Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: Cons. Stato, Sez. VI., n. 173/02; Sez. IV, n. 6917/02; Sez. IV, n. 2899/02
Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 settembre 2012, n. 2223
L ‘art. 338, r.d. n. 1265/1934 prevede, al comma 1, che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge .
La prima parte della disposizione impone la collocazione dei cimiteri ad una distanza di 200 metri dal centro abitato; tale fascia di rispetto può essere ridotta, non oltre il limite minimo di 50 metri, allorché ricorrano le condizioni previste al comma 4.
La seconda parte della disposizione pone, invece, un vincolo di inedificabilità entro la fascia di 200 metri dal perimetro del cimitero.
Quest ultima disposizione, che disciplina l edificazione nella fascia di rispetto, non si rivolge al pianificatore allorché è chiamato a decidere la collocazione di un nuovo cimitero.
La scelta in ordine alla collocazione di un nuovo cimitero è, invero, soggetta unicamente alle previsioni di cui alla prima parte dell art. 338, c.1 e c. 4, e cioè al rispetto della distanza dal centro abitato prevista dalla legge, oltre che ai limiti cui soggiace ogni potere discrezionale, ed entro i quali è sindacabile dal giudice amministrativo, della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.
Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 settembre 2012, n. 2223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2012, proposto da:
Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Giardina, presso il cui studio, in Milano, largo Schuster, 1, è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Gorgonzola, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Monti, presso il cui studio, in Milano, Galleria S. Babila, 4/A, è elettivamente domiciliato;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Provincia di Milano, non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) – Lombardia, Asl 310, non costituita in giudizio;
A.s.l. della Provincia di Milano 2, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Gorgonzola n. 61 del 25.7.2011, n. 62 del 26.7.2011 e n. 63 del 28.7.2011, aventi ad oggetto controdeduzioni alle osservazioni al p.g.t. ed approvazione finale , di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, compresa, per quanto occorrer possa, la deliberazione di G.C. n. 248 del 23.11.2011, eventuali pareri dell a.r.p.a., dell a.s.l. o deliberazioni del Consiglio Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorgonzola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso rg. 632/2012, l’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Milano impugna le deliberazioni del Consiglio Comunale di Gorgonzola n. 61 del 25.7.2011, n. 62 del 26.7.2011 e n. 63 del 28.7.2011, aventi ad oggetto controdeduzioni alle osservazioni al p.g.t. ed approvazione finale , nella parte in cui inseriscono i terreni di sua proprietà – censiti in catasto al foglio 2, mappali 39, 40, 41 e 503 in zona classificata aree destinate principalmente a dotazioni di carattere e interessi pubblici di rilevanza sovracomunale e intercomunale e, in particolare nell’ ambito di trasformazione IC 2- Corridoio ambientale Ovest nuovo cimitero , assoggettandoli in gran parte al vincolo di rispetto cimiteriale e interessandoli da previsioni infrastrutturali e viabilità ciclabile.
2. Queste le censure dedotte:
I. violazione dell’art. 338, r.d.. n. 1265/34, del regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; la tavola 02 del documento di piano omette di richiamare i provvedimenti amministrativi ossia un’apposita deliberazione del Consiglio comunale ed un parere dell’a.s.l. – che, ai sensi dell’art. 338, t.u. l. sanitarie, avrebbero consentito la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale; sviamento di potere, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della scelta pianificatoria relativa alla collocazione del cimitero in un’area avente una valenza strategica sovracomunale;
II. violazione dell’art. 338, r.d. n. 1265/34, per la presenza di alcuni fabbricati, strade e parcheggi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, pur ridotta; carenza di motivazione per mancato richiamo della deliberazione del Consiglio comunale e del parere dell’a.s.l. previsti dal r.d. n. 1265/34; contraddittorietà poiché la tavola A1.03 del documento di piano prevederebbe ancora una fascia di rispetto di 200 metri lungo tutti i lati del cimitero;
III. violazione dell’art. 338, r.d. n. 1265/34, del regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento di potere: ove venisse accertata l’illegittimità della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale operata lungo i lati sud ed est, la localizzazione del nuovo cimitero sarebbe illegittima poiché la fascia di rispetto comprenderebbe abitazioni, fabbricati industriali e produttivi, parcheggi ed una linea metropolitana;
IV. violazione dell’art. 3, cod. della strada e dell’art. 5, D.P.R. n. 495/92 nella identificazione del centro abitato; violazione dell’art. 338, r.d. n. 1265/34, sviamento di potere anche in via derivata;
V. violazione della deliberazione della giunta provinciale del 19.7.2011 e del p.t.c.p. in ordine alla richiesta di stralcio dal p.g.t. di alcuni ambiti, tra cui quello IC2, per mancato stralcio dal documento di piano; violazione dell’art. 4 e dell’art. 13, l. reg. 12/2005; insufficiente istruttoria e motivazione carente;
VI. violazione dell’art. 13, l.reg. n. 12/2005 e dell’art. 42 t.u.e.l.; incompetenza;
VII. violazione dell’art. 4, l. reg. 12/2005 e del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà per travisamento dei fatti e sviamento; insufficiente istruttoria e motivazione carente;
VIII. violazione degli artt. 13 e ss., l. reg. n. 12/2005; motivazione ed istruttoria carenti; illogicità, violazione dei principi di trasparenza, di correttezza nell’azione amministrativa nonché di partecipazione dei privati.
3. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
4. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
5. All udienza del 31 maggio 2012 il ricorso è trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 338, r.d.. n. 1265/1934 e la carenza di istruttoria poiché la tavola 02 del documento di piano, la quale attesta i vincoli esistenti, ometterebbe di richiamare i provvedimenti che, ai sensi dell art. 338, t.u. delle leggi sanitarie, avrebbero consentito la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ossia un apposita deliberazione del Consiglio Comunale ed il previo parere dell a.s.l.
La censura è infondata.
Il Consiglio Comunale ha approvato la costruzione del nuovo cimitero ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato – con riduzione della fascia di rispetto lungo i lati sud ed est – con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.3.2011, contestualmente all adozione del piano di governo del territorio, e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.7.2011, di approvazione del p.g.t.
Non sussiste pertanto la lamentata violazione dell art. 338, r.d.. n. 1265/1934.
Né può ritenersi che la riduzione della fascia di rispetto sia stata deliberata in assenza del parere dell a.s.l.
L art. 338, r.d. n. 1265/1934, comma 6, prevede, invero, il formarsi del silenzio-assenso con il decorso del termine di due mesi dalla richiesta di parere alla competente azienda sanitaria locale.
Nel caso di specie, la richiesta di parere formulata dal Comune con la nota del 28.3.2011 è pervenuta all a.s.l. in data 4.4.2011; come si legge nelle premesse della deliberazione n. 63/2011, l a.s.l. non si è espressa su tale istanza.
La decisione di prevedere per il nuovo cimitero una distanza inferiore ai 200 metri dal centro è stata definitivamente assunta con la deliberazione n. 63 del 28.7.2011 di approvazione del p.g.t., allorché il parere dell a.s.l. si era tacitamente formato.
La circostanza che la decisione di ridurre la fascia di rispetto fosse contenuta già nella deliberazione di adozione del p.g.t. non inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati: l a.s.l. ben avrebbe potuto esprimere il proprio parere nel lasso di tempo che è intercorso prima dell approvazione dello strumento urbanistico e dunque prima che la decisione relativa alla fascia di rispetto fosse definitivamente presa.
Per le medesime ragioni è infondata anche l analoga censura di difetto di motivazione per mancato richiamo della deliberazione del Consiglio Comunale e del parere dell a.s.l. negli atti del p.g.t.
6.1 Il ricorrente contesta poi lo sviamento di potere, l illogicità, l irragionevolezza e la contraddittorietà della scelta pianificatoria di collocare il cimitero in un’area avente una valenza strategica sovracomunale, considerata di rilevante potenzialità paesaggistica, ecologica ed agricola dalla Provincia di Milano; a suo avviso, inoltre, la riduzione della zona di rispetto confermerebbe l inidoneità della scelta urbanistica.
Anche questa doglianza è infondata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le scelte pianificatorie effettuate dalla p.a. costituiscano apprezzamento di merito – o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale – sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2571).
La decisione di collocare il cimitero a nord del centro abitato, in una zona che precedenti strumenti urbanistici qualificavano come avente valenza sovracomunale, non può ritenersi, di per sé, manifestamente illogicità, ben potendo l amministrazione mutare, nel corso degli anni, le proprie scelte.
Né la collocazione del cimitero a nord del centro abitato si pone in contrasto con le osservazioni formulate dalla Provincia di Milano in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoriale di coordinamento provinciale: la Provincia si è difatti limitata a dettare delle prescrizioni con riferimento ad alcuni ambiti di trasformazione, tra cui l ambito IC2 (Corridoio ambientale ovest nuovo cimitero), ma non ha affatto affermato l incompatibilità della previsione del cimitero con le disposizioni del suo piano.
Né dalle osservazioni espresse dalla Provincia con riferimento all ambito in questione che, peraltro, come si osserverà al punto 10, sono state recepite dal Comune – possono poi dedursi elementi di manifesta illogicità della decisione del Comune.
Non può, poi, ritenersi illogica la previsione di una fascia di rispetto di 50 metri, anziché di 200 metri: la fascia è stata ridotta solo lungo due lati, quello sud e quello est; in ogni caso la riduzione della fascia, entro il limite dei 50 metri, è una facoltà che è espressamente prevista dall art. 338,c.. 4, r.d. n. 1265/1934.
7. Con il secondo motivo viene contestata la violazione dell art. 338, r.d. n. 1265/1934 e del regolamento regionale n. 6/2004 poiché alcuni edifici, strade e parcheggi sarebbero inclusi all interno della fascia cimiteriale, sia pur ridotta lungo due lati, in contrasto con il vincolo assoluto di inedificabilità che sussiste sulle fasce di rispetto cimiteriali.
La censura è infondata.
L art. 338, r.d. n. 1265/1934 prevede, al comma 1, che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge .
La prima parte della disposizione impone la collocazione dei cimiteri ad una distanza di 200 metri dal centro abitato; tale fascia di rispetto può essere ridotta, non oltre il limite minimo di 50 metri, allorché ricorrano le condizioni previste al comma 4.
La seconda parte della disposizione pone, invece, un vincolo di inedificabilità entro la fascia di 200 metri dal perimetro del cimitero.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, quest ultima disposizione, che disciplina l edificazione nella fascia di rispetto, non si rivolge al pianificatore allorché è chiamato a decidere la collocazione di un nuovo cimitero.
La scelta in ordine alla collocazione di un nuovo cimitero è, invero, soggetta unicamente alle previsioni di cui alla prima parte dell art. 338, c.1 e c. 4, e cioè al rispetto della distanza dal centro abitato prevista dalla legge, oltre che ai limiti cui soggiace ogni potere discrezionale, ed entro i quali è sindacabile dal giudice amministrativo, della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.
Pertanto, nel caso di specie, anche ove fosse veritiero quanto affermato dal ricorrente circa la presenza, nell ambito della fascia di rispetto, di fabbricati sparsi (parte di un fabbricato, a nord, e alcuni edifici, a sud) non potrebbe, per ciò solo, affermarsi l illegittimità delle deliberazioni impugnate.
Né è pertinente la giurisprudenza invocata dal ricorrente, trattandosi di pronunce che hanno ad oggetto non la legittimità delle scelte pianificatorie del Comune di collocazione di nuovi impianti cimiteriali ma la differente questione della legittimità di nuove edificazioni all interno della fascia di rispetto.
Ugualmente, la presenza di parcheggi e di strade non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti impugnati.
Quanto alla previsione di una nuova viabilità e parcheggi, essa è espressamente ammessa all interno della fascia di rispetto dall art. 8, c. 3, del regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali.
7.1 Quanto alla contestazione secondo cui la tavola A1.03 del documento di piano sarebbe contraddittoria, prevedendo ancora una fascia di rispetto di 200 metri, essa è priva di fondamento: tale tavola si riferisce, invero, ai vincoli esistenti alla data di adozione del piano di governo del territorio e quindi fa correttamente riferimento alla preesistente fascia di 200 metri.
8. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 338, r.d. n. 1265/34, del regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004, l eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e lo sviamento di potere, per l ipotesi in cui sia accertata l’illegittimità della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, operata lungo i lati sud ed est: la localizzazione del nuovo cimitero, a suo avviso, sarebbe illegittima per la presenza, nella fascia di rispetto di 200 metri, di serre e fabbricati destinati ad attività agricola, di un edificio residenziale e di opere destinate al trasporto metropolitano.
La censura è inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui contesta la legittimità di una fascia di rispetto la cui ampiezza, lungo due lati, è stata legittimamente ridotta – stante la legittimità dei provvedimenti impugnati per quanto accertato con la presente sentenza – e, comunque, infondata per le ragioni espresse al punto 7. 9. Il quarto motivo lamenta l erroneità della perimetrazione del centro abitato.
La censura, come eccepito dalla difesa dell amministrazione resistente, è inammissibile per carenza di interesse e per genericità.
Essa si limita a contestare la correttezza della delimitazione del centro abitato utilizzata dall amministrazione, senza però inferire quale conseguenza dell asserita illegittima perimetrazione – l insussistenza della distanza minima, prevista dall art. 338 r.d. n. 1265/1934, del cimitero dal centro abitato.
Né sussiste in capo al ricorrente un interesse a censurare la legittimità della perimetrazione del centro abitato se non con riferimento al rispetto della distanza di esso dal cimitero.
Non può, neppure, ritenersi sufficiente quanto affermato a pagina 20 del ricorso, laddove viene avanzato il sospetto che la nuova individuazione del centro abitato sia finalizzata unicamente a consentire la collocazione del cimitero, non essendo tale affermazione supportata dal benché minimo principio di prova.
È noto che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo, in tema di onere della prova, è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, sicché, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle sue pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Consiglio di Stato sez. IV, 25 maggio 2011 n. 3135).
10. Con il quinto motivo viene contestata la violazione delle prescrizioni dettate dalla Provincia di Milano con la deliberazione del 19.7.2011, di valutazione della compatibilità del p.g.t. con il p.t.c.p., in quanto il Comune di Gorgonzola avrebbe stralciato le previsioni relative all ambito IC2 (Corridoio ambientale ovest nuovo cimitero) dal piano dei servizi e dal piano delle regole ma non dal documento di piano.
Anche questa censura non è fondata.
Le prescrizioni dettate con riferimento agli ambiti aventi rilevanza sovracomunale, quale è quello oggetto del presente giudizio, hanno valore di prescrizioni indirette e, pertanto, ai sensi dell art. 4, punto 6 delle norme di attuazione del p.t.c.p., non sono immediatamente precettive ed hanno solo un valore di indirizzo per la pianificazione comunale.
In ogni caso, l amministrazione comunale si è sostanzialmente adeguata a quanto chiesto dalla Provincia.
Il documento di piano – al punto 5.5.2.2. e alla scheda di indirizzo relativa all ambito IC2 – recepisce, invero, le prescrizioni provinciali, prevedendo, quale modalità attuativa la programmazione negoziata di carattere sovracomunale, con relativo processo di valutazione ambientale strategica, e riprendendo i medesimi obiettivi progettuali indicati dalla Provincia.
Non è stata, dunque, posta in essere alcuna violazione delle prescrizioni provinciali.
11. Il sesto motivo lamenta la illegittimità della deliberazione n. 63/2011 – nella parte in cui ha dato mandato alla Giunta comunale di provvedere, con apposito atto ricognitivo, all approvazione degli atti del piano di governo del territorio – e della deliberazione della Giunta Comunale n. 248/2011, per violazione dell art. 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005 e dell art. 42 del t.u.e.l.
Il motivo è infondato.
Il piano di governo del territorio è stato, difatti, approvato, dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 61 del 25.7.2011, n. 62 del 26.7.2011 e n. 63 del 28.7.2011, conformemente alla previsione di cui all art. 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005; la deliberazione n. 248 della Giunta Comunale è, invece, un atto meramente ricognitivo degli atti del piano di governo del territorio, come approvati dal Consiglio Comunale.
12. Anche il settimo motivo, con cui viene lamentata l illogicità, l irrazionalità e la contraddittorietà della scelta urbanistica relativa all ambito IC2 (Corridoio ambientale ovest nuovo cimitero), è infondato.
Come si è già affermato, il Comune ha recepito le prescrizioni dettate dalla Provincia con riferimento all ambito in questione, pertanto non sussiste alcuna contraddittorietà rispetto al piano territoriale di coordinamento provinciale; né la rilevanza paesistica attribuita alle aree in questione dal p.t.c.p. palesa, di per sé, la irragionevolezza della scelta, considerando anche l assenza di rilievi sul punto, da parte della Provincia di Milano.
Non può, poi, ravvisarsi una illogicità nella circostanza che, nel vigore di precedenti strumenti urbanistici, l area avesse una differente disciplina, ben potendo l amministrazione, nel corso degli anni, mutare le proprie scelte.
12.1 È, poi, infondata la doglianza con cui viene lamentata l illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l amministrazione, per deliberare la riduzione della fascia di rispetto, avrebbe dovuto dare corso ad una nuova valutazione ambientale strategica: la nuova configurazione della fascia di rispetto è stata assunta unitamente all adozione e approvazione del piano di governo del territorio e quindi oggetto della relativa valutazione ambientale strategica.
12.2 Il ricorrente lamenta poi che la scelta di collocare il nuovo cimitero a nord della città sia stata determinata unicamente dalla necessità di superare i ritardi causati dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali proposti avverso la precedente scelta urbanistica, che collocava il cimitero nella zona sud, all interno del Parco Agricolo Sud di Milano.
La doglianza è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente supportato quanto affermato dal benché minimo principio di prova.
13. Con l ultimo motivo di ricorso viene, infine, lamentata l illegittimità delle deliberazioni impugnate per carenza di motivazione, essendosi il Comune limitato a respingere le osservazioni presentate dall Istituto ricorrente, ritenendole in contrasto con i criteri informatori del piano, così come adottati con deliberazione n. 30/2011 .
La censura è infondata.
Per giurisprudenza costante, le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3358), così come è avvenuto nel caso in esame.
Le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano, dunque, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico-discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/99; Sez. IV, n. 2639/00; n. 245/00; n. 1943/99; n. 887/95), salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, Sez. VI., n. 173/02; Sez. IV, n. 6917/02; Sez. IV, n. 2899/02).
Le evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono state ravvisate dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99 cit.; Sez. IV, 2369/00) a) nel superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell’affidamento qualificato del privato convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su domanda di concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 594/99).
Nessuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie. Non è invero idonea ad ingenerare una posizione di affidamento qualificato la mera proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di approvazione del piano regolatore cimiteriale ed avverso una variante al previgente p.r.g., né la circostanza che, nel vigore di precedenti strumenti urbanistici, l area avesse una disciplina ritenuta più favorevole.
14. Le censure di violazione dell art. 338, r.d. n. 1265/1934, per insussistenza della strada di separazione dell impianto cimiteriale dal centro urbano, di illegittimità degli atti presupposti – le delibere del Consiglio Comunale n. 6 e 7 dell 8.1.2009 – per insussistenza della distanza minima di 200 metri dal centro abitato, di violazione dell art. 55 del D.P.R. n. 285/1990, per mancanza dello studio tecnico della località, sono state sollevate per la prima volta nella memoria depositata il 10 maggio 2012: esse sono inammissibili oltre che tardive – perché contenute in una memoria non notificata all’amministrazione comunale (cfr. Cons. di St., IV, 15.9.2006, n. 5385).
15. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va respinto
16. Dalla reiezione del ricorso consegue anche il rigetto dell’istanza risarcitoria.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Gorgonzola, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012