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Massima:
TAR Lombardia, Brescia, 6 novembre 2007, n. 1143
Un’opera abusiva realizzata nella zona di rispetto cimiteriale, non può puramente e semplicemente essere edificata in tale sede, e quindi correttamente va ritenuta non sanabile.
Testo completo:
TAR Lombardia, Brescia, 6 novembre 2007, n. 1143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1554 del 1996, proposto da:
Macaluso Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Romano, Luigi Tiraboschi, Francesco Sardi De Letto, Nicola Vedovini, con domicilio eletto presso Francesco Sardi De Letto in Brescia, via Maggi, 9 (Fax=030/45291); Macaluso Rosario, Pioselli Fausta;
contro
Comune di Gavardo, Azienda – U.S.S.L. N. 17 di Salò;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
AVVERSO PROVV. ASS. 30.8.96 DI RIGETTO ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Salvatore Macaluso e Fausta Pioselli, quali aventi causa dal padre del primo, Rosario Macaluso, di un terreno sito in Sopraponte di Gavardo (Bs) e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 9 mappale 1050, subentravano anche nella pratica di condono edilizio a suo tempo avviata dal dante causa per una costruzione abusiva realizzata sul terreno in questione (doc. ti 1 e 2 ricorrenti, copia domanda di condono e copia nota trascrizione dell acquisto), ricevendo però dal Comune parere negativo, fondato su un conforme parere della competente Azienda ULSS, essendo l opera da sanare&posta alla distanza di mt. 86 dal limite del cimitero, e quindi all interno della fascia di rispetto vigente, pari a mt. 100 (doc. 4 ricorrenti, copia provvedimento impugnato).
Avverso tale provvedimento, hanno proposto allora ricorso, articolato su quattro motivi:
– con il primo motivo, si deduce la violazione di legge per nullità della notifica del provvedimento impugnato, che sarebbe avvenuta presso un indirizzo diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di condono;
– con il secondo motivo, si deduce il falso presupposto, in quanto, a dire dei ricorrenti, l ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale sarebbe stata ridotta a 75 metri;
– con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge, in quanto comunque il vincolo di cui alla fascia in questione sarebbe disponibile da parte del Comune;
– con il quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione in quanto, sempre a dire dei ricorrenti, per negare il condono ad un opera costruita nella fascia di rispetto cimiteriale comunque sarebbe necessario compiere una puntuale verifica in ordine alla specifiche ragioni &ostative (cfr. ricorso p. 5).
Con successiva ordinanza 19 novembre 1996, il Comune ha poi ordinato la demolizione delle opere abusive.
Respinta l ordinanza cautelare con ordinanze della Sezione 17 gennaio 1997 e Consiglio di Stato sezione IV 4 aprile 1997 n°593, all udienza del giorno 25 ottobre 2007, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, in quanto l opera abusiva di che trattasi, realizzata nella zona di rispetto cimiteriale, non poteva puramente e semplicemente essere edificata in tale sede, e quindi correttamente è stata ritenuta non sanabile. Non modifica tale conclusione la circostanza dedotta dai ricorrenti, per cui il Comune sarebbe stato a suo tempo autorizzato a restringere l ampiezza della zona di rispetto medesima, perché non consta che l autorizzazione in tal senso sia stata tradotta in atto. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, perché le amministrazioni intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l’intervento dei signori:
Mauro Pedron, Presidente
Stefano Tenca, Referendario
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2007