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Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 203
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2013, proposto da:
Dell’Anno Nicola & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Argenio, con domicilio eletto presso Chiara Argenio Avv. in Salerno, via Zara,32 c/o Avv.Tesauro;
contro
Comune di San Michele di Serino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Renato De Lorenzo, Marco Bubani, con domicilio eletto presso Renato De Lorenzo in Salerno, via F. Manzo N.53 c/o Cassandra;
nei confronti di
Ditta C.G.E. di Cella Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Spagnoletti, con domicilio eletto presso Raffaele Spagnoletti in Salerno, l.go D.Regia,15 c/o Brancaccio, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Minichiello, con domicilio eletto presso Massimiliano Minichiello in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o Brancaccio;
per l’annullamento
determina n.135 del 17.10.2013 con la quale il responsabile del settore tecnico-manutentivo del comune di san michele di serino ha provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di “illuminazione votiva del cimitero comunale per anni dieci”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Michele di Serino in Persona del Sindaco P.T. e di Ditta C.G.E. di Cella Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la manifesta infondatezza del ricorso permette di prescindere sull’eccezione di irricevibilità per omessa notifica all’unione di comuni Hyrpinia mirabilis, nelle qualità di autorità emanante il provvedimento finale, avendo la stessa gestito la gara in forza della previsione di subentro nelle funzioni amministrative del singolo comune componente, di cui all’art. 8, comma 2, n. 11, dello statuto dell’ente associativo;
Ritenuto, infatti, che nelle procedure pubbliche di appalto:
– il giudizio di verifica della congruità di un’offerta apparentemente anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4744);
– in particolare, in sede di presentazione delle giustificazioni sulle offerte anomale, l’impresa può sempre operare modulazioni dell’offerta a suo tempo presentata, con la conseguenza che, mentre resta immodificabile l’offerta economica in quanto tale, possono invece essere modificate ed integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, purché l’offerta risulti nel suo complesso coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI , 2 maggio 2012 n. 2506);
– in sede di presentazione dell’offerta, la ditta aggiudicataria ha applicato i minimi tabellari sul costo del lavoro vigenti al momento di scadenza del relativo termine, sicché non le può essere imputato, come causa di esclusione, il mancato rispetto delle tariffe contenute nel sopravvenuto contratto nazionale di categoria. Legittimamente, pertanto, anche sul divisato punto, la verifica dell’offerta è avvenuta tramite un giudizio complessivo e sintetico di rimuneratività (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451 e Sez. VI 21 luglio 2010 n. 4783);
– in tutti i casi, il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione, sindacabile in via giudiziaria sotto lo stretto profilo della logicità e della congruità dell’istruttoria, senza potersi operare alcuna verifica della congruità dell’offerta presentata e delle singole voci che la compongono (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2012 n. 3850);
Ritenuto sussistere i presupposti per una decisione in forma semplificata;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)