Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 27 settembre 2012, n. 16430

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 27 settembre 2012, n. 16430

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 27 settembre 2012, n. 16430
Sempreché non risulti una espressa contraria volontà del fondatore del sepolcro – tutti coloro che – come anche i collaterali – sono a lui legati da vincoli di sangue, devono essere ritenuti componenti della famiglia, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile. per cui resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l’esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri co-titolari.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA

Pubblicato il 27/09/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Cassazione
(Sezione Seconda Civile)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13634/06) proposto da:
C. VINCENZA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Salvatore Cammuso del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Acc.to Roberto Zazza in Rona, via Cola di Rienzo n. 28;
ricorrente
contro
C. ROCCO, C. FORTUNA, V. AMALIA e A. CHIARA, quest’ultima in proprio e quale genitrice e legale rappresentante di C. GENNARO, rappresentati e difesi dall’Abb.to Carlo Di Somma del foro di Napoli, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
controricorrenti
e contro
C. MARIA, C. TERESA, Ca. VINCENZA, C. VINCENZA, C. AMELIA o EMILIA, D.C. ANGELA, Ca. GABRIELLA, Ca. MICHELE, Ca. MARIA, gli ultimi nella qualità di eredi di Ca. Francesco:
intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 603 depositata il 3 marzo 2005
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta Carestia, che – in assenza delle parti costituite – ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 e 3 gennaio 1997 Vincenza C. evocava. dinnanzi al Tribunale d Napoli, Teresa, Fortuna, Gennaro e Maria C., nonché Francesco, Rosa e Vincenza Ca. e premesso di essere proprietaria esclusiva, in virtù di atto di divisione per notaio De Majo del 31.1.1983, dei diritti relativi alla cappella funeraria esistente nel cimitero di Marano di Napoli, realizzata dal suo defunto genitore, Luigi C., esponeva che i convenuti avevano abusivamente occupato la predetta cappella, tumulandovi i resti di Antonia C. e di A. Raffaele. (coniuge della prima), entrambi genitori dei Ca., trattenendone le chiavi, per cui chiedeva che venissero condannati al rilascio della cappella, previa rimozione dei predetti.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei soli C:, rimasti contumaci i Ca., il Tribunale adito, espletata istruttoria, rigettava la domanda attorea.
In virtù di appello interposto da Vincenza C., con il quale lamentava l’erroneità della valutazione del concetto di sepolcro familiare operata dal giudice di prime cure, nonché la mancata pronuncia della cessazione della materia del contendere in riferimento ai convenuti Teresa C., Rosa, Vincenzo e Francesco Ca., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza di Rosa Ca., Maria e Fortuna C., rimasti contumaci gli altri appellati, respingeva l’appello.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale esponeva che già il tenore del contratto di cessione del suolo cimiteriale tra il Comune di Marano di Napoli ed il fondatore della cappella, Luigi C., evidenziava che questi aveva voluto espressamente destinare la zona concessagli alla costruzione di una piccola cappella per la sepoltura dell’intero gruppo familiare; di converso, le prove testimoniali invocate dall’appellante conducevano a discordanti affermazioni, a fronte della natura dell’azione intrapresa, che necessitava di rigotr probatorio.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Vincenza C., articolato du quattro motivi, al quale hanno resistito Rocco e Fortuna C., Amalia V. e Chiara A:, quest’ultima in proprio e quale genitrice e legale rappresentante di Gennaro C., con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto e la contraddittorietà della motivazione in riferimento al concetto di famiglia e dei titolari del diritto primario nel sepolcro c.d. familiare, in quanto la corte di merito dopo avere affermato ricorrere nella specie ipotesi di sepolcro familiare non è stata consequenziale nelle conclusioni, per avere riconosciuto il diritto di sepoltura esteso anche ai collaterali e non ai soli discendenti, evidenziandosi l’estrema rigorosità del concetto di sepolcro qualificato dallo stesso fondatore come ereditario. In altri termini, ad avviso della ricorrente nella individuazione del novero dei titolari del diritto di sepolcro, i giudici di merito si sarebbero dovuti attenere al concetto di famiglia in senso ristretto, riguardando i soli discendenti.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme consuetudinarie sul diritto di sepolcro, insistendo nella medesima censura per cui in assenza di una esplicita o implicita volontà del fondatore volta ad individuare chi abbia diritto ad essere inumato nel sepolcro familiare, ci si debba limitare alle prassi circa il concetto di famiglia ai fini del diritto primario di sepolcro, nel senso di ricomprendere il fondatore ed i suoi discendenti legittimi.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli art. 979 e 2697 c.c. in quanto le sorelle ed i fratelli del padre, a fronte di una azione da qualificarsi come actio negatoria servitutis, avrebbero dovuto provare la sussistenza a loro favore di un diritto reale su cosa altrui, dimostrando che in tal senso disponeva la consuetudine ovvero la volontà del fondatore, Ligi C.
Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere i giudici di merito limitato la valutazione delle prove per individuare il carattere del sepolcro, familiare o ereditario, senza però accertare l’estensione della volontà del fondatore, se ricomprendesse i propri collaterali. Né nel senso ampio voluto dai resistenti poteva deporre la inumazione nella cappella di famiglia di Francesco C. e di A. Cristina, perché, l’uno, quale fratello celibe del fondatore, morto prematuramente a causa della sua cagionevole salute, e, l’altra, nipote del fondatore, morta in tenera età, trattandosi di sepolture che per la loro eccezionalità erano state autorizzate per mero spirito di liberalità.
Le censure di cui ai motivi uno, due e quattro – che vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione e complementarietà, vertendo sulla medesima questione della individuazione dei destinatari dello ius sepulchri – sono tutte destituite di fondamento.
La Corte partenopea, invero, dato atto della distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio – distinzione tuttora accolta senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (v., per quest’ultima, più di recente: Cass. 29 gennaio 2007, n. 1789; Cass. 29 settembre 2000, n. 12957; ma già in tal senso: Cass. 27 giugno 1974 n. 1920; Cass. 5 luglio 1979 n. 3851; Cass. 16 febbraio 1988 n. 1672; Cass.29 maggio 1990 n. 5015; Cass. 19 maggio 1995 n. 5547; Cass. 30 maggio 1997, n. 4830; Cass. 8 settembre 1998 n. 8851; Cass. 22 maggio 1999 n. 5020) – ha ritenuto che nel caso di specie si fosse in presenza non di un sepolcro del primo tipo, in cui il diritto alla sepoltura dovesse ritenersi disciplinato dalle regole della successione mortis causa, bensì di un sepolcro familiare, cioè destinato dal suo fondatore, Luigi C., a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi.
Ciò precisato, nella specie la questione che occupa non è il carettere della sepoltura come familiare, ma l’individuazione dei soggetti destinatari di tale diritto.
Per orientamento costante di questa corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.
Orbene, pur non avendo il giudice distrettuale specificato se lo ius sepulchri integrasse anche i collaterali, le critiche formulate dalla ricorrente nn contestano seriamente le argomentazioni poste a fondamento del convincimento che la volontà del fondatore della cappella fosse nel senso di estendere anche ad essi il diritto ad essere sepolti in quel determinato luogo.
Infatti la identificazione dei soggetti titolari del diritto primario di sepolcro, inteso nella sua accezione di diritto ad essere sepolti in quel determinato luogo, che va comunque fatta in base alla volontà, espressa o presunte, del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari, costituisce un giudizio di fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici giuridici (in tal senso, v. Cass. 24 gennaio 1979, n. 532; Cass. 18 febbraio 1977 n. 727).
Sotto questo profilo la sentenza non presta il fianco a rilievi di sorta, avendo correttamente osservato che la volontà del fondatore nel senso di ricomprendere i collaterali emergeva dall’avere Luigi C. consegnato le chiavi della cappella ai fratelli, l’inumazione nella stessa della sorella e del cognato, oltre che dal tenore della istanza per ottenere la concessione.
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione dell’onere probatorio in relazione all’azione esperita, risulta superato dalle considerazioni sopra svolte in ordine ai criteri seguiti dai giudici di merito nell’individuazione del novero dei titolari del diritto di sepolcro. Basti dire che al riguardo il giudice d’appello si è puntualmente uniformato all’insegnamento di questa Suprema Corte, dal quale non v’è ragione qui di discostarsi, secondo cui nella cerchia dei familiari del fondatore, aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, devono farsi rientrare, stante il significato semantico della parola “famiglia”, purché non risulti una espressa volontà contraria del fondatore stesso, tutti coloro che – come anche i collaterali – sono a lui legati da vincoli di sangue, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni titolari soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l’esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari (così Cass. 27 gennaio 1986 n. 519).
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 maggio 2012.
IL PRESIDENTE (Roberto Michele Triola)
L’ESTENSORE (Milena Falaschi)

Written by:

Sereno Scolaro

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