Tag: Cimitero
Norme correlate:
Massima
Testo
Testo completo:
Tar Calabria, Sez. I, 26 maggio 2014, n. 795
Tar Calabria, Sez. I, 26 maggio 2014, n. 795
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2013, proposto da:
Maria Bruno Picone, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Cerminara, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Marano Principato, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Faillace, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro;
nei confronti di
Angelo Bruno, Vincenzo Bruno, Rosaria Bruno, Antonio Bruno Picone, Eugenia Bruno Picone, Domenica Bruno Picone, Settimio Bruno Picone, Ottavio Bruno Picone, Biagio Bruno Picone, Sergio Bruno, Rosa Graziano, Luigi Bruno Picone, Maurizio Bruno Picone, Iolanda Caruso, Carmine Bruno, Anna Bruno, Roberto Bruno;
per l’annullamento del silenzio su istanza di estumulazione salme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano Principato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 21 febbraio 2013 il Comune resistente comunicava alla ricorrente che avrebbe proceduto ad una serie di estumulazioni ordinarie presso il cimitero comunale. Alla ricorrente veniva inoltrata la comunicazione nella qualità di congiunta dei signori Bruno Picone Luigi e De Luca Carmela. Nella nota si precisava altresì che qualora non vi fosse la volontà del familiare a fare eseguire le estumulazione del proprio caro, era consentito allo stesso di rinnovare la concessione del loculo per altri trent’anni, versando preventivamente i relativi diritti determinati complessivi € 1.000,00 cadauno.
La ricorrente inoltrava al Comune resistente una memoria contestando l’irrevocabilità della concessione trattandosi di concessione perpetua rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976 e conseguentemente deducendo l’impossibilità del Comune di procedere alla estumulazione delle salme dei defunti.
In data 15 luglio 2013, la ricorrente notificava al Comune resistente diffida extragiudiziaria alla conclusione del procedimento amministrativo, implicante una determinazione sulla sussistenza o sulla revoca del diritto perpetuo.
La ricorrente ritenendo perdurante l’inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento ricorreva avverso il silenzio maturato sull’istanza inoltrata in data 18 febbraio 2013.
Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per l’inapplicabilità al caso di specie del rito speciale sul silenzio, non ricorrendone i presupposti.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Con la nota protocollo n. 3658 del 26 luglio 2013, il Comune resistente ha definito il procedimento rilevando l’infondatezza della richiesta della ricorrente di dichiarare la perpetuità del diritto di cui resta titolare ed esternandone compiutamente le motivazioni.
In conclusione, il provvedimento di cui la ricorrente chiede l’emissione è stato già adottato dall’Amministrazione resistente con la nota sopra citata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)