TAR Emilia Romagna, Sez. II, 8 aprile 2004, n. 501

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Testo completo:
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 8 aprile 2004, n. 501
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE SECONDA
Composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano – Presidente
Dott. Giorgio Calderoni – Consigliere
Dott. Bruno Lelli – Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAVAIOLI VALTER rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Marabini ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Giorgio 1 presso l’avv. Francesco Moruzzi;
contro
Comune di Forlimpopoli in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Lombardo ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Guerrazzi 1 presso l’avv. Stefano Sbaiz Randelli;
e nei confronti di
La Casa Funeraria Snc in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Giacomucci ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Stefano 30 presso l’avv. Guido Mascioli;
per l’annullamento
della determinazione 14.10.2003 n. 339/03 prot. n. 18633 del Capo settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Forlimpopoli concernente il rinnovo quinquennale dell’affidamento all’impresa della gestione della Camera Mortuaria dell’Ospedale di Forlimpopoli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Uditi alla pubblica udienza del 1.4.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui il Capo del settore lavori pubblici del comune di Forlimpopoli ha disposto di rinnovare l’affidamento all’impresa di servizi “La casa funeraria di Morigi Luca e Camerani Roger snc” per la gestione della camera mortuaria alle stesse condizioni dell’anno precedente, dando atto che alla suddetta impresa verrà corrisposto il corrispettivo di euro 2.100,00 all’anno, ogni onere compreso, e prevedendo che l’incarico avrà la durata di cinque anni con decorrenza 1/1/2004-31/12/2008.
Vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Le parti intimate si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
Il ricorrente deduce di aver indirizzato al sindaco del comune di Forlimpopoli in data 4 luglio 2003 una nota, protocollata dal in data 22 luglio 2003, con cui chiedeva di essere messo a conoscenza della normativa regolante le convenzioni comunali sulle onoranze funebri al fine di poter presentare domanda per poter ottenere il permesso di partecipare ad ogni eventuale partecipazione convenzionata.
In presenza di tale nota – deduce il ricorrente – il comune non poteva procedere al rinnovo dell’appalto per la gestione della camera mortuaria senza esperire una procedura selettiva alla quale invitare anche il ricorrente che ne aveva fatto richiesta. Quanto sopra non solo in applicazione di principi generali discendenti dall’art. 97 della Costituzione, ma anche del regolamento per l’esecuzione delle spese in economia del comune di Forlimpopoli il quale, all’art. 10, dispone che anche per le spese in economia, di norma, gli appalti devono essere preceduti dalla richiesta di appositi preventivi a più ditte specializzate nel settore.
Il ricorso è fondato.
Innanzi tutto sussiste l’interesse al ricorso, in quanto, con argomentazioni che il collegio condivide e fa proprie, la consolidata giurisprudenza de Consiglio di Stato (V Sez. Cfr. V Sez. 2541; 7 maggio 2001 19 marzo 1999 n. 292; V Sez. 23 aprile 1998 n. 475; V Sez. 22 marzo 1995 n. 454; V Sez. 18 gennaio 1984 n. 49) ha precisato che, in base ai principi della libera concorrenza, di legalità e del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 41 e 97 Cost. ), l’impresa operante in un settore economico è legittimata ad impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione disponga la stipula di un contratto a trattativa privata riferibile al medesimo settore, in assenza di gara.
L’articolo 10 del regolamento per le spese in economia del comune di Forlimpopoli, come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 10/3/2000 (allegata al controricorso) prevede che nella stipula dei contratti con persone e ditte di fiducia il dirigente avrà cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore.
In particolare per le iniziative di spesa di importo inferiore a lire 10 milioni si prevede la trattativa diretta con uno o più fornitori.
Per le iniziative di spesa oltre lire 10 milioni e fino a lire 30 milioni si prevede la trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno tre soggetti specializzati nel ramo, di provata fiducia ed esperienza.
Nel caso di specie il contratto comporta una spesa di importo superiore a lire 10 milioni (euro 2.100,00 da moltiplicare per cinque, numero degli anni di durata: complessivamente euro 10.500,00).
Il comune, quindi, in applicazione del proprio regolamento non poteva comunque svolgere una trattativa diretta con una sola ditta.
Tale conclusione, nel caso di specie, è rafforzata dalla presenza al momento del rinnovo (disposto con atto dirigenziale del 14/10/2003) di una richiesta (protocollata dal comune in data 22/7/2003) da parte di una ditta specializzata nel ramo di conoscere la normativa regolante le convenzioni comunali sulle onoranze funebri al fine di poter presentare domanda per poter ottenere il permesso di “partecipare ad ogni eventuale partecipazione convenzionata”.
In sostanza, in ossequio ai principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui all’articolo 97 della costituzione, in occasione del rinnovo dell’appalto doveva essere comunque presa in considerazione la suddetta disponibilità.
In definitiva il ricorso all’esame deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento concernente il rinnovo dell’affidamento dell’incarico della gestione della camera mortuaria per il periodo 2004-2008.
In esecuzione della presente sentenza il comune di Forlimpopoli dovrà rinnovare la procedura di affidamento mediante trattativa privata plurima ai sensi dell’articolo 10, lettera b) del proprio regolamento.
Ciò posto, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, in quanto l’interesse sostanziale fatto valere dallo stesso col ricorso trova soddisfazione col rinnovo della procedura.
D’altra parte la ricorrente non ha in alcun modo provato di aver subito danni per effetto del provvedimento impugnato, mentre la possibilità (dedotta ma, peraltro, non dimostrata) di attrarre clientela per effetto della gestione della camera mortuaria è questione che esula dal contratto di cui si discute.
Valutata la vicenda nel su complesso sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio ponendole per un importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) in parti uguali (euro 500,00 per ciascuno) a carico del comune e della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui a parte motiva.
Respinge la richiesta di risarcimento del danno.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1.4.2004.
Presidente, F.to Luigi Papiano
Cons. rel. est., F.to Bruno Lelli