TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 febbraio 2009, n. 1994

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 febbraio 2009, n. 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 4301/1991 proposto dalla Soc. Iniziative Edilizie Nord Milanesi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giuseppe Torrani e Nadia Restivo, presso lo studio dei quali in Milano, Via Canova n. 19/A è elettivamente dom.ta,
contro
– la U.S.S.L. (Unità Socio Sanitaria Locale) n.67 di Garbagnate Milanese, in persona dell’Amministratore straordinario pro tempore, n.c.;
e nei confronti del
– COMUNE DI BOLLATE, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;
per l’annullamento
– della deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 338/91/AS dell’8.10.1991, nella parte in cui ha deliberato di soprassedere all’emanazione del provvedimento richiesto dal Comune di Bollate per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nonché, di ogni altro atto preordinato e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 24/02/2009 la dr.ssa Concetta Plantamura e ivi udito l’avv. Varotto, in delega, per i ricorrenti, che si rimette agli atti già depositati;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Nella deliberazione oggetto d’impugnazione l’intimata Amministrazione ha disposto di soprassedere all’emanazione del provvedimento richiesto dal Comune di Bollate, di riduzione delle fasce di rispetto del cimitero di Cassina Nuova a 50 mt su tutti i lati, “stante la necessità di riverificare la situazione complessiva di tale zona, sia, per quanto riguarda le problematiche igienico sanitarie, che, per la situazione urbanistica richiedendo, a tale scopo, l’invio, da parte dell’Amministrazione comunale…” di una serie di documenti, ivi elencati.
Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:
Violazione degli artt. 338 T.U.L.S.; 57 d.P.R. 285/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto; erroneità della motivazione.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione sotto un ulteriore profilo.
Eccesso di potere per violazione dei principi di pianificazione urbanistica.
Nessuno si è costituito per le parti intimate.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio deve rilevare come – alla fattispecie per cui è causa – si applichi, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 338 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, nella versione antecedente le modifiche apportate dalla legge 1/8/2002 n. 166 che, limitatamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico ivi indicate, ha attribuito il potere di riduzione della zona di rispetto di che trattasi al Consiglio Comunale, previo parere favorevole dell’ASL.
Nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, invece, la norma cit. disponeva quanto segue: “I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. é vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l’ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.
Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podestà, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l’ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.
I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell’albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.
Il ministero per l’interno decide sui ricorsi, sentito il consiglio di Stato.”
Da quanto precede consegue che, la riduzione – così come richiesta dal Comune di Bollate – poteva conseguirsi solo con provvedimento del Prefetto, non essendo sufficiente la delibera comunale ed il parere favorevole dell’USL (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 1593 del 29 marzo 2006).
È evidente, allora, il carattere interlocutorio assunto dal provvedimento qui gravato, quale parere reso dall’Autorità sanitaria che, lungi dall’esprimersi in modo definitivo sulla vicenda, richiedeva al Comune ulteriori chiarimenti in merito alla stessa.
Nessun carattere autonomamente lesivo può essere ascritto all’impugnata deliberazione, trattandosi di un mero atto endo-procedimentale (e non di un “provvedimento negativo” come erroneamente riportato nel ricorso a pg. 10), la cui non impugnabilità deriva proprio dall’essere il procedimento in cui esso si inscrive ancora in itinere.
Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato dev’essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – IV^ Sezione – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24/02/2009, con l’intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Mara Bertagnolli, Primo Ref.
Concetta Plantamura, Referendario Estensore