TAR Emilia Romagna, Parma, 22 settembre 2005, n. 472

Norme correlate:
Art 26 Legge n. 1034/1971

Riferimenti: cfr. Cons. Stato, V, 15/4/2004, n. 2145; Cass., Sez. un., 4/2/2005, n. 2202; Cons. giust. amm. sic. 15/2/2005, n. 71

Massima:
TAR Emilia Romagna, Parma, 22 settembre 2005, n. 472
Per costante giurisprudenza sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto di appalto, ed in particolare quelle relative all’atto con cui, avvalendosi dei propri poteri negoziali, l’Amministrazione dispone unilateralmente e direttamente la risoluzione del rapporto contrattuale. A seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, il principio vale anche quando la lite riguarda la materia dei pubblici servizi, se non vengono in contestazione atti autoritativi della pubblica Amministrazione. Pertanto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende più le controversie nelle quali, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio, la pubblica Amministrazione non sia coinvolta come autorità, onde compete al giudice ordinario pronunciarsi sui casi in cui oggetto del giudizio non è l’assolvimento di una pubblica funzione quanto piuttosto il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto ed obbligo . Pertanto la controversia attinente a presunte inadempienze contrattuali di una ditta affidataria del “servizio lampade votive nei cimiteri comunali” va sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

Testo completo:
TAR Emilia Romagna, Parma, 22 settembre 2005, n. 472
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto, Consigliere
Dott. Italo Caso, Consigliere Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000
sul ricorso n. 298 del 2005 proposto dalla ditta La Votiva di Palermo Eduardo, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Maria Manzione e dall’avv. Oreste Carrozza, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
contro
il Comune di Scandiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Riccio ed elettivamente domiciliato in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell’avv. Maurizio Palladini;
per l’annullamento
della determinazione prot. n. 12808 del 20 maggio 2005, con cui il Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali del Comune di Scandiano ha dato comunicazione alla ditta ricorrente dell’intervenuta risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato con il disciplinare (in data 22 gennaio 2004) per l’appalto del “servizio lampade votive nei cimiteri comunali”;
dell’atto di incameramento della polizza fideiussoria accesa a titolo di deposito cauzionale;
per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandiano;
Vista l’istanza cautelare della ditta ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 6 settembre 2005 l’avv. Carrozza per la ditta ricorrente e l’avv. Riccio per l’Amministrazione comunale;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che la ditta ricorrente si aggiudicava l’appalto relativo al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Scandiano, Arceto, Cà de Caroli, Cacciola, Chiozza, Fellegara, Iano, Pratissolo, Rondinara e S. Ruffino, e che in ragione di ciò sottoscriveva con il Comune di Scandiano un disciplinare in data 22 gennaio 2004;
che il disciplinare, in particolare, prevedeva all’art. 3 che il “contratto può essere risolto da parte della Amministrazione Comunale qualora la ditta appaltatrice non ottemperi in modo soddisfacente alle clausole e prescrizioni contenute nello stesso”;
che, successivamente, in espressa attuazione di tale clausola, ed a seguito di una diffida inoltrata il 18 aprile 2005, il Comune di Scandiano comunicava alla ditta ricorrente che il rapporto contrattuale doveva intendersi risolto di diritto, stante l’inesatto adempimento di talune prestazioni negoziali (v. determinazione prot. n. 12808 del 20 maggio 2005, a firma del Dirigente del Settore Affari generali ed istituzionali), ed inoltre disponeva l’escussione della fideiussione prestata quale garanzia della corretta esecuzione dell’appalto;
che la ditta ricorrente ha impugnato tali determinazioni, assumendone l’illegittimità sotto molteplici profili, ed ha altresì invocato il risarcimento dei conseguenti danni;
Ritenuto che risulta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione comunale;
che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2145), restano devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto, ed in particolare quelle relative all’atto con cui, avvalendosi dei propri poteri negoziali, l’Amministrazione dispone unilateralmente e direttamente la risoluzione del rapporto contrattuale;
che, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, il principio vale anche quando la lite riguarda la materia dei pubblici servizi, se non vengono in contestazione atti autoritativi della pubblica Amministrazione (v. Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005 n. 2202; Cons. giust. amm. sic. 15 febbraio 2005 n. 71);
che, pertanto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende più le controversie nelle quali, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio, la pubblica Amministrazione non sia coinvolta come autorità, onde compete al giudice ordinario pronunciarsi sui casi in cui oggetto del giudizio non è l’assolvimento di una pubblica funzione quanto piuttosto il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto ed obbligo (v. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2005 n. 2461), come avviene quando la lite concerne il rapporto negoziale susseguente alla scelta del concessionario e si incentra nella tutela del diritto soggettivo all’esecuzione del contratto (v. TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005 n. 673);
che, comunque si voglia qualificare il rapporto negoziale interessato alla presente controversia, appare quindi evidente che le questioni dedotte, per attenere a presunte inadempienze contrattuali e all’asserita insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere privatistico di risoluzione del rapporto negoziale medesimo, vanno sottoposte alla cognizione del giudice ordinario;
Considerato, in conclusione, che – stante la manifesta inammissibilità del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l’EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE di PARMA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2005.
f.to Luigi Papiano, Presidente
f.to Italo Caso, Consigliere Rel.est.
Il Segretario, f.to Eleonora Raffaele

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :