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Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 20 febbraio 2009, n. 1332
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Sezione 2^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 153 del 2009 proposto da
Sapi s.r.l.
con sede in Milano, in persona del rappresentante legale p.t., signora Rosa Lipari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmaria Fusetti e Cristina Interlandi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Eugenio Chiesa 2
contro
Comune di Cinisello Balsamo
in persona del Sindaco pro tempore, signor Angelo Zaninello, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Bardelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via F. Turati 26
per l’annullamento
previa sospensiva, del diniego di condono edilizio relativo ad opere abusive (tettoie, uffici, ecc.) realizzate in via Delle Rose 15, sul terreno distinto in catasto al foglio 21, mappale 63, in zona di rispetto cimiteriale (provvedimento 10 ottobre 2008, prot. 20/10/2008 n. 44867, pratica edilizia n. 254/1995, emesso dal dirigente del Settore gestione del territorio, Servizio edilizia privata).
Visto il ricorso, notificato l’8 e depositato il 20 gennaio 2009;
Visti l’atto di costituzione e la memoria difensiva del Comune;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Thomas Contin (per delega degli avv.ti Fusetti e Interlandi) e l’avv. Paolo Bertacco (per delega dell’avv. Bardelli);
Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;
Considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento dirigenziale in data 10 ottobre 2008 il Comune di Cinisello Balsamo ha negato il condono edilizio chiesto dall’allora proprietaria, con istanza 27.2.1995, ex art. 39 legge n. 724/94, per opere edilizie abusive (tettoie, locali uffici, w.c.) realizzate sul terreno meglio identificato in epigrafe, in zona di rispetto cimiteriale. La Società ricorrente, premesso di avere acquisito il terreno di cui sopra (area non edificabile di mq 2021), con le sovrastanti tettoie (due) e la palazzina uffici (quattro locali di 136 mq), nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, al prezzo di £. 820.000.000, in forza di provvedimento 3.4.2001 del giudice dell’esecuzione, ha impugnato il diniego di condono, preceduto da avviso di avvio del procedimento in data 7 febbraio 2008 (prot. 25.3.08 n. 978).
Premesso di avere acquistato il complesso immobiliare in buona fede, in esito ad una procedura giudiziaria nel corso della quale mai era emerso il carattere abusivo dell’opera, neppure menzionato nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Giudice, la ricorrente deduce:
a) il Comune avrebbe dovuto informare l’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza di avere sospeso ogni determinazione sulla domanda di condono in attesa della conclusione del procedimento relativo alla definizione della fascia di rispetto cimiteriale (di ciò era stata informata l’allora proprietaria con nota 6 ottobre 1998, prot. n. 44309 del 20.10.1998);
b) il Comune avrebbe dovuto fornire al perito nominato dal Giudice informazioni complete sulla situazione urbanistica dell’immobile e sulla sua irregolarità sotto il profilo edilizio;
c) il Comune non avrebbe considerato che la domanda di condono presentata dall’ex proprietaria mirava al mantenimento degli edifici abusivi per utilizzarli in via principale come uffici, e in via secondaria come magazzini (il che avrebbe indotto l’ASL al parere negativo sulla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale), mentre la ricorrente utilizza la palazzina uffici solo come deposito attrezzi e materiali, e le tettoie come deposito automezzi;
d) la domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente il 29.9.2008 sarebbe completamente difforme dalla domanda di condono presentata dall’ex proprietaria, e avrebbe finalità diverse;
e) considerato l’impiego che la ricorrente fa oggi delle costruzioni abusive, non vi sarebbe ragione alcuna per negare la deroga alla distanza di rispetto dal cimitero.
2. Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità dei motivi, che non consentirebbe – stante l’omessa indicazione di norme di riferimento in ipotesi violate – di individuare i vizi dell’atto sui quali il Tribunale è chiamato a statuire.
L’eccezione della difesa comunale non è condivisibile, in quanto il ricorso, nonostante l’esposizione sommaria dei motivi, consente di enucleare alcune doglianze, che si traducono in altrettanti motivi di censura a carico del provvedimento impugnato.
Detti motivi sono, tuttavia, infondati nel merito.
Va premesso che il diniego impugnato ha ad oggetto unicamente l’istanza di condono presentata a suo tempo (27 febbraio 1995) dalla ex proprietaria dell’immobile (Eurotermar s.p.a.) ai sensi della normativa sul condono edilizio dell’epoca (legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39).
L’istanza è stata definita dopo un lungo intermezzo procedimentale nel quale – come risulta dal preambolo del provvedimento – sono intervenuti dapprima il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo cimiteriale (parere ASL 11 marzo 1997), e successivamente la deliberazione consiliare n. 106 del 12 dicembre 2002, di presa d’atto della delibera 17.9.2001 n. 723 del Direttore generale dell’ASL n. 3, che esprime parere contrario alla riduzione della zona di rispetto.
Il diniego impugnato costituisce dunque la risposta alla (pur risalente) domanda di condono del 1995, e nulla dispone in ordine alla diversa istanza presentata il 29.9.2008 dalla Società ricorrente, avente ad oggetto l’accertamento di conformità delle opere abusive ai sensi dell’art. 31 del TU edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380): istanza sulla quale il Comune è ovviamente tenuto a provvedere, ma in relazione a presupposti di fatto e normativi del tutto diversi da quelli sottesi al qui impugnato diniego.
3. Ciò premesso, si osserva che:
– le censure sub a) e sub b) sono prive di fondamento: eventuali carenze, a chiunque addebitabili, nella redazione della perizia di stima posta a base della procedura di esecuzione immobiliare culminata nell’aggiudicazione del compendio alla Società ricorrente non possono influenzare l’esame della domanda di condono e il correlativo provvedimento, la cui legittimità va verificata su parametri normativi che non danno spazio a eventuali vizi della procedura esecutiva;
– le censure sub c) e d) non sono pertinenti, avendo il Comune provveduto, come s’è detto, sulla domanda di condono dell’ex proprietaria, e non sulla richiesta di accertamento di conformità dell’attuale proprietaria;
– la censura sub e) è infondata, perché in presenza del parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e del diniego di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (atti non specificamente impugnati) il Comune non poteva che respingere la domanda di condono, senza essere tenuto ad accordare deroghe in rapporto all’utilizzo attuale della costruzione, essendo rilevante al riguardo non l’impiego di fatto, attuale ed occasionale delle opere abusive, ma la loro struttura, consistenza e destinazione come indicate nella domanda di condono.
4. Per le considerazioni esposte il ricorso va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento), oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2009, con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, estensore
Carmine Russo, referendario