TAR Veneto, Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 3940

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 3940
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Rita De Piero , Consigliere
Marco Morgantini, Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2118/2006, proposto da AVANZI DEMI e VIGNON LOLA, rappresentate e difese dall’avv.to Tezza Maria Luisa con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Franco Zambelli in Venezia, Mestre Via Cavallotti, 22;
CONTRO
Il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
e nei confronti
dell’Azienda Gestione Edifici Comunali – Agec in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoli, Francesca Tagliaferro e Federica Battesini con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 8442 del 15.6.2006 (pubblicato all’albo pretorio dal 19.6.2006 al 18.7.2006) con il quale il Direttore Generale dell’Agec di Verona revocava: “le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto n. 671 loculi siti nel cimitero Monumentale di Verona;”
della delibera del Consiglio di Amm.ne dell’Agec n. 35 del 21.3.2006 ad oggetto “procedimento di revoca delle concessioni perpetue con estumulazione delle salme tumulate da oltre 50 anni nel cimitero Monumentale di Verona. Approvazione delle procedure e delle forme di comunicazione”;
nonchè per invalidità derivata dell’art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 10.11.2004;
Visto il ricorso notificato il 30.10.2006 e depositato in Segreteria il 7.11.2006, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e dell’Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona depositati rispettivamente il 20.11.2006;
viste le memorie prodotte dalle parti ;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’8 novembre 2007 – relatore il referendario Marco Morgantini – gli avv.ti Cervesato, in sostituzione di Tezza, per la parte ricorrente e Tagliaferro per l’azienda Gestione Edifici Comunali di Verona;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
La signora Demi Avanzi, ricorrente, è discendente di Rampold Teresa, la cui sepoltura è avvenuta in data 8 settembre 1912. Le relative spoglie sono state collocate in un loculo oggetto di concessione perpetua all’interno del cimitero monumentale di Verona.
La signora Lola Mignon, ricorrente, è nipote di Moro Marco Antonio, deceduto in data 9 dicembre 1925, le cui spoglie sono state collocate in un loculo oggetto di concessione perpetua all’interno del cimitero monumentale di Verona.
Con il provvedimento impugnato le concessioni sopra richiamate sono state revocate con la seguente motivazione: è stata considerata l’insufficienza di loculi venutasi a creare nel cimitero monumentale di Verona rispetto al fabbisogno e la necessità di intervenire, procedendo al recupero dei loculi contenenti salme tumulate da oltre 50 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 2 del D.P.R. n° 285 del 1990 e dall’art. 37 comma 2 del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Con ordinanza in data 6 marzo 2007 il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza di questo T.A.R., ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività del provvedimento impugnato.
DIRITTO
1. Le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 92 del D.P.R. n° 285 del 1990 e dell’art. 37 del regolamento comunale di polizia mortuaria., eccesso di potere per insussistenza/travisamento dei presupposti, eccesso di potere per motivazione contraddittoria, carente e/o generica. Esse lamentano in particolare l’assenza del presupposto della grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.
La doglianza è infondata.
Il provvedimento impugnato richiama infatti la delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’A.G.E.C. n° 35 in data 21 marzo 2006, che fa specifico riferimento alla relazione della Sezione Polizia Mortuaria prot. n° 3482 in data 21 febbraio 2006, nella quale si evidenzia la grave insufficienza di spazi destinati alle sepolture in loculo.
In tale relazione si fa riferimento alla completa assenza di nuove costruzioni realizzabili ed all’andamento della mortalità nel Comune di Verona.
A pagina 3 di tale relazione si evidenzia che, riguardo la sepoltura a tumulazione in loculo, nell’anno 2002 si è arrivati all’esaurimento delle disponibilità.
2. Le ricorrenti lamentano eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, carenza e/o insufficienza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento.
Esse contestano in particolare che l’unica area adatta all’effettuazione delle operazioni di revoca delle concessioni risulti essere quella posta nella zona cimiteriale definita “Intercolumnio Cimitero Nuovo”. Si tratterebbe al contrario di zona di pregio del cimitero monumentale occupata principalmente da loculi della metà/fine del 1800 o dell’inizio del 1900.
La doglianza è infondata.
Infatti la zona in cui effettuare le operazioni di estumulazione è stata prescelta sulla base delle seguenti caratteristiche (evidenziate a pagina 4 della relazione della Sezione Polizia Mortuaria prot. n° 3482 in data 21 febbraio 2006):
– predominanza di manufatti con concessioni a titolo perpetuo;
– predominanza di sepolture superiori ai 50 anni;
– necessità di effettuazione di opere di manutenzione;
– struttura architettonica adatta all’effettuazione di tale tipologia di operazioni;
– posizionamento parziale sopra alle precedenti zone oggetto di opere di revoca e manutenzione con conseguente completamento dell’intera struttura cimiteriale.
L’Amministrazione ha considerato anche il carattere storico-artistico delle sepolture, valutando che sotto tale profilo la zona da salvaguardare sia la zona monumentale denominata “Barbieri”.
Le scelte adottate appaiono congrue e non illogiche.
3. Le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 92 del D.P.R. n° 285 del 1990 e dell’art. 37 del regolamento comunale di polizia mortuaria, eccesso di potere per insussistenza e/o travisamento dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Esse lamentano in particolare che non sussiste, ai fini della revoca delle concessioni cimiteriali, il requisito dell’impossibilità di un tempestivo ampliamento o costruzione di un nuovo cimitero. Infatti l’art. 92 comma 2 del D.P.R. n° 285 del 1990 legittimerebbe la revoca soltanto ove non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Al riguardo anche il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati siano carenti di motivazione in ordine al requisito, previsto dall’art. 92 del D.P.R. n° 285 del 1990, relativo all’impossibilità di procedere ad ampliamenti degli spazi di sepoltura del Comune.
Il collegio non condivide tale prospettazione ed osserva che la relazione della Sezione Polizia Mortuaria prot. n° 3482 in data 21 febbraio 2006, a pagina 1, fa specifico riferimento alla “completa assenza di nuove costruzioni realizzabili” e che tale valutazione è riferita a tutto il territorio del Comune di Verona, in ragione della competenza territoriale di A.G.E.C., estesa a tutto il Comune di Verona.
Si deve altresì rilevare che l’art. 92 del D.P.R. n° 285 del 1990 fa riferimento alle concessioni a tempo determinato e non alle concessioni perpetue.
Le concessioni perpetue sono revocabili sulla base dell’interesse pubblico.
Infatti poiché l’art. 842 comma 3 del cod. civ. include espressamente i cimiteri nel demanio comunale, i cui atti dispositivi non sono quindi legittimamente configurabili senza limiti di tempo, è legittima la revoca dell’atto concessorio di una porzione del cimitero pubblico rilasciato sine die (così Consiglio di Stato V n° 2884 del28 maggio 2001).
4. Le ricorrenti lamentano la violazione dell’art.92 del D.P.R. n° 285 del 1990 da parte del regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto prevede la possibilità di revocare per pubblico interesse le concessioni di durata superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 1975, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero.
La doglianza è infondata.
Infatti le concessioni cui fanno riferimento le ricorrenti sono perpetue e non a tempo determinato. L’art. 92 del D.P.R. n° 285 del 1990 fa riferimento invece alle concessioni a tempo determinato.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 novembre 2007

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