Massima
Testo
Testo completo:
TAR Campania, Sez. V, 12 gennaio 2006, n. 1777
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione V
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10004/2004 Reg. Gen., proposto da Bevilacqua Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto in Napoli alla piazza Trieste e Trento 48,
contro
il Comune di San Vitaliano, in persona del sindaco p.t., non costituito;
e nei confronti
della CI.SVI. società consortile a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Russo, con domicilio eletto in Napoli alla via F. Caracciolo 15;
per l’annullamento, previa sospensiva
quanto al ricorso introduttivo:
<<a) della disposizione di cui alla nota prot. n. 28/04 notificata alla ricorrente il 25 maggio 2004 a firma del Presidente del CI.SVI. Società Consortile a r.l., ad oggetto “Ampliamento Cimitero San Vitaliano”, recante la indicazione della data di immissione in possesso per il giorno 8 giugno 2004, in virtù della determina dirigenziale n. 334 del 12 maggio 2004 del Registro Generale e n.. 157 del 12.5.2004 Area Tecnica, non notificata, né comunicata;
b) della appena detta determina dirigenziale n. 334 del 12.5.2004 del registro generale e n. 157 del 12.5.2004 Area tecnica, ripetesi non conosciuta perché mai notificata e/o comunicata;
c) del verbale di immissione in possesso redatto l’8 giugno 2004;
d) del verbale di redazione dello stato di consistenza, richiamato nel predetto verbale di cui sub c), della cui redazione la ricorrente non è mai stata preavvisata;
e) della determina n. 420 del 23.6.2004 del registro generale e n. 213 del 22.6.2004 Area Tecnica del Comune di San Vitaliano, con la quale il Responsabile del Servizio ha provveduto alla determinazione dell’indennità di espropriazione, e di tutti gli atti ed i provvedimenti, ancorché non noti perché mai notificati e/o comunicati, ivi richiamati nelle premesse e precisamente:
1) della convenzione dell’1.8.2002 intercorsa ai fini dell’ampliamento del cimitero comunale tra il Comune di San Vitaliano e l’a.t.i. costituita tra la “Conscoop a r.l.” di Forlì e la “A & P s.r.l. “ di Siracusa;
2) del subentro della “CI.SVI. Società Consortile a r.l.” di Napoli;
3) della determina dell’Area Tecnica n. 153 del 4.5.2004 con la quale sono stati fissati i termini per l’effettuazione dello stato di consistenza;
4) della nota del CI.SVI. prot. n. 37 del 15.6.2004;
5) del decreto sindacale n. 4 del 15.3.2004 (citato senza altri riferimenti);
f) di tutti gli atti, anche solo istruttori e dei provvedimenti che hanno preceduto l’adozione degli atti indicati, nonché di quelli connessi e consequenziali.>>;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13/14 ottobre 2004 e depositato in data 20 ottobre 2004;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata società CI.SVI. s.r.l., con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 novembre 2005 – relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione – ritualmente notificato in data 22 luglio 2004 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 30 luglio – la sig.ra Bevilacqua Emilia ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, attuativi dell’espropriazione (immissione in possesso, redazione del verbale dello stato di consistenza, determinazione dell’indennità di espropriazione), nonché gli atti presupposti del procedimento espropriativo, avente ad oggetto immobili di sua proprietà (in catasto al foglio 5, particelle 59 e 278), finalizzato alla realizzazione dei lavori di ampliamento del locale cimitero comunale.
A sostegno del gravame ha proposto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Ha lamentato, in particolare, la omessa notificazione degli atti dichiarativi della pubblica utilità dell’opera ed ha riferito di essere venuta a conoscenza della procedura espropriativa soltanto per mezzo della nota prot. n. 28/04 del 12 maggio 2004 con la quale la società CI.SVI. s.r.l. – società convenzionata (concessionaria) con il comune per l’esecuzione dei lavori di ampliamento cimiteriale – le aveva comunicato la determina dirigenziale n. 334 del 12 maggio 2004 di fissazione per il giorno 8 giugno 2004 dell’immissione in possesso delle aree interessate all’esproprio.
Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 13/14 ottobre 2004 e depositato il successivo 20 ottobre, la sig.ra Bevilacqua ha altresì impugnato la delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2004 di approvazione della variante tecnica suppletiva del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, di cui ha riferito di essere venuta a conoscenza solo in seguito al deposito in giudizio effettuato dalla controinteressata società CI.SVI. In data 1 settembre 2004 si è costituita per resistere in giudizio la controinteressata società CI.SVI. s.r.l..
Non si è invece costituito in giudizio il Comune di San Vitaliano.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e non può pertanto ricevere accoglimento.
Deve in primo luogo individuarsi la disciplina applicabile alla fattispecie espropriativa oggetto di esame.
Al riguardo viene in rilievo la previsione dell’articolo 57 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), concernente l’àmbito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso, il cui comma 1, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , stabilisce che Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.
Il decreto legislativo n. 327 del 2001 è entrato in vigore (articolo 59, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 del d.lgs. 17 dicembre 2002, n. 302) il 30 giugno 2003.
Ora, si evince dagli atti (cfr. delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2004) e dalle difese delle parti che gli atti ablatori della proprietà della ricorrente, di cui si discute, ancorché inscritti finalisticamente nell’ambito di un più ampio progetto volto alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale sulla base di una convenzione di finanza di progetto sottoscritta ex art. 37-bis l. n. 109 del 1994 nell’agosto 2002 (1 agosto 2002), si fondano su un’autonoma “perizia di variante” presentata dalla società affidataria della progettazione ed esecuzione dei lavori in data 4 settembre 2003 “in seguito ad esigenze sopravvenute nel corso dei lavori”, variante poi integrata il 12 febbraio 2004 e il 2 marzo 2004 e definitivamente approvata dal Comune intimato con delibera di consiglio n. 6 del 29 marzo 2004.
Come si chiarirà meglio in prosieguo, la variante in questione, inserendosi nell’ambito del complesso rapporto di concessione di progettazione e realizzazione dei lavori intercorrente tra il Comune committente e la società Ci.Svi. affidataria, costituisce, per quanto attiene alle aree di proprietà della ricorrente, oggetto di lite, l’atto dichiarativo della pubblica utilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 12 del testo unico sulle espropriazioni (il cui comma 2 contempla espressamente il caso delle varianti in corso d’opera, stabilendo, tra l’altro, che “. . . le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”).
Ne consegue la conclusione che la procedura espropriativa oggetto di causa rinviene la sua disciplina nel ripetuto testo unico sulle espropriazioni del 2001 poiché si basa su di un progetto, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento riguardante gli immobili oggetto di lite, approvato nel 2004, dopo, quindi, l’entrata in vigore del testo unico di cui al d.lgs. n. 327 del 2001.
Nel merito le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Bevilacqua sostiene di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento in data (29 dicembre 2003) ben successiva all’effettuazione, da parte del Comune intimato e del suo concessionario, delle scelte progettuali che hanno determinato l’espropriazione (il progetto, ha sottolineato la ricorrente, risalirebbe al 2002, posto che la convenzione originaria, volta all’affidamento della realizzazione dell’intervento, risalirebbe all’1 agosto 2002).
Il Consorzio resistente obietta sul punto che l’intervento in questione, per quel che attiene in particolare all’utilizzo delle aree della ricorrente, è stato deciso solo in sede di perizia di variante presentata nel 2004 e approvata definitivamente dal Comune committente con delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2004. Da qui – ha concluso il soggetto controinteressato – l’infondatezza della censura di controparte, “in quanto fondata sul falso ed erroneo presupposto che la variante costituisca atto confermativo di scelte già compiutamente effettuate”.
La tesi di parte resistente convince il Collegio sul rilievo che la procedura realizzativa dell’opera pubblica de qua si è svolta, come risulta dagli atti, nelle modalità peculiari della finanza di progetto, procedura che, come è noto, demanda al soggetto attuatore sia la progettazione (definitiva ed esecutiva), che l’esecuzione dei lavori. Ora, nella vicenda amministrativa in esame risulta che l’originario concessionario è stato sostituto dalla società consortile Ci.Svi. a r.l. e questo nuovo soggetto ha presentato una prima perizia di variante nel settembre 2003 per poi consegnare un secondo progetto di variante nel febbraio 2004 (apportandovi ulteriori modifiche nel marzo 2004). Questo progetto in variante è stato infine approvato dal consiglio comunale di San Vitaliano con la già citata delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2004. Così stando le cose, ritiene il Collegio che la progettazione definitiva – che rileva agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera – sia intervenuta per l’appunto con l’approvazione della suddetta perizia di variante, ipotesi, come già ricordato, espressamente presa in considerazione dall’articolo 12, comma 2, del testo unico sulle espropriazioni. Ne consegue la conclusione della idoneità della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo notificata dal Cis.Vi. alla sig.ra Bevilacqua il 29 dicembre 2003 ad assolvere agli adempimenti partecipativi di legge. La predetta comunicazione del 29 dicembre 2003, infatti, eseguita dal Cis.Vi. quale concessionario del Comune di San Vitaliano, fa espresso e testuale riferimento al “progetto per l’ampliamento del cimitero comunale (sottoposto dal Cis.Vi. all’amministrazione comunale di San Vitaliano)” ed informa la destinataria che “il progetto e tutti gli atti relativi sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Vitaliano per eventuali osservazioni” . . . etc.
Né a conclusioni diverse può condurre il rilievo, svolto da parte ricorrente nell’atto di proposizione dei motivi aggiunti, secondo cui la tardività della comunicazione procedimentale sarebbe dimostrata per tabulas dall’intestazione della delibera n. 6/2004 di approvazione del “progetto esecutivo” dell’opera. Tale deduzione è superabile con la considerazione della normale irrilevanza del nomen juris adoperato dall’amministrazione, dovendosi accordare preminenza alla sostanza contenutistica degli atti progettuali approvati e alla loro effettiva riconducibilità, come è nel caso di specie, alla progettazione definitiva dei lavori, in adempimento della convenzione di finanza di progetto che impegna il concessionario per l’appunto alla progettazione e alla esecuzione dei lavori.
Merita del resto adesione sul punto la risposta di parte resistente che, nello stigmatizzare la genericità dell’avversa deduzione (invero piuttosto assertiva e priva di adeguata articolazione argomentativa e probatoria sul punto, essenziale, della asserita natura non sostanziale della variante impugnata siccome confermativa di pregresse scelte localizzative), afferma che la individuazione delle aree da espropriare, tra cui quelle della ricorrente, non era stata affatto compiuta nel 2002, all’atto dell’affidamento originario della concessione, mentre sarebbe stata effettuata soltanto con “il deposito del progetto preliminare … avvenuto in data 04/09/2003 con la presentazione della variante al progetto in itinere (cfr. allegati)”. A fronte di questa recisa e documentata replica nulla ha controdedotto parte ricorrente, anche in tal modo rafforzando il convincimento del Collegio sull’infondatezza del mezzo di gravame in esame.
In sede di motivi aggiunti parte ricorrente ha inoltre lamentato la mancata valutazione della compatibilità urbanistica dell’opera, nonché la omessa determinazione, nell’atto approvativo del progetto, dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
Anche questi ulteriori profili di doglianza si appalesano privi di fondamento.
Il primo è inammissibile per assoluta genericità: parte ricorrente neppure allega la circostanza, di cui ben avrebbe potuto e dovuto essere a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, in quanto proprietaria delle aree, di una destinazione urbanistica delle stesse diversa e incompatibile con l’intervento di ampliamento cimiteriale oggetto di causa.
Il secondo profilo è infondato in diritto, atteso che nel sistema del testo unico del 2001, come detto sopra, applicabile alla fattispecie in esame, non è più necessaria la definizione, nel primo atto della procedura espropriativa, dei termini iniziali e finali dei lavori e della espropriazione, atteso che, per un verso, l’articolo 13 del t.u. del 2001, al comma 3, prevede la possibilità – ma non la necessità – che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sia stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato), stabilendo peraltro al successivo comma 4 il termine sussidiario di cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, per il caso in cui manchi la suddetta determinazione; per altro verso l’articolo 23 stabilisce a sua volta che il decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, mentre, a mente del seguente articolo 24, comma 1, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi, il ricorso risulta infondato e deve come tale respingersi.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della costituita CI.SVI. società consortile a r.l, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 17 novembre 2005 e del 12 gennaio 2006.