Tar Abruzzo, Sez. I, 24 novembre 2014, n. 471

Testo completo:
Tar Abruzzo, Sez. I, 24 novembre 2014, n. 471
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carlo Scotto, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Scotto, Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Donato Dino Anglani in Pescara, Via di Villa Basile, N.4;
contro
Comune di Bomba;
per l’annullamento
– della nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bomba prot. n. 598 del 29 marzo 2012, successivamente notificata, recante rigetto dell’istanza del ricorrente di esecuzione dei lavori di riparazione e ristrutturazione della cappella cimiteriale in concessione;
– di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, compresa l’ordinanza – di estremi ignoti e non notificata al ricorrente – recante declaratoria di decadenza della concessione cimiteriale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Alberto Tramaglini e udito l’avv. Maria Elisa Rubino su delega dell’avvocato Ferdinando Scotto per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente espone di aver inoltrato, in qualità di erede della famiglia D’Angelo, in data 3 febbraio 2012 al Comune di Bomba istanza di autorizzazione per effettuare un intervento di riparazione e ristrutturazione di cappella gentilizia oggetto di concessione perpetua.
Impugna il provvedimento con cui è stata comunicato il rigetto dell’istanza in quanto la concessione cimiteriale è stata oggetto di ordinanza pubblicata sul sito ufficiale del Comune dal 3 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 con cui ne è stata dichiarata la decadenza. Con il medesimo atto si avvertiva che l’amministrazione avrebbe proceduto d’ufficio alla riesumazione delle salme e alla demolizione della cappella.
Impugna altresì il presupposto provvedimento di decadenza.
Con motivi aggiunti successivamente notificati ha dedotto censure ulteriori contro i medesimi atti.
Il Comune non si è costituito in giudizio. Agli atti è comunque acclusa una nota del Responsabile del Settore tecnico che relaziona sui fatti di causa in adempimento ad ord. 480/2013.
2 – Il Collegio ritiene che siano fondati i profili relativi alla omessa notifica “ai componenti della famiglia” della diffida con cui si contesta lo stato di abbandono dei manufatti (art. 63 dpr 285/1990) e che costituisce il presupposto del provvedimento.
L’avviso che preannunciava la decadenza qualora, nel termine di un anno, non si fosse provveduto a rimuovere lo stato di incuria risulta infatti pubblicato dal 15 marzo 2010 al 15 marzo 2011 con riferimento alle “tombe numerate sulle lapidi”, ma non comunicato personalmente ai soggetti tenuti ad effettuare i necessari interventi di manutenzione.
Il Comune non chiarisce negli atti se l’assenza di notifica individuale sia giustificata da ragioni obiettive, il che conduce all’accoglimento delle suddette censure non costituendo “le pubbliche affissioni” di cui all’art. 63, co. 2., cit., un mezzo esclusivo per assolvere l’onere della “previa diffida ai componenti la famiglia del concessionario”
D’altronde l’art. 63 contempla un avviso finalizzato all’attività comunale diretta alla mera “rimozione dei manufatti pericolanti”, ma non anche l’adozione di provvedimenti di decadenza, per cui la norma di per sé non giustifica l’adozione di un atto di tale portata (che presuppone l’inadempimento a taluno degli obblighi imposti dalla concessione) in assenza di notifica individuale della diffida ad adempiere e di tutti gli atti prodromici ai sensi della disciplina generale sul procedimento.
Una possibile eccezione a tale onere di comunicazione personale può sorgere allorché vi siano destinatari ignoti o irreperibili, ma di tale ipotetica circostanza il provvedimento non dà in alcun modo atto, come non è attestato in esso che l’avviso è rimasto affisso per tutto il tempo indicato anche nella zona cimiteriale.
D’altronde, ricevuta l’istanza (e previa verifica della posizione legittimante del richiedente ad effettuare l’intervento), occorreva valutare se essa non fosse lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze che avevano portato all’adozione dell’atto di decadenza, rimasto in pubblicazione fino a solo un mese prima. Se cioè l’interesse pubblico non fosse adeguatamente perseguibile con la revoca del provvedimento e (sussistendone i presupposti) con l’autorizzazione ad effettuare i lavori di manutenzione piuttosto che con la (più complessa) attività di riesumazione delle salme e demolizione della cappella. Ciò anche considerato che dagli atti non emerge in alcun modo la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 92, co. 2, richiamato in dispositivo, ossia “una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”.
Una serie di elementi -quali: l’assenza di notifica individuale degli atti di avvio e conclusione del procedimento di decadenza (astrattamente idonea a giustificare la mancata presentazione di “opposizioni” durante il periodo di pubblicazione); l’emersione di un soggetto che dichiara di aver titolo ad eseguire lavori sul manufatto; la mancata produzione di effetti concreti da parte del provvedimento di decadenza- doveva cioè sollecitare la riconsiderazione dell’interesse pubblico oggetto del provvedimento, e quindi il riesame della complessiva situazione anche alla luce delle deduzioni della parte privata.
Con assorbimento di ogni altra censura gli atti impugnati vanno perciò annullati.
Le spese di giudizio vanno compensate con diritto alla ripetizione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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