TAR Abruzzo, L’Aquila, 22 marzo 2002, n. 122

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Abruzzo, L’Aquila, 22 marzo 2002, n. 122
Il divieto di ampliamento e costruzione di nuovi edifici a distanza inferiore a m. 200 dai cimiteri, sancito dall’art. 338 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione, compresi i manufatti destinati ad attività artigianali, in cui costante è la presenza dell’uomo.

Testo completo:
TAR Abruzzo, L’Aquila, 22 marzo 2002, n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, L’Aquila, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso 308/1995 proposto da:
D.M.T.G.
rappresentato e difeso da:
AVV. COLUCCI GIOVANNI
con domicilio eletto in L’AQUILA
VIA SALARIA ANTICA EST
presso
SEGRETERIA TAR
contro
COMUNE DI TAGLIACOZZO
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizioni opere edilizie n.228/95 del giorno 7-3-1995, notificata il 10-03-1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del 10 Ottobre 2001 il Cons. LUCIANO RASOLA.
Uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Linda Sebastiani delegata per il ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO-DIRITTO
Con ricorso n.308/1995, il Sig. D. M. T. G. impugna gli atti in epigrafe meglio specificati.
L’esposizione in fatto e le censure dedotte si intendono qui richiamate.
Conclude richiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La difesa del ricorrente, con lettera di prot. n.2224 del 5-10-2001, ha fatto presente che non vi è più interesse alla decisione del ricorso, che quindi può essere dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio possono esser compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, L’Aquila, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, il 10 Ottobre 2001 dal Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori;
MICHELE ELIANTONIO Presidente
ROLANDO SPECA Cons.
LUCIANO RASOLA Cons., relatore
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IL 22 MAR 2002.

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