Corte di Cassazione, Sez. III pen., 9 settembre 2020, n. 28669

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 9 settembre 2020, n. 28669

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. III pen., 9 settembre 2020, n. 28669

Si configura reato di deposito incontrollato, per i rifiuti provenienti da lavori edili rinvenuti nel cimitero comunale, escludendone la sussistenza automatica di deposito temporaneo, in quanto questo ricorre solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito, preliminare alla raccolta, ai fini dello smaltimento, per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 metri cubi), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

NORME CORRELATE
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Art. 256
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Artt. 214-216
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Artt. 208-212
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Art. 192

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Bellone Angelo, nato a Capua il 15/8/1956
Marra Raffaele, nato a Capua il 16/10/1975
avverso la sentenza del 7/3/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udita per Bellone Angelo l’avv. Amalia Capalbo, in sostituzione dell’avv. Emilio Russo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 marzo 2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato Raffaele Marra e Angelo Bellone responsabili del reato di cui all’art. 256, commi 1 et 2, d.lgs. 152/2006 (loro ascritto per avere, Marra quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pontelatone, Bellone quale custode, consentito il deposito incontrollato e una gestione illecita di rifiuti nell’ambito della gestione del cimitero di Pontelatone e, segnatamente, consentito, nell’area cimiteriale, il deposito incontrollato di materiali di risulta derivanti da attività di estumulazione, tra cui resti di bare, avanzi di indumenti, imbottiture, lapidi, oggetti di arredo sacro, e da demolizioni edili, tra cui calcinacci, mattoni e tegole, in un quantitativo superiore ai 30 metri cubi; accertato il 9 luglio 2014), condannandoli alle pene di 2.600,00 euro di ammenda Marra e 5.000,00 euro di ammenda Bellone, oltre al pagamento delle spese processuali; con la medesima sentenza il Tribunale ha assolto Antonio Carusone, Sindaco del Comune di Pontelatone, dalla medesima contestazione, per non aver commesso il fatto.
2.Avverso tale sentenza Angelo Bellone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla affermazione della propria responsabilità, cui il Tribunale era pervenuto nonostante i cumuli di rifiuti oggetto della contestazione esistessero sin dal 2011, epoca in cui gli era stata affidata la mansione di custode del cimitero, cosicché il suo concorso nel reato era stato ravvisato esclusivamente per aver omesso di denunciare tale deposito incontrollato, mentre, in realtà, le autorità competenti ne erano già state informate.
Ha, inoltre, lamentato il mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di reato istantaneo consumatosi nel 2011, essendo errata la collocazione della sua consumazione al momento dell’accertamento.
3.Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Raffaele Marra, affidandolo a due motivi.
3.1.In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 256, commi 1 et 2, d.lgs. 152 del 2006, con riferimento alla affermazione della configurabilità del proprio concorso nei reati di deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti, in quanto egli, quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pontelatone, non aveva in custodia il cimitero comunale e non gestiva le pratiche di estumulazione, curate dal comandante dei locali vigili urbani, né aveva poteri od obblighi di vigilanza o controllo su quanto veniva compiuto all’interno del cimitero comunale; non aveva quindi fornito alcun apporto causale alla realizzazione delle condotte contestate, cosicché la affermazione della sua responsabilità in concorso con Bellone (custode del cimitero comunale) era dovuta a una errata applicazione delle norme incriminatrici, essendo stata ravvisata la sua responsabilità in assenza di condotte positive concorrenti nella realizzazione dei reati o della omissione di obblighi di vigilanza.
3.2.In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilità, sottolineando la carenza della motivazione e la contraddittorietà tra la assoluzione del coimputato Carusone (Sindaco del Comune di Pontelatone), a carico del quale non era stato ravvisati obblighi di vigilanza, e la propria condanna, fondata sulla inosservanza di obblighi di vigilanza e controllo, pur non essendo stato informato dal Sindaco dalla segnalazione dallo stesso ricevuta il 20 febbraio 2014 dal Comandante della locale polizia municipale.
Ha prospettato un vizio della motivazione anche a proposito della esclusione della equiparazione tra i rifiuti cimiteriali e quelli domestici, espressamente prevista dall’art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006, e anche riguardo alla qualificabilità come deposito temporaneo del raggruppamento di detti rifiuti, tenuti in sacchi di juta nel luogo della loro produzione, non superiori al limite di 30 cubi (di cui non era stato accertato il superamento) e di cui non era neppure stata accertata l’ultrannualità (requisito per escludere la configurabilità di un deposito temporaneo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto da Angelo Bellone é manifestamente infondato, sia quanto alla doglianza di mancato rilievo della prescrizione, sia quanto alle censure formulate in relazione alla affermazione della sua responsabilità.
Il Tribunale non é, infatti, pervenuto a tale affermazione solamente a causa della omissione da parte del Bellone, custode del cimitero comunale di Pontelatone, della denuncia della esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, bensì a causa della sua veste di custode di tale cimitero comunale, da cui derivava, essendo insito e connaturato in tale incarico, anche l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali (ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di estumulazione) e anche sulla eventuale realizzazione di depositi incontrollati di rifiuti all’interno dell’area del cimitero sottoposta alia sua custodia e vigilanza, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dal ricorrente al riguardo, essendo stata individuata la condotta colpevolmente omissiva correlata alla consumazione del reato.
Anche la censura in ordine al mancato rilievo della prescrizione é manifestamente infondata, essendo stata accertata la prosecuzione della condotta omissiva, causalmente correlata alla realizzazione del suddetto deposito incontrollato di rifiuti, fino al momento dell’accertamento, essendo dovuta a più attività di estumulazione la realizzazione del deposito incontrollato di rifiuti, cosicché correttamente la consumazione del reato é stata collocata cronologicamente al momento di tale accertamento, stante il carattere eventualmente permanente del reato di deposito incontrollato di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, Paglia, Rv. 272632; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 19/02/2015, Cusini, Rv. 262410; Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380) e l’avvenuto accertamento, nel caso di specie, della prosecuzione della attività illecita fino al sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria.
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso a causa della manifesta infondatezza di entrambi profili di censura cui é stato affidato.
3.Anche il ricorso proposto da Raffaele Marra é inammissibile.
3.1.Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti e due relativi, sia pure nella diversa prospettiva della violazione di legge penale e del vizio della motivazione, alla affermazione di responsabilità, cui il Tribunale sarebbe pervenuto omettendo di accertare e indicare l’apporto causale del ricorrente alla realizzazione della condotta contestata, sono manifestamente infondati, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non é pervenuto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato contestatogli solamente a causa della sua veste di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, bensì per la violazione di specifici obblighi di vigilanza, causalmente correlati alla realizzazione del reato contestato, evidenziando che il Marra era responsabile dell’ufficio tecnico comunale, nonché dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, incarichi da cui derivava il dovere non solo di provvedere a svolgere attività amministrative, ma anche di vigilare sul corretto e lecito funzionamento di tali servizi: tanto premesso, il Tribunale ha dunque correttamente richiamato l’orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, in ordine alla configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti a carico del dirigente dei servizi tecnici comunali che non impedisca, pur avendone l’obbligo giuridico, che da una attività svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni (come nel caso in esame, di lavori svolti all’interno di un cimitero comunale da cui derivi la produzione di rifiuti) consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 12356 del 24/02/2005, Rizzo, Rv. 231071), stante l’obbligo di vigilare anche sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della attività soggetta al proprio controllo, trattandosi di obbligo insito nel controllo di legalità dello svolgimento della attività cui sia preposto il funzionario pubblico, la cui omissione è, quindi, causalmente correlata alla realizzazione del deposito incontrollato, realizzato anche in conseguenza della omessa vigilanza del soggetto preposto (nella specie il Marra, responsabile dei servizi cimiteriali e anche di quello di smaltimento dei rifiuti).
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati in ordine alla errata applicazione di disposizioni di legge penale e alla assenza e contradditorietà della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della responsabilità del ricorrente, essendo state chiaramente e logicamente spiegate sia le ragioni della assoluzione del sindaco di Montelapone, che aveva delegato proprio a Marra il settore dello smaltimento dei rifiuti e dei servizi cimiteriali, sia quelle della affermazione di responsabilità del ricorrente, per la sua differente posizione, proprio in ordine agli obblighi di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali e allo smaltimento dei rifiuti, tra cui anche quelli cimiteriali.
3.2.La doglianza in ordine alla erroneità della esclusione di un deposito temporaneo di rifiuti, configurabile in quanto i rifiuti cimiteriali sarebbero stati prodotti da meno di un anno, in quantità inferiore a 30 metri cubi e raggruppati nel luogo di produzione, è inammissibile.
Mediante tale doglianza, infatti, il ricorrente censura un accertamento di fatto, proponendo una rivalutazione degli elementi di prova considerati, che sono stati valutati in modo logico dal Tribunale, che è pervenuto alla esclusione della configurabilità di un deposito temporaneo e alla affermazione della realizzazione di un deposito incontrollato coerentemente con quanto riferito dalla polizia giudiziaria, circa gli esiti del sopralluogo eseguito nel cimitero comunale di Pontelatone il 9 luglio 2014, allorquando venne constatata la realizzazione di lavori di estumulazione di loculi e vennero rinvenuti tre grossi sacchi di juta contenenti i residui derivanti da tale attività e cumuli di macerie edili anch’esse derivanti dalla medesima attività, chiaramente presenti da tempo, tanto da essere coperti di rovi, e superiori, quanto alle macerie edili, che costituivano la parte prevalente, a 30 metri cubi: sulla base di tali emergenze correttamente il Tribunale ha affermato la configurabilità del reato di deposito incontrollato in relazione ai soli rifiuti provenienti da lavori edili rinvenuti nel cimitero comunale, escludendo la sussistenza di un deposito temporaneo in relazione a questi ultimi, in quanto questo ricorre solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 metri cubi), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (v. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965; Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970), deposito temporaneo che invece é stato ravvisato relativamente ai tre sacchi di juta da un metro cubo ciascuno contenenti i rifiuti cimiteriali (in quanto stoccati in sacchi destinati allo smaltimento, inferiori a 30 metri cubi, rinvenuti nel luogo di produzione e di cui era stato organizzato lo smaltimento mediante impresa autorizzata).
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi formulati dal ricorrente, volti a conseguire una riconsiderazione degli elementi disponibili, che sono stati valutati in modo logico dal Tribunale, coerentemente agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza di questa Sezione, escludendo la configurabilità di un deposito temporaneo, di cui non sussistevano i requisiti, e correttamente affermando la realizzazione di un deposito incontrollato, relativamente ai soli rifiuti edili provenienti dalla attività di estumulazione, essendo stato accertato che gli stessi si trovavano depositati da lungo tempo, in quantità superiore a 30 metri cubi, al di fuori della disponibilità del produttore (posto che erano all’interno dell’area del cimitero comunale) e senza alcuna prospettiva di smaltimento.
4.Entrambi i ricorsi deve, dunque, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza delle censure cui sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9/9/2020
Il Presidente (Aceto Aldo)
Il Relatore (Liberati Giovanni)
Il Cancelliere (Luano Marioni)
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020.

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