Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 35 Legge n. 142/1990
Massima:
TAR Campania, Sez. V, 21 luglio 2003, n. 9298
L’art. 55 comma 1 d.P.R. n. 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria) dispone testualmente che “i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale”: illegittimamente pertanto nel caso in esame il progetto definitivo dell’opera è stato adottato dalla giunta, al pari delle impugnate delibere di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo.
Testo completo:
TAR Campania, Sez. V, 21 luglio 2003, n. 9298
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per La Campania, Napoli, Sezione V
composto dai signori:
Carlo d’Alessandro Presidente
Francesco Arzillo Primo Referendario
Davide Soricelli Primo Referendario, estensore
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
sentenza
sul ricorso n. 12739 del 2002 R.G., proposto da Arciconfraternita SS. Sacramento di Sambiase Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario R. Spasiano, presso il cui studio in Napoli, via Fedro n. 7, è elettivamente domiciliata
contro
comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo e Bruno Ricci,
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura municipale di Palazzo S. Giacomo
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione della disposizione del dirigente del servizio tecnico normalità del comune di Napoli prot. n. 10 del 8-10-2002, recante autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza di suolo della ricorrente, delle delibere G.M. n. 3116 del 2-8-2002 e n. 3219 del 6-9-2002, recanti approvazione del progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero di Secondigliano e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
conseguente.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 3 luglio 2003 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.
FATTO-DIRITTO
1. Con gli atti impugnati il comune di Napoli ha approvato (in linea tecnica con la delibera G.M. n. 3116 del 2-8-2002 e in linea economica con la delibera G.M. n. 3219 del 6-9-2002) un progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero di Secondigliano – implicante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e la cui realizzazione presuppone l’espropriazione di un suolo della ricorrente – e autorizzato l’occupazione d’urgenza di quest’ultimo.
2. Di qui il ricorso in esame, con cui sono denunciate varie illegittimità del procedimento.
3. Il comune di Napoli si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.
4. Il ricorso deve essere accolto.
5. Fondato e assorbente risulta il terzo motivo di gravame con cui viene dedotta la violazione dell’articolo 55, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), cioè l’incompetenza della giunta comunale all’approvazione del progetto.
Il motivo è fondato.
La disposizione del citato articolo 55 dispone infatti testualmente che “i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale”.
Nel caso in esame il progetto definitivo dell’opera – non impugnato dalla ricorrente, non depositato agli atti di causa e semplicemente citato dalle delibere di approvazione del progetto esecutivo – è stato adottato dalla giunta, al pari delle impugnate delibere di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo.
Appare quindi sussistente la violazione della disposizione dell’articolo 55.
Sul punto non è superfluo rilevare che la disposizione in questione – come del resto già affermato in giurisprudenza – costituisce una norma speciale, mai abrogata, che deroga in modo specifico alla competenza generale di tipo residuale stabilita dall’articolo 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142, abrogato dall’articolo 274 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e riprodotto nell’articolo 48 di quest’ultimo (T.A.R. Umbria 7 febbraio 2002, n. 75, T.A.R. Umbria 6 marzo 1998, n. 190).
Deve poi aggiungersi che non persuasiva è la difesa articolata sul punto dal comune: questo infatti sostiene che il Consiglio comunale – con delibera n. 268 del 2 agosto 2002 (che ha ratificato la delibera G.M. n. 2864 del 26-7-2002) – ha inserito il progetto per cui è causa nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici; poiché l’articolo 14, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 dispone che “l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale … è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare”, il comune sembra sostenere che la delibera n. 268 contiene l’approvazione del progetto preliminare e che tanto basterebbe a garantire l’osservanza della disposizione dell’articolo 55.
In realtà l’inserimento di un’opera pubblica nell’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare non equivale certo alla approvazione del relativo progetto preliminare: una cosa è il progetto preliminare di un’opera (che deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 16 della legge n. 109 citata) e una cosa è il suo inserimento nell’elenco annuale delle opere da realizzare.
Del resto la stessa disposizione invocata dal comune prescrive che l’inserimento dell’opera nell’elenco presuppone che il relativo progetto preliminare sia stato previamente approvato.
A ciò si aggiunge che – seguendo la tesi del comune – si avrebbe una scansione temporale del procedimento di approvazione del progetto a dir poco anomala dato che la (implicita) approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio sarebbe posteriore di quasi tre anni all’approvazione del progetto definitivo da parte della giunta (avvenuta il 3 novembre 1999 a mezzo della delibera n. 4009) e sarebbe contemporanea alla approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo (la delibera n. 268 del consiglio comunale reca infatti la medesima data del 2 agosto 2002 della delibera della giunta di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo).
6. La riconosciuta fondatezza del vizio di incompetenza è preclusiva dell’esame degli ulteriori motivi dedotti che risultano pertanto assorbiti.
7. Il ricorso deve dunque essere accolto: le delibere G.M. n. 3116 del 2-8-2002 e n. 3219 del 6-9-2002 devono pertanto essere annullate per incompetenza; parimenti deve essere annullata in via di illegittimità derivata la disposizione del dirigente del servizio tecnico normalità del comune di Napoli prot. n. 10 del 8-10-2002.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi mille euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 LUG 2003.