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Tar Calabria, Sez. II, 23 maggio 2014, n. 214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2014, proposto da:
Filippo Ferraro, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marmina, con domicilio eletto presso Antonella Lupis in Reggio Calabria, via S. Anna N. 2g;
contro
Comune di Samo, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31;
per l’annullamento
della deliberazione n.129 del 8.8.2013 adottata dalla Commissione Straordinaria, assunti i poteri della Giunta, con la quale il Comune di Samo disponeva l’acquisizione al patrimonio del Comune del’edicola funeraria realizzata dal sig. Ferraro Filippo presso il cimitero comunale del Comune stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Samo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione del giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che nell’odierno giudizio parte ricorrente impugna la deliberazione avente gli estremi indicati in epigrafe, con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’edicola funeraria – realizzata dal ricorrente stesso – per effetto della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione nr. 1 del 2 aprile 2013, a sua volta emanata sulla scorta del presupposto che l’edicola sarebbe stata realizzata in assenza del permesso a costruire e del deposito dei calcoli statici presso l’ex-Genio Civile;
Ritenuto che parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto erroneamente sarebbe stata contestata l’assenza del permesso a costruire che invece gli era stato rilasciato con provvedimento depositato in copia, atto che l’Amministrazione comunale dichiara nullo per mancanza del numero di protocollo, e perché il mancato deposito dei calcoli al Genio Civile non inciderebbe sul regime del titolo edilizio;
Ritenuto che, in accoglimento delle corrispondenti eccezioni processuali della difesa del Comune di Samo, l’odierno ricorso è inammissibile, in quanto non risultano impugnati – entro i termini di decadenza e neppure nell’odierno gravame – né la presupposta ordinanza di demolizione appena richiamata, né il provvedimento dell’8 agosto 2013, nr. 2792, con il quale è stata negata dal Comune la revoca in autotutela della stessa ordinanza, richiesta dalla stessa odierna parte ricorrente con istanza del 9 luglio 2013;
Ritenuto più precisamente che nella sequenza procedimentale di cui all’art. 31 del DPR 380/01, la deliberazione con la quale l’Ente dichiara, ai sensi del comma 5 della disposizione citata, la sussistenza di interessi pubblici al mantenimento dell’edificio realizzato senza permesso a costruire con sua destinazione a fini di pubblico interesse, può essere impugnata solo per vizi propri, ma non è autonomamente impugnabile per questioni inerenti la sussistenza o meno della condizione di abusivismo del manufatto, che è oggetto di accertamento da parte dell’ordinanza di demolizione (o dal provvedimento di diniego di un accertamento di conformità) e che dunque va contestata con la rituale impugnazione di quest’ultimo atto;
Ritenuto che l’ordinanza di demolizione nr.1/2013, presupposto della delibera oggetto di gravame non solo non è stata impugnata nei termini, ma non viene neppure gravata nell’odierno ricorso;
Ritenuto che pertanto si è consolidato l’accertamento di non conformità urbanistica del manufatto;
Ritenuto che, in conseguenza, la deliberazione con la quale l’Ente dispone il mantenimento al patrimonio comunale per fini di pubblico interesse di un manufatto abusivo non può più essere contestata quanto al presupposto dell’irregolarità urbanistica o edilizia del manufatto;
Ritenuto peraltro che la deliberazione, che nell’acquisire il manufatto al patrimonio dell’Ente, concede comunque all’interessato l’uso delle sepolture già impegnate al suo interno, contiene uno specifico bilanciamento degli interessi finalizzato a tutelare l’aspettativa del ricorrente in maniera che non risulta irragionevole o incongrua e dunque non possiede neppure caratteri di autonoma lesività;
Ritenuto comunque che non è precluso al ricorrente di sollecitare con adeguata e motivata istanza il riesame del procedimento, alla luce delle argomentazioni di causa o quelle ulteriori che possano eventualmente essere proposte;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso è inammissibile;
Ritenuto infine che la particolarità della fattispecie costituisca giusta ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)