TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 maggio 2011, n. 812

Riferimenti: Cass. civ., Sez. Unite, 16/01/1991, n. 375

Massima:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 maggio 2011, n. 812
La concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro: «1). Con il primo motivo di ricorso le interessate sostengono che le disposizioni richiamate si riferiscono soltanto alle concessioni a tempo determinato e non a quelle in perpetuità che possono essere dichiarate estinte solo in caso di soppressione del cimitero ma non sono soggette a revoca. Il Collegio ritiene che la censura non merita positivo apprezzamento. In particolare, la norma, diversamente da quanto sostenuto dalle parti attrici, si riferisce anche alle concessioni perpetue se pure in presenza dei precisi presupposti indicati dalla legge. D altra parte, è evidente che un siffatto ragionamento consente di evitare una interpretazione che possa condurre ad una espoliazione del Comune dal diritto di proprietà pubblica su beni del demanio comunale specifico. Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n. 375, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa.»

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