TAR Abruzzo, Pescara, 11 giugno 2007, n. 589

Norme correlate:
Art 2 Legge n. 241/1990

Testo completo:
TAR Abruzzo, Pescara, 11 giugno 2007, n. 589
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
composto dai magistrati:
Antonio CATONI, presidente
Dino NAZZARO, consigliere relatore
Luciano RASOLA, consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio proposto con ric. 109 del 2006 da SILVIDII Annadomenica e Vincenzo, AGRESTA Mariarosaria, costituiti con gli avv. Luigi FERRETTI e Cristina MARCONE, come in ricorso;
CONTRO
IL COMUNE DI SPOLTORE;
NEMOLI Alessia, costituita con l’avv. Fernando RUCCI, come in atti
PER L’ANNULLAMENTO
dell’autorizzazione alla riesumazione e traslazione salma (atto comunale n. prot. 2841/utc del 2.12.2005);
visto il ricorso, la costituzione avversaria, le memorie ed i documenti depositati;
udito alla udienza del 24 maggio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. L. FERRETTI, C. MARCONE e Gabriele BALICE, per l’avv. Rucci;
visto le conclusioni rassegnate;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
i ricorrenti sono parenti della salma traslata nel cimitero di Pescara ed originariamente tumulata, in via provvisoria, nel 2005, nel cimitero di Spoltore, nel loculo n. R/21; il trasferimento sarebbe avvenuto ad insaputa dei parenti (sorella, padre e madre), su domanda della vedova di Silvidii Giovanni, Nemoli Alessia.
La sorella, il padre e la madre del defunto, lamentano il loro mancato coinvolgimento nel procedimento e la violazione dell’art. 38 del regolamento di Polizia mortuaria, trattandosi di “esumazione straordinaria”.
“Ex adverso” si eccepisce che il ricorso non sarebbe stato notificato anche alla minore Silvidii Giada, ovvero alla madre, esercente la patria potestà, in tale qualità; nel merito si ricorda che è sufficiente la richiesta di un familiare.
In punto procedurale, il rapporto è stato validamente costituito con la notificazione del ricorso alla controinteressata Nemoli Alessia, moglie del defunto Silvidii Giovanni; la figlia, quale minore, ha la sua rappresentanza sostanziale (e processuale) nella madre, esercente la patria potestà, che si è regolarmente costituita in giudizio, in forma diretta e personale.
L’atto impugnato è, invero, l’autorizzazione alla riesumazione e traslazione della salma, rilasciata su richiesta della vedova Nemoli Alessia, che si pone, pertanto, come unica controinteressata necessaria, fermo restando ogni possibilità d’intervento volontario, da parte degli altri soggetti che si ritengono interessati.
Nel merito, la vicenda ha evidenti aspetti “extragiuridici”; sul piano strettamente legale deve osservarsi che trattasi di un procedimento iniziato su istanza di parte, che l’Amministrazione è tenuta a concluderlo (art. 2 L. 241/1990 novellato) e la comunicazione dell’avvio del procedimento spetta ai diretti destinatari, se trattasi di un procedimento iniziato “ex ufficio”, e, negli altri casi, a “quelli che per legge debbono intervenirvi”.
Come sostenuto dagli stessi ricorrenti (fatto su cui concorda anche parte resistente), si è in presenza di una “esumazione straordinaria” (art. 38 reg.to polizia mortuaria del Comune di Spoltore), in quanto avvenuta prima del termine ordinario di scadenza; riesumazione che può esservi su richiesta dei “familiari”, ovvero i prossimi congiunti, valutato lo “status” di ciascuno di questi nel momento della richiesta formalizzata.
IL termine “familiari” è ampio ed esclude i soggetti privi di un rapporto diretto di parentela (artt. 74/76 c.c.); i soggetti legittimati vanno individuati nella discendenza e/o ascendenza e collateralità, fino al sesto grado (art. 77 c.c.), mentre una sicura preminenza ha il “matrimonio”, quale società naturale (art. 29 cost.), che si scioglie con la morte, al pari di ogni altro rapporto parenterale (mors omnia solvit), fermo restando gli effetti giuridici della “vedovanza” sul piano del concetto di “familiare”; esso, invero, va inteso nel senso semantico di chiunque faccia parte della famiglia del “de cuius”, il cui nucleo base è formato dai coniugi e dalla figlia.
Sul piano normativo è, peraltro, sufficiente la richiesta di un “familiare”, per ottenere la esumazione straordinaria, nè gli altri familiari debbono “per legge” intervenirvi.
Nel caso in esame, è esatto che la sorella, il padre e la madre del deceduto hanno avuto una parte attiva in sede di tumulazione “provvisoria” del congiunto, ma ciò non determina un’esclusiva in merito alla sepoltura della salma ed alla necessaria partecipazione a tutte le vicende successive ed eventuali. In questa sede, peraltro, non è in discussione la spettanza di una facoltà di legge e/o la giustezza della soluzione operata, o ancora la disponibilità del cadavere e della sepoltura, in relazione al “sepolcro familiare e/o ereditario”, bensì la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, quale provvedimento assentivo.
Superato l’aspetto procedimentale, nel senso che il Comune non aveva alcun obbligo di avvisare gli altri familiari dell’avvio della procedura di riesumazione e traslazione della salma, pur essendosi interessati della tumulazione provvisoria, sul piano sostanziale, la richiesta della vedova è pienamente legittima, considerato anche il carattere provvisorio della originaria sepoltura. Nella specie, pertanto, non si rinviene alcuna violazione di legge e/o disposizione, perchè il rilascio dell’autorizzazione è avvenuto in favore di un “familiare”, particolarmente qualificato, il coniuge superstite esercente la potestà sulla figlia minore.
La “ratio legis” non è affatto nel senso ritenuto da parte ricorrente, che ipotizza una sorta di “richiesta collettiva e congiunta” di tutti i parenti, sulla base del semplice interessamento alla sepoltura (provvisoria) del congiunto; una siffatta soluzione, invero, presuppone un accordo preventivo, formalmente comunicato al Comune.
IL ricorso va respinto con equa compensazione delle spese di causa, considerata la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
– respinge il ricorso in epigrafe;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.
Antonio CATONI, presidente
Dino NAZZARO, consigliere estensore
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.06.2007

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