TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 maggio 2011, n. 2458

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Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 maggio 2011, n. 2458
Le concessioni perpetue rilasciate prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 conservano il carattere della perpetuità, nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali oggi dettati dall’art. 92 del D.P.R. 285/1990: «La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, avendo affermato che anche per le concessioni perpetue, rilasciate prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l eccezione formulata dal secondo comma dell art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505). La normativa statale quindi, sin dal D.P.R. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantanovennali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 803 per le quali introduceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell ente comunale di introdurre delle ipotesi ulteriori di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale. Dovendo attribuirsi in via interpretativa alla normativa di fonte regolamentare comunale una valenza ed un ambito applicativo compatibili e coerenti con le disposizioni di rango superiore, l articolo 25 comma 5 del regolamento comunale in tema di revoca delle concessioni cimiteriali deve essere interpretato nel senso che esso non poteva trovare applicazione con riferimento alle concessioni ad uso perpetuo, introducendo altrimenti delle ipotesi di revoca ulteriori ed atipiche rispetto a quelle ammesse in via eccezionale dall ordinamento statale. Ed il regolamento comunale, in virtù del principio della gerarchia delle fonti regolamentari, espresso dall’art. 4, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, non poteva dettare norme contrarie a quelle del regolamento governativo. Di qui consegue che la concessione perpetua, cui era interessata la ricorrente, non poteva essere riconducibile fra quelle per le quali l articolo 25 comma 5 del regolamento comunale prevedeva la possibilità di revoca, dovendo invece il Comune verificare, rispetto alla concessione ad uso perpetuo n. 14 oggetto di revoca, la ricorrenza delle condizioni di cui all articolo 92 cit., uniche ipotesi in presenza delle quali la legge consente la revoca dell atto. Deve quindi ritenersi fondato il ricorso laddove contesta che lo stato di abbandono possa costituire legittimo motivo di revoca di una concessione cimiteriale ad uso perpetuo.»