TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 28 gennaio 2011

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Massima

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Massima:
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 28 gennaio 2011, n. 198
La concessione cimiteriale inutilizzata può essere revocata dal Comune che si trovi in grave carenza di disponibilità di posti: «Infondata è la prima censura con la quale si deduce la violazione delle norme partecipative, come pure infondate sono le censure (terza e quarta) con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per carenza di interesse pubblico e di motivazione. Il provvedimento impugnato è stato adottato per esigenze di pubblico interesse che rendono vincolata l attività del comune che si trova in grave carenza di disponibilità di posti, di cui l Ente comunale ha valutato – con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede – l insufficienza a soddisfare le esigenze della popolazione nel medio periodo. Correttamente, quindi, ha provveduto a revocare la concessione a suo tempo rilasciata alla ricorrente e di fatto non utilizzata a seguito della autorizzata estumulazione del feretro del defunto L.G.A. deceduto nel 1982 e ritumulato nella cappella gentilizia realizzata dalla ricorrente su terreno avuto in concessione nell ultimo ampliamento del cimitero. La tomba n. (..) lato sud, già oggetto di concessione, al momento dell adozione dell atto impugnato, era inutilizzata ed inutilizzabile stanti, da un lato, la effettuata estumulazione del feretro che conteneva e, dall altro, il divieto posto dal regolamento comunale di utilizzare la concessione a fini di lucro o di speculazione»