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Art 1 Legge n. 241/1990
Art 2 Legge n. 241/1990
Art 3 Legge n. 241/1990
Testo completo:
TAR Puglia, Sez. III, 29 novembre 2007, 2845
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari – Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1012 del 2006, proposto dalle imprese: FRUSCIO RUGGIERO & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p. t. sig. Ruggiero Fruscio; PADRE PIO in persona del legale rappresentante p. t. sig.ra Anna Caterina Rodriguez; DADAMO di Francesco Dadamo & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p. t. sig. Francesco Dadamo; DANIELE PICCINNI, in persona del legale rappresentante p. t. sig. Francesco Piccinni; LA CATTOLICA s.a.s. di Bracco Giuseppe & Co., in persona del legale rappresentante p. t. sig. Giuseppe Bracco; FARANO di Farano F.& C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p. t. sig. Francesco Farano; I.T.O.F. di M. Chieffo e Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t. sig. Antonio Chieffo; PIETRO DORONZO in persona del sig. Pietro Doronzo, tutte rappresentate e difese dall’avv. Antonio Leonardo Deramo, presso il suo studio elettivamente domiciliate in Bari alla via Imbriani 26, giusta procura in calce al ricorso;
CONTRO
COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in Bari alla via Davanzati 33 (studio avv. De Robertis), giusta procura a margine dell’atto di costituzione;
per l’annullamento
previa sospensiva, della nota prot. n. 18975 del 28.3.2006, a firma del Dirigente dell’Avvocatura Comunale e del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici, contente, in risposta a preciso atto di diffida delle ricorrenti del 24.2.2006, il rifiuto dei Dirigenti indicati di dare esecuzione al Regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28.11.2005 e comportante, di fatto, la disapplicazione di detto Regolamento da parte dei Dirigenti citati; nonché
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo
in capo al Comune di Barletta, in persona di chi per legge vi è tenuto, di dare esecuzione al predetto regolamento.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Barletta.
Visto l’atto di rinuncia al ricorso della Impresa Daniele Piccinni.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2007, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Tomasicchio, in sostituzione dell’avv. Deramo e l’avv. Cuocci Martorano.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 25 maggio 2006 e depositato il successivo 31 maggio, le imprese in epigrafe elencate, tutte esercitanti nel comune di Barletta attività di onoranze funebri, hanno impugnato l’atto in epigrafe specificato, con il quale il Dirigente dell’Avvocatura Comunale e quello del Settore Ambiente e Servizi Pubblici del comune di Barletta, ha dato riscontro ad un atto di diffida delle ricorrenti in data 24.2.2006, con cui si invita il Comune resistente a rendere effettivo ed operante il Regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre approvato con delibera di C.C. n. 84/2005.
2) A sostegno del gravame le ricorrenti deducono le seguenti censure:
I) Violazione di legge (art. 97 Cost.; art. 3 L. 241/90). Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi generali del T.U. Enti locali, del T.U. del pubblico impiego, del D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 48 dello Statuto del comune di Barletta. Violazione del Regolamento comunale in subiecta materia, approvato con la delibera di C.C. n. 84/2005. Eccesso di potere. Incompetenza.
Con la nota impugnata il comune di Barletta ha formalizzato il proprio illegittimo rifiuto di dare esecuzione al regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre approvato con delibera di C.C. n. 84/2005, con conseguente violazione dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e della competenza, atteso che il dirigente non ha il potere di disapplicare un atto adottato dal Consiglio.
II) Violazione di legge (artt. 2, 3 e 19 L. 241/90). Eccesso di potere sotto diversi profili.
Le ragioni addotte per giustificare il proprio illegittimo operato sono inconsistenti e pretestuose.
3) Con atto depositato il 14 giugno 2006, si è costituito in giudizio il Comune di Burletta deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Con atto notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, il sig. Francesco Piccinni titolare della ditta individuale “Impresa Funebre Daniele Piccinni” ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
5) Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2007, la causa è stata riservata per la decisione.
6) In via preliminare, il Collegio rileva la inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.
Le imprese ricorrenti hanno impugnato un atto interlocutorio, privo di per sè di ogni contenuto provvedimentale e quindi inidoneo a determinare una lesione immediata e diretta al loro interesse.
A seguito della notifica di un atto di diffida in data 24.2.2006, l’Amministrazione con l’atto impugnato si limita a spiegare le proprie ragioni in ordine alla mancata attuazione del suddetto regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre, riferendole, in particolare, alla assenza in esso delle procedure da seguire per la concessione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di trasporto funebre ed alla sussistenza di dubbi in ordine ad alcuni profili di legittimità del regolamento con riferimento al rispetto dell’art. 19 della L. 241/90.
I dirigenti firmatari della nota impugnata concludono comunicando l’intenzione di attivare un procedimento di riesame della delibera consiliare n. 84/2005, auspicando la collaborazione delle imprese operanti nel settore attraverso la presentazione di proprie osservazioni e ricordando che comunque il Regolamento prevede un regime transitorio durante il quale le imprese del settore hanno facoltà di continuare ad operare secondo le modalità previdenti.
7) Peraltro, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo.
8) Infatti, per stessa ammissione delle ricorrenti, la nota del 28.3.2006 viene impugnata al fine di tutelare il loro interesse alla attuazione da parte dell’Amministrazione del Regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre approvato con delibera di C.C. n. 84/2005.
In sostanza i ricorrenti denunciano il silenzio inadempimento dell’Amministrazione che, secondo i ricorrenti, sarebbe rimasta inerte sull’atto di diffida del 24.2.2006, contenente l’invito “a rendere immediatamente ed effettivamente operante nella città il regolamento per l’esercizio del servizio di trasporto funebre approvato con delibera di C. C. n. 84/2005, adottando all’uopo ogni idoneo provvedimento, anche al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori omissioni”.
9) Ciò premesso, è noto che l’azione avverso il silenzio rifiuto deve essere proposta con un autonomo ricorso, disciplinato dall’art. 21 bis della L. 1034/71.
Diversamente, è inammissibile il ricorso con il quale vengono introdotte due azioni, una avverso il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione e l’altra impugnatoria – annullatoria, essendo disciplinate da differenti riti, il primo camerale ed il secondo che si svolge in pubblica udienza (cfr. C.d.S. Sez. IV 6.9.2006 n. 5150).
10) Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:
Dott. Amedeo Urbano – Presidente
Dott. Antonio Pasca – Componente
Dott. Roberto M. Bucchi – Componente Est.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 novembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)