così la possibilità di presentare osservazioni, le quali però sono state motivatamente disattese.
6. Dalla infondatezza delle censure, dall’assenza della lamentata lesione dell’affidamento e dalla accertata legittimità del provvedimento impugnato, discende altresì l’infondatezza della pretesa risarcitoria.
7. Il ricorso è pertanto respinto.
8. La novità e particolarità delle questioni esaminate costituiscono grave motivo che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l’intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente FF
Angela Fontana, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Fabio Di Lorenzo)
IL PRESIDENTE (Ida Raiola)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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