TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 maggio 2003, n. 791

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Massima:
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 maggio 2003, n. 791
Con il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il d.P.R. n. 285 del 1990, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della c.d. fascia di rispetto cimiteriale, introducendo una norma derogatoria, e pertanto novativa, rispetto a quella contenuta nell’art. 338 comma 5, r.d. n. 1256 del 1934, riferendosi specificamente agli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti; il legislatore ha, infatti, ridotto “ipso iure” la fascia di rispetto cimiteriale dai 200 metri previsti dall’art. 338 comma 1, r.d. n. 1256 del 1934, ai 100 o 50 metri, rispettivamente, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nei comuni con popolazione inferiore; di talché, dall’entrata in vigore della predetta disposizione, è venuta meno, relativamente agli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti, la necessità dell’attivazione della procedura contemplata dall’art. 338 comma 5, r.d. n. 1256 del 1934 per la riduzione della fascia di rispetto; conseguentemente nella disciplina attuale dei vincoli cimiteriali si registrano due distinti regimi di inedificabilità per ciò che concerne la c.d. fascia di rispetto: per gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, tale fascia è ridotta a 100 o 50 metri per effetto dell’art. 57 comma 4, d.P.R. n. 285 del 1990, con possibilità per i comuni di estenderne l’ampiezza ma non di ridurla ulteriormente; per tutte le restanti edificazioni, la misura della fascia di rispetto è stabilita in metri 200 dai perimetri dei cimiteri; in entrambi i casi, il vincolo derivante dalla fascia di rispetto è assoluto, giacché è vietata qualsiasi tipologia di nuova edificazione.