TAR Basilicata, 16 febbraio 2006, n. 100

Norme correlate:
Art 1 Legge n. 241/1990
Decreto Legislativo n. 267/2000
Art 163 Decreto Legislativo n. 112/1998

Testo completo:
TAR Basilicata, 16 febbraio 2006, n. 100
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Mauro Villone rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Pali e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Popolo n. 62
CONTRO
Il Comune di Armento in persona del sindaco p.t., n.c.
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale prot. n. 2040/reg. ordinanze sindacali n. 3, del 5/6/03 notificata il giorno dopo, di sospensione temporanea dell’attività di agenzia d’affari svolta dal ricorrente nonché per l’annullamento di ogni altro atto al predetto comunque connesso sia esso presupposto che consequenziale in quanto pregiudizievole per gli interessi del ricorrente nonché per il risarcimento del danno subito dal Villone.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 182 del 9/6/03 di accoglimento dell’istanza di sospensione temporanea degli effetti dell’atto;
Vista l’ordinanza collegiale n. 199 del 9 luglio 2003 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione temporanea dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005 – relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in data 15/10/02 ha depositato presso il comune di Armento denuncia di inizio attività dell’attività di agenzia di pompe funebri per lo svolgimento di tutte le pratiche inerenti il seppellimento della salma compreso il trasporto della stessa da esercitarsi nei locali siti in contrada Serra Francesca per i quali aveva ottenuto, in data 14/10/02, il cambio di destinazione d’uso a deposito e rimessa dell’autovettura targata MI 19958R adibita a trasporto funebre.
Dopo una comunicazione d’avvio del procedimento del 20/5/03 in cui l’amministrazione accennava all’inidoneità del locale in cui si sarebbe dovuta svolgere la citata attività -e alla quale il ricorrente rispondeva con proprie deduzioni- perveniva l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 267/00 con la quale, “ritenuto che l’attività di agenzia d’affari necessita di locali ad uso uffici e che a tale uso non è adibito attualmente il locale ove, come risulta dalla d.i.a., l’attività si svolge” ha ordinato al Villone la sospensione immediata dell’attività per 30 giorni.
Si deduce quanto segue:
1. violazione (mancata applicazione) art. 10/1 lett. b legge n. 241/90- difetto di motivazione.
L’ordinanza non ha in alcun modo tenuto conto delle osservazioni inviate dal ricorrente in data 27/5/03;
2. Incompetenza – violazione di legge (falsa applicazione art. 54 d. l.vo n. 267/00- difetto di motivazione.
Il rilascio della licenza “de qua” è per legge di competenza del comune ma l’ordinanza è stata emanata dal sindaco quale ufficiale del Governo; viceversa la competenza spettava ai dirigenti dell’amministrazione comunale;
3. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria- perplessità e travisamento dei fatti.
Il comune non ha tenuto conto dell’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività “de qua” contenuta nella d.i.a.. Inoltre dal verbale di accertamento dell’u.t.c. e dei vv.uu. del 18/4/03 risultata evidente la regolarità dell’attività;
4. violazione di legge mancata applicazione art. 19 legge n. 241/90). Eccesso di potere per difetto di motivazione. Decorso il termine perentorio di 60 giorni dalla d.i.a. doveva ritenersi implicitamente autorizzato l’esercizio dell’attività. Inoltre, pure nella pendenza di detto termine la p.a. avrebbe potuto assegnare all’interessato un termine per regolarizzare.
Il Comune intimato non si è costituito.
Con ordinanza collegiale n. 199/03 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo, assorbente motivo di gravame.
Deve premettersi che l’art. 163 (trasferimento agli enti locali) del decreto legislativo 31-3-1998 n. 112 ha trasferito ai comuni una serie di funzioni e compiti amministrativi dello Stato fra cui, appunto, “il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;” (comma 2 lettera d).
Dalla citata disposizione si evince che il potere di rilascio della licenza in questione non rientra più fra i servizi di competenza statale ma fra quelli proprii del comune.
Ora, l’atto impugnato richiama, fra le premesse, l’art. 54 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali (n. 267/00) che riguarda le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale ma tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie dato che non si è in presenza del potere di ordinanza contingibile ed urgente (notoriamente ancorata a ben altri presupposti).
E’ vero che il comma 1 della citata disposizione richiama poi, affidandola appunto al sindaco, la funzione di sovraintendere sulla “emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica” (lett. b) ma anche questa disposizione non fornisce agganci utili alla competenza sindacale nella materia “de qua” in quanto manca nella fattispecie una norma che attribuisca espressamente e specificamente al sindaco la funzione di rilascio delle licenze concernenti agenzie di affari.
Ciò premesso, l’atto impugnato, recante ordine di sospensione immediata dell’attività di agenzia d’affari per la durata di 30 giorni, è quindi illegittimo perché adottato dal sindaco laddove invece, quale articolazione della nuova funzione comunale di rilascio della licenza di agenzia d’affari, la competenza alla sua adozione spettava al competente dirigente (o responsabile del servizio) in base all’art. 107 del T.U. degli ee.ll..
Di tal chè l’atto impugnato deve essere annullato.
La domanda risarcitoria deve invece essere respinta alla luce della tutela cautelare conseguita dal ricorrente subito dopo l’adozione dell’atto impugnato.
Sussistono comunque giusti motivi per esonerare l’amministrazione dal rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; respinge la domanda risarcitoria.
Esonero del comune dal rimborso delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 15 dicembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nella Camera di Consiglio con l’ intervento dei signori:
Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Componente–Estensore
Giuseppe Buscicchio, Componente
Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2006

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