Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 20 gennaio 2014, n. 17

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Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 20 gennaio 2014, n. 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2003, proposto da Ferrera Maria, Ferrera Giacomo, Ferrera Angela, Ferrera Carmela, Ferrera Rosa, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Galioto ed elettivamente domiciliati in Palermo, Viale Emilia, 65, presso lo studio dello stesso;
contro
Comune di Gela, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, e i signori Scarpinato Maria, Scarpinato Nicolò e Scarpinato Onofrio, non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
Scarpinato Maria, Scarpinato Nicolo’, Scarpinato Onofrio, Alabiso Angelo, Scarpinato Antonino, Scarpinato Grazia in Bonfiglio, Scarpinato Maria Grazia;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO -Sezione II, n. 2381/2002, resa tra le parti, concernente revoca di concessione edilizia;
Visti il ricorso in appello, con i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del 27 novembre 2013 il consigliere Marco Buricelli e udito per le parti appellanti l’avv. G. Galioto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fratelli Ferrera presentarono due ricorsi al Tar Sicilia –Palermo: il primo, nel 1985, il secondo, nel 1992.
Con il ricorso n. 2073/85 i Ferrera domandarono al Tar l’annullamento della concessione edilizia n. 23 del 16 maggio 1985, accordata dal Sindaco di Gela ai signori Scarpinato per la costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero di Caposoprano.
Premesso che la suddetta concessione interessava lo stacco di terreno concesso nel 1914 a Ferrera Nicolò -nonno comune dei Ferrera e degli Scarpinato- per inumarvi la salma del figlio Ferrera Cristoforo (zio dei ricorrenti), morto senza prole nel 1912 all’età di 26 anni, e che i resti mortali di quest’ultimo erano stati esumati “arbitrariamente e senza il consenso scritto” dei Ferrera, questi ultimi chiesero al Tar l’annullamento della concessione edilizia deducendo la violazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. n. 803/75 e del piano regolatore cimiteriale, e il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili. Il Sindaco, prima di accordare la concessione edilizia agli Scarpinato, avrebbe dovuto accertarsi “che in effetti questi ultimi fossero gli unici destinatari della concessione dell’uso dell’area in discorso per la costruzione della cappella funeraria in parola”, dato che “intestatari della detta concessione di suolo” sarebbero anche i ricorrenti, in forza della trasmissione dello “ius sepulcri” dall’originario concessionario signor Ferrera Nicolò, nonno comune dei Ferrera e degli Scarpinato. Inoltre la concessione edilizia impugnata sarebbe inficiata da disparità di trattamento e contraddittorietà “stante che la concessione a edificare è stata rilasciata soltanto a favore di alcuni compossessori (i signori Scarpinato), escludendo ingiustificatamente” i ricorrenti, le cui istanze, avanzate fin dal 1979, erano rimaste invece senza alcun esito.
Con il ricorso n. 1195/02 i signori Ferrera impugnarono dinanzi al Tar il “provvedimento n. 1476 del 5 novembre 2001 del dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gela avente a oggetto la revoca dell’ordinanza di annullamento della concessione edilizia n. 23/85, prot. n. 24064 del 10 aprile 1997, del quale gli odierni ricorrenti sono venuti a conoscenza a seguito della nota del Comune di Gela n. 5062 del 17 gennaio 2002, nonché gli atti conseguenti e susseguenti al provvedimento impugnato”.
Nelle more del giudizio instaurato nel 1985, infatti:
– con provvedimento prot. n. 24064 del 10 aprile 1997 dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Gela era stata annullata in autotutela la concessione edilizia n. 23/85, e ciò sul rilievo che la stessa era stata rilasciata “in difetto di titolo (concessione in uso) legittimante l’utilizzabilità, da parte dei richiedenti, dell’area cimiteriale sulla quale doveva insistere la costruenda cappella”;
– in prosieguo, peraltro, con provvedimento n. 1034 del 22 maggio 2001 del dirigente del Settore Ecologia del Comune, motivato con riferimento alla sentenza del Pretore di Gela n. 43 del 14/21 febbraio 1996 (passata in giudicato), con la quale era stato rigettato il ricorso possessorio per spoglio proposto dai Ferrera nei confronti degli Scarpinato in ordine al lotto di terreno (di mq. 3) oggetto della originaria concessione del 1914 al Ferrera Nicolò, era stata rilasciata agli Scarpinato (e agli eredi di quelli di essi nel frattempo deceduti), “ora per allora”, la concessione del lotto di terreno di mq. 12,07 (comprensivo del lotto di mq. 3 oggetto della predetta concessione del 1914), corrispondente all’area di impianto della cappella già dai medesimi signori Scarpinato a suo tempo costruita in forza della concessione edilizia del 1985 per cui era causa;
-sulla base dell’avvenuta concessione di suolo cimiteriale, a sua volta, il dirigente del Settore Urbanistica del Comune, con provvedimento n. 1476 del 5 novembre 2001, “atteso che con [la] concessione dell’area cimiteriale di mq. 12,07 ora per allora, sono superati i motivi ostativi per il prosieguo della pratica edilizia”, aveva revocato il citato provvedimento prot. n. 24064/97 di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 23/1985.
Il provvedimento di revoca n. 1476/01 fu, come detto, impugnato dai Ferrera con il ricorso n. 1195/2002, per violazione degli articoli 2, 3 e 7 della l. n. 241/90 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.
Nella resistenza dei signori Scarpinato –e senza che il Comune si fosse costituito- entrambi i ricorsi, riuniti, furono decisi dal Tar con la sentenza della II sezione n. 2381/02.
Il Tar:
-giudicò fondata e da accogliere l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dalla difesa degli Scarpinato, con riferimento al ricorso n. 2073/85, dovendosi ricavare in maniera univoca, dalla “relazione di consulenza stragiudiziaria” a firma dell’ing. Rocco Sauna in data 20 giugno 1985, redatta su incarico dei signori Ferrera, e dal ricorso per spoglio proposto dagli stessi Ferrera, in data 21 giugno 1985, davanti al Pretore di Gela, con allegata la citata relazione tecnica giurata di cui sopra (alla quale viene fatto espresso riferimento a pag. 2 del ricorso), la piena conoscenza della concessione edilizia, da parte dei Ferrera, quantomeno alla data del 21 giugno 1985, con conseguente tardività del ricorso, notificato il 29 ottobre del 1985, quando il termine di decadenza di 60 giorni ex art. 21 della l. n. 1034/71 era ormai scaduto: “ciò che ne preclude l’esame nel merito” (v. sent. , pag. 9);
-giudicò inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto nel 2002 per avere, i Ferrera, impugnato unicamente il provvedimento dirigenziale n. 1476 del 5 novembre 2001 con cui, disponendosi la revoca del precedente provvedimento prot. 24064 del 10 aprile 1997 – col quale era stata annullata in autotutela la concessione edilizia n. 23/1985-, era stata in concreto determinata la reviviscenza della concessione edilizia suddetta; e per avere però nel contempo omesso di impugnare anche il provvedimento dirigenziale n. 1034 del 22 maggio 2001 –presupposto necessario ed essenziale- , con cui era stata concessa, “ora per allora”, agli Scarpinato, l’area cimiteriale di mq. 12,07 corrispondente all’area di sedime della cappella dagli stessi già costruita; area che comprendeva il lotto di minore estensione (mq. 3) che nel 1914 era stato concesso al nonno comune dei Ferrera e degli Scarpinato; costituendo, il vantato titolo di compossesso, “jure successionis”, su tale lotto di mq. 3, oggetto della concessione originaria, titolo di legittimazione delle impugnative proposte dai Ferrera, dapprima avverso la concessione edilizia n. 23/85, e poi contro il provvedimento n. 1476/01.
Nel ricorso in appello i Ferrera:
-hanno contestato la tesi del Tar secondo cui i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia n. 23/85 sin dal 20 -21 giugno del 1985, e hanno criticato la statuizione di inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso n. 1195/02, riproponendo, con riguardo ad ambedue i gravami, i motivi di merito non esaminati dal giudice di primo grado.
Il Comune di Gela e gli Scarpinato, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti.
Il ricorso in appello è stato dichiarato perento con decreto del Presidente del CGA in s. g. n. 912/12 del 25 novembre 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato 3 al d. lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.).
Gli appellanti, nei 180 giorni successivi alla comunicazione del decreto presidenziale di perenzione, hanno notificato agli appellati e hanno depositato in segreteria un atto con cui hanno dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa cosicché, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato 3 al cod. proc. amm. , è stato chiesto al Presidente del CGA di revocare il decreto di perenzione e di disporre la reiscrizione del ricorso in appello sul ruolo di merito, fissando l’udienza di trattazione.
Alla udienza del 27 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello va deciso nel merito ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 3 al c. p. a. .
Esso è infondato e va respinto.
3.1. Quanto alla contestazione della statuizione di irricevibilità per tardività riferita al ricorso n. 2073/85, gli appellanti negano, in sostanza, che la piena conoscenza dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia n. 23 del 16 maggio 1985 sia desumibile dalla relazione di consulenza tecnica stragiudiziale dell’ing. Rocco Sauna, datata 20 giugno 1985, e dal ricorso per spoglio proposto dai Ferrera, in data 21 giugno 1985, avanti al Pretore di Gela.
Ora è vero che la concessione edilizia del 16 maggio 1985, assentita agli Scarpinato, non venne comunicata in via diretta ai Ferrera (né, del resto, avrebbe dovuto esserlo).
E’ vero anche, però, che (gli Scarpinato e) il Tar hanno correttamente rilevato che la piena conoscenza del contenuto del titolo edilizio, in capo ai ricorrenti in primo grado, era da considerarsi ricavabile in maniera univoca sia dalla relazione di consulenza tecnica stragiudiziale dell’ing. Rocco Sauna in data 20 giugno 1985, redatta su incarico dei Ferrera (pag. 1 relaz. : “incarico …di descrivere la situazione di fatto di una costruenda cappella funeraria all’interno del cimitero monumentale di Gela”), relazione nella quale viene fatto richiamo esplicito alla concessione a edificare n. 23 del 16 maggio 1985 accordata dal Comune di Gela ai signori Scarpinato e con la quale si prevedeva la costruzione di una cappella funeraria con 16 loculi sopraelevati e 4 loculi interrati; e sia dal ricorso per spoglio, proposto dai Ferrera avanti al Pretore di Gela in data 21 giugno 1985, al quale era allegata la citata relazione tecnica giurata cui si fa riferimento a pag. 2 del ricorso medesimo. Di qui, la ineccepibilità della conclusione alla quale è giunto il Tar in ordine alla irricevibilità, per tardività, del primo ricorso, in quanto notificato solamente il 29 ottobre 1985, vale a dire ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni –60 giorni che nella specie scadevano il 5 ottobre 1985, tenendo conto, si intende, della sospensione feriale dei termini- ex art. 21 della l. n. 1034/71.
3.2. La sentenza del Tar è ugualmente corretta, non meritando le critiche che le sono state rivolte dagli appellanti, anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1195/02 per carenza di interesse.
E infatti, dalla ricostruzione della vicenda nel suo insieme emerge che:
-l’interesse ad agire dei ricorrenti muove dalla asserita contitolarità della concessione d’uso di uno stacco di terreno (di 3 mq.) di area cimiteriale, assentita dal Comune a favore del nonno dei Ferrera, signor Ferrera Nicolò;
-in un primo tempo (v. provvedimento del Comune di Gela prot. n. 24064 del 10 aprile 1997), la concessione edilizia n. 23/85 risultava essere stata adottata in difetto di titolo legittimante, mancando la concessione in uso di suolo cimiteriale idonea a legittimare, appunto, l’utilizzo, da parte dei soggetti richiedenti (gli Scarpinato), dell’area sulla quale doveva insistere la cappella funeraria (quasi inutile rilevare che il “prius” logico era dato dalla concessione dell’area cimiteriale occorrente per la costruzione del manufatto e il “posterius” era dato dal rilascio della concessione edilizia);
-il provvedimento dirigenziale n. 1476 del 5 novembre 2001, di revoca del provvedimento prot. n. 24064 del 10 aprile 1997 con cui era stata annullata in autotutela la concessione edilizia n. 23/1985, e che in concreto ha comportato la reviviscenza della concessione edilizia suddetta, si fonda, come bene ha posto in luce il Tar, proprio sulla determinazione dirigenziale del 22 maggio 2001 –non impugnata dai Ferrera, non assumendo rilievo, in senso contrario, la dizione, generica e di stile, apposta nel ricorso del 2002, secondo la quale erano impugnati anche gli atti conseguenti e susseguenti al provvedimento impugnato (e del resto gli appellanti non negano di avere impugnato soltanto l’atto del 5 novembre 2001)-, determinazione relativa alla concessione, “ora per allora”, agli Scarpinato, dell’area cimiteriale di mq. 12,07, corrispondente all’area di sedime della cappella funeraria dagli stessi già costruita;
-il provvedimento del 22 maggio 2001 ha, in sostanza, da una parte, legittimato –o ri –legittimato- gli Scarpinato ai fini della realizzazione della cappella funeraria; dall’altra, ha comportato il venire meno del titolo di legittimazione (il diritto di sepolcro vantato sul lotto di 3 mq.) in capo ai Ferrera, essendo indiscutibile che il diritto sull’area di 3 mq. , situata sull’area cimiteriale su cui sorge la cappella funeraria costruita dagli Scarpinato costituiva, come ha correttamente rilevato il Tar, l’unico titolo legittimante delle impugnazioni proposte dai Ferrera con i ricorsi “de quibus” (e specialmente, per ciò che qui più interessa, con il secondo);
-detto altrimenti, la determinazione dirigenziale del 22 maggio 2001 si poneva come atto presupposto necessario, che ha reso possibile e doverosa l’adozione della revoca dell’annullamento in autotutela del 1997, con la conseguenza che, venendo in rilievo un presupposto “necessario ed essenziale” (come lo qualifica giustamente il Tar), rispetto al quale il provvedimento dirigenziale del 5 novembre 2001 si poneva come atto consequenziale, l’impugnazione del primo atto era imprescindibile allo scopo di far valere (la legittimazione e) l’interesse a ricorrere. Ciò non è avvenuto, benché i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza dell’atto del 22 maggio 2001, menzionato nelle premesse del provvedimento n. 1476/01.
Di qui, la condivisibile conclusione alla quale è giunto il Tar nel rilevare la “carenza di un interesse giuridicamente protetto dei (Ferrera) alla impugnativa di una concessione edilizia relativa ad un’area cimiteriale concessa dal Comune in uso esclusivo (agli Scarpinato), con provvedimento (la citata determinazione dirigenziale n. 1034 del 22 maggio 2001) da essi non impugnato”.
L’appello va dunque respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituiti né il Comune di Gela, né gli Scarpinato.
Ogni altro motivo o eccezione, di rito o di merito, può essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Pietro Ciani, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)