Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6727

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 17 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6727
Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6727
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 4667/96, proposto dai sigg.ri Giacomo Caldinelli e Rosina Selvatico vedova Caldinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Crea e Antonino Ragusa ed elettivamente domiciliati il Roma, in via Livio Andronico 24, presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Romagnoli Loiacono.
CONTRO
il Comune di Esine (BS), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Bonomi ed Enrico Romanelli presso lo studio del quale in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14 (studio avv. Pafundi), è elettivamente domiciliato;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia 11 marzo 1996, n. 290, che ha respinto il ricorso proposto dagli appellanti avverso il provvedimento del Sindaco di Esine in data 3 novembre 1994, n. prot. 5849, concernente diniego di autorizzazione alla traslazione di salma;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì l’avv. G. Pafundi per delega dell’avv. G. Bonomi;
FATTO
Con la decisione in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dai sigg.ri Giacomo Caldinelli e Rosina Selvatico vedova Caldinelli, nipoti di mons. Giovanni Antonioli, deceduto il 12 dicembre 1992 ad Esine e attualmente sepolto in quel cimitero, avverso il diniego del sindaco di Esine di estumularne la salma per tumularla nel cimitero di Ponte di Legno. La richiesta era giustificata principalmente dalla loro intenzione di adempiere alla volontà ripetutamente espressa da Mons. Antonioli, di essere sepolto accanto alla madre. Nel rispondere alla domanda, proposta dagli appellanti il 5 settembre 1994, di trasferimento del feretro nel cimitero di Ponte di Legno, il Sindaco ha reso noto che l’autorizzazione esulava dalla competenze amministrative comunali in quanto si riferisce a persona ecclesiastica e che la volontà espressa da Mons. Antonioli era quella di essere sepolto nel luogo di morte. Il procedimento è stato riaperto a seguito di nuove richieste del consiglio pastorale e del legale dei sigg.ri Caldinelli. Avverso il nuovo provvedimento, il Tar ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe, impugnata dai sigg.ri Giacomo Caldinelli e Rosina Selvatico. Nel giudizio si è costituto il comune, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza di carattere provvedimentale dell’atto impugnato e ribadisce con ricorso incidentale le eccezioni del primo grado.
DIRITTO
Con atto 3 novembre 1994 il Sindaco di Esine ha negato l’autorizzazione alla traslazione della salma di mons. Giovanni Antonioli dal locale cimitero a quello di Ponte di Legno, richiesta il 1° settembre 1994 dai parenti diretti, sigg.ri Giacomo, Giovanni e Rosina Caldinelli. Il ricorso avverso il diniego è stato respinto dal Tar di Brescia con la sentenza in epigrafe, oggetto del presente appello.
Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali d’inammissibilità riproposte dal Comune, per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato in primo grado e per il suo carattere confermativo del precedente diniego in data 5 settembre 1994. il rigetto della prima eccezione trova causa nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede, la decisione adottata dal sindaco ha pertanto valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativi della relativa attività. L’infondatezza della seconda è sorretta dalla novità dell’ulteriore diniego, motivato sulla riapertura del procedimento, nel corso del quale sono state esaminata la volontà testamentaria del defunto e le ragioni del Consiglio pastorale parrocchiale, non considerate nel precedente provvedimento, genericamente motivato sull’incompetenza del Comune e su informazioni raccolte circa la volontà del defunto ad essere sepolto nel luogo di morte.
Nel merito, l’appello è infondato.
I primi giudici hanno ritenuto corrette le valutazioni del sindaco di Esine, che, in aggiunta ai profili di carattere igienico sanitario contenuti nell’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, riprodotto nell’art. 86 del locale regolamento di polizia mortuaria (del C.C. n. 6/1983), ha tenuto conto delle espressioni in merito alla sepoltura usate dal de cuius nella sue ultime volontà ed ha denegato la traslazione della salma obliterando le affermazioni dei congiunti circa una presunta volontà del medesimo di essere sepolto accanto alla madre.
Secondo la citata norma regolamentare, il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione.
Ciò premesso, anche l’adito Collegio ritiene che il sindaco di Esine ben poteva negare il trasferimento del feretro contenente i resti mortali di Mons. Giovanni Antonioli sulla sola scorta delle sue volontà testamentarie. La scheda testamentaria (fasc. uff. all. 6 – 16.6.92) è del seguente tenore letterale “non portatemi in giro – seppellitemi nel cimitero più vicino”. E ciò appare sufficiente a sorreggere l’interpretazione del sindaco di Esine che la volontà espressa dal sacerdote fosse “di essere sepolto nel luogo di morte”. Nella scheda non è infatti indicata una località specifica, come è quella connessa al verificarsi dell’evento o il luogo di nascita o ancora quello di ultima dimora dei familiari, ma un sito generico, che più che manifestare un esplicito volere, è indice dell’intenzione del sacerdote di non gravare di ulteriori incombenti i propri familiari e quanti gli furono più vicini.
Proprio perché non suscettibili di essere interpretate con certezza nel senso della volontà di designare un determinato comune quale luogo di sepoltura, i contenuti della scheda testamentaria non sorreggono quanto assumono i parenti diretti nell’istanza dell’1.9.1994 circa “la volontà del defunto, sempre manifestata, di essere sepolto accanto alla madre” nel cimitero di Ponte di Legno; né sostengono siffatta volontà gli argomenti portati nella nota 29.11.1993 dalla Comunità pastorale della Parrocchia “Ss Trinità” di Ponte di Legno, circa il desiderio di Don Giovanni Antonioli, manifestato verbalmente in più occasioni di morire e restare fra la sua gente con la quale aveva condiviso mezzo secolo di vita.
Nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche a valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile. In assenza di siffatti requisiti nella manifestazione di volontà espressa nel testamento di Mons. Antonioli ad essere sepolto nel cimitero di Ponte di Legno, il sindaco di Esine ben poteva negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma. Mons. Antonioli aveva infatti svolto gli ultimi periodi della sua attività pastorale in quel comune, nei cui abitanti viveva ancora il ricordo della sua opera, ritenuto a buon diritto prevalente sul desiderio dei familiari a ricongiungersi con il proprio defunto.
L’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono anche essere compensate in presenza di giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione. Compensa fra le parti le spese del presente grado Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaela Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
L’ESTENSORE f.to Cesare Lamberti
IL PRESIDENTE f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO f.to Agatina Maria Vilardo