TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 29 novembre 2007, n. 15615

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TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 29 novembre 2007, n. 15615
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,Sezione V, composto dai Signori
dott. Carlo d Alessandro, presidente rel.
dott. Paolo Carpentieri, consigliere
dott. Michelangelo Francavilla, referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1816/2005 Reg. Gen., proposto da MILUCCI Antonio, rappresentato e difeso dall avv. Bruno D Ambrosio, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli, piazza Sannazzaro, 199/C,
contro
il Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall Avvocatura municipale(avv. Bruno Crimaldi);
per l’annullamento del provvedimento del 24.11.2004 n. protocollo 824, notificato il 10.12.2004;
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTA la costituzione in giudizio della resistente amministrazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITA alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006 la relazione del consigliere d’Alessandro;
UDITI gli avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2005, depositato il 2 marzo successivo, Antonio Milucci ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il dirigente del Servizio assegnazione immobili del Comune di Napoli ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Napoli Ponticelli, via B. Longo, comparto 11, stralcio 1, edificio 1, scala N, piano 6°, interno 11.
Il ricorrente ha articolato due motivi di violazione e falsa applicazione dell art. 20 della legge regionale 2 luglio 1997 n. 18, nonché di eccesso di potere sotto vari profili.
L Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 17 marzo 2005 ha depositato un fascicolo di documenti.
Il ricorrente in data 12 maggio ha notificato motivi aggiunti, depositati il giorno 26 successivo.
Il Comune di Napoli nella memoria del 13 ottobre 2006 ha sostenuto l infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
In data 23 ottobre 2006 il difensore del ricorrente ha depositato agli atti del ricorso certificato di morte del medesimo.
All’udienza del 26 ottobre 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è necessario precisare che la circostanza che agli atti del ricorso vi sia il certificato di morte del ricorrente non è idonea a giustificare la interruzione del giudizio, che si verifica, ai sensi dell art. 34 legge n. 1034 del 1971 e degli articoli 299 e seguenti codice procedura civile, solo quando il difensore la dichiari in udienza o la notifichi a tutte le altre parti.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con il provvedimento impugnato il dirigente del Servizio assegnazione immobili del Comune di Napoli ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica indicato in narrativa, perché, nel corso di un censimento disposto dal Sevizio in data 1 giugno 2004, è risultato che il predetto alloggio era occupato da un nucleo familiare diverso da quello dell assegnatario.
Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo perché emanato in violazione dell art. 20 legge regionale n. 18 del 1997, nonché per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di motivazione.
La norma di legge citata elenca le ipotesi in cui è possibile dichiarare la decadenza dall assegnazione dell alloggio ed in particolare alla lettera a) quella di chi abbia ceduto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l alloggio assegnatogli.
Secondo il ricorrente una sola verifica, durante la quale ci si è limitati a constatare la sua assenza nell alloggio e la presenza nello stesso di altre persone, di certo non potrebbe concretizzare le condizioni previste dalla norma per procedere alla decadenza dall assegnazione.
Inoltre, la scheda di identificazione del nucleo familiare che occuperebbe sine titulo l immobile conterrebbe solo supposizioni del verbalizzante, che non terrebbero conto delle circostanze che il ricorrente è separato dalla moglie, che essendo rimasto solo ha dato temporanea ospitalità alla cugina ed al suo nucleo familiare, che svolge un attività(garagista) che lo tiene impegnato per tutto il giorno e, a volte, anche di notte.
Tuttavia, l indicata scheda di identificazione contiene una serie di dati esaustivi ed incontrovertibili, tali da renderla da sola suscettibile di giustificare il provvedimento di decadenza.
Invero, risulta identificato nell alloggio in questione il nucleo familiare di tale Carmine Lettieri, con la moglie Patrizia Trilli e cinque figli; le utenze sia dell Enel che del telefono sono riportate come intestate alla stessa Trilli, così da escludere l asserita temporanea ospitalità; la composizione dell alloggio, con due camere da letto, un bagno ed un soggiorno con angolo cottura, ha portato gli accertatori alla logica conclusione della improbabile coabitazione con il vecchio assegnatario, come anche l annotata circostanza della presenza nell alloggio di pochi mobili è stata ritenuta giustamente indizio di un cambio di arredamento ancora in corso, con la probabile sostituzione dei mobili appartenenti al nucleo familiare dell assegnatario con quelli dell occupante sine titulo.
Quanto alla relazione di parentela con la Trilli(cugina), di essa non viene fornita nessuna prova, né con dichiarazioni a verbale del nucleo familiare subentrante, né dallo stesso ricorrente, che, invitato a giustificare quanto accertato, si è limitato ad affermare di avere come ospiti nel proprio appartamento la cugina con il marito, senza aggiungere nessun elemento a supporto delle proprie affermazioni.
Quanto poi al suo lavoro di garagista che giustificherebbe la sua assenza da casa, di esso non vi è traccia, né documentale, né nelle dichiarazioni di nessuna delle parti interessate.
In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, respinge il ricorso in epigrafe proposto da Milucci Antonio.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 26 ottobre e 21 dicembre 2006.