Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8892

Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8892

Pubblicato il 19/10/2022
N. 08892/2022REG.PROV.COLL.
N. 02667/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2016, proposto da
Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Scolavino, Domenico Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso lo studio Dorina Furno in Roma, viale dei Colli Portuensi 187;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 04397/2015, resa tra le parti, demolizione opere e ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Scolavino ed Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 4397 del 205 del Tar Campania, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 10/EA, prat. n. 28/2012, datata 19 novembre 2012, notificata in data 8 gennaio 2013, con la quale il Dirigente del 5° Dipartimento – Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Torre Annunziata aveva ordinato ad Eduardo Corcione, quale Commissario Straordinario dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, nella qualità di proprietario e committente, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle opere edilizie abusive accertate in Torre Annunziata, alla Via Largo Cimitero, n. 1, nonché degli atti connessi.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando ed in procedendo, violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., del dPR 380 del 2001 anche in relazione agli artt. 94 ss dPR n. 285 del 1990, nonché diversi profili di eccesso di potere, per mancata considerazione della prevalente disciplina di polizia mortuaria rispetto a quella meramente urbanistico edilizia, violazione del regolamento di polizia mortuaria ed incompetenza del dirigente dell’ufficio tecnico;
– analoghi vizi sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi che evidenziano l’affidamento della parte appellante.
La parte comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordine di demolizione di cui alla narrativa in fatto, respinta dalla sentenza di prime cure qui impugnata, e si concentra sulla qualificazione delle opere in contestazione e sulla conseguente disciplina applicabile.
2. In linea di fatto la fattispecie non appare controversa, quantomeno in ordine alla consistenza ed alla collocazione dei manufatti in contestazione. Piuttosto, da dirimere è la questione giuridica di fondo, così come riproposta in sede di appello, in merito alla qualificazione dei manufatti in questione ed alle relative conseguenze rispetto alla legittimità o meno dei provvedimenti sanzionatori edilizi impugnati.
2.1 Sul versante fattuale la confraternita odierna appellante risulta aver acquistato nel 1960 una ulteriore zona di terreno per aggregarla a quella che già possedeva nel cimitero locale; tale zona risultava ora occupata da un manufatto cimiteriale di sua proprietà di più recente edificazione, costituito da due livelli fuori terra ed un piano ammezzato e confinante sul lato nord con un manufatto circostante alla cappella cimiteriale di sua proprietà, a sud con dei beni dell’Arciconfraternita dei Santi Agostino e Monica, ad est con le Strade Ferrate Secondarie Meridionali, ad ovest con un viale di disimpegno dell’area cimiteriale comunale; il piano terra è costituito da fosse d’interro e i muri d’ambito sono adibiti a nicchiai, oltre ad una serie di cappelle gentilizie ed edicole funerarie edificate fra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento.
All’esito di un sopralluogo effettuato in data 12 agosto 2012 da pubblici ufficiali comunali presso il complesso cimiteriale di proprietà dell’Arciconfraternita, il manufatto di più recente edificazione veniva sottoposto a sequestro in quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo.
2.2 All’esito del procedimento sanzionatorio conseguentemente avviato, il provvedimento impugnato in via principale in prime cure accertava la natura e la consistenza dei lavori abusivi in corso per come segue: “internamente all’Arciconfraternita alla destra dell’ingresso denominata “Ala Sud”; il secondo piano, risulta essere realizzato senza alcun titolo abilitativo. Occupante una superficie complessiva di circa 830 mq. composto da strutture in cemento armato e tompagnature in laterizio intonacato. All’interno della nuova volumetria sono stati realizzati circa 500 loculi. Al piano terra si è riscontrato una serie di opere edili riguardanti le orditure strutturali, in particolare si è accertato il ringrosso delle sezioni del filare di pilastri e travi del primo ordine, più ingrosso del secondo ordine di pilastri, mediante l’utilizzo di cls armato. Al primo piano si è rilevato la chiusura sul pavimento di n. 6 lucernai mediante travetti in calcestruzzo e laterizi. Si è altresì notato tra il primo e il secondo piano la presenza di ulteriore solaio sovrapposto a quello preesistente”.
3. Sul versante di diritto, anche le censure di appello si muovono, nel ribadire le deduzioni di primo grado e nel criticare le argomentazioni contrarie svolte dal Tar, nella direzione – in primo luogo – della necessaria applicazione della disciplina di polizia mortuaria in luogo di quella edilizio urbanistica; anche le restanti censure, in merito alla legittimità del regolamento locale ed alla competenza dirigenziale, si dirigono lungo la stessa conseguente direttrice, avente come presupposto l’inapplicabilità della disciplina edilizio urbanistica.
3.1 In generale, ogni trasformazione del territorio è soggetta alla disciplina edilizia, tanto che anche le edificazioni in fascia di rispetto – la cui individuazione è connessa in primo luogo anche alla salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura, nei termini evocati da parte appellante – sono sanzionate dalla disciplina edilizia, anche in termini di esclusione dalla relativa condonabilità (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 15/10/2018, n. 5911).
3.2 Sempre in generale, lo ius sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante l’edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 26/09/2014, n. 4841). Ciò non esclude che, a monte, l’individuazione dell’area – in termini urbanistici – e la relativa trasformazione attraverso l’edificazione – in termini edilizi – sia soggetta al necessario rispetto delle rispettive previsioni, con il rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzativi.
3.3 Invero, anche volendo attribuire prioritaria rilevanza alla disciplina di polizia mortuaria, nel caso di specie resta di fondo l’abusività delle opere, non risultando le opere assentite da alcun titolo; e l’obbligo di approvazione preliminare del progetto di trasformazione del territorio cimiteriale, imposto dalla stessa disciplina settoriale invocata, non può che avere conseguenze sanzionatorie in caso di abusiva realizzazione; in proposito, in assenza di diversa disciplina, non può che trovare applicazione il principio generale di cui alla disciplina edilizia, anzi, a maggior ragione, a fronte della pluralità di interessi pubblici rilevanti in relazione alle peculiari aree in questione (esigenze di natura igienico-sanitaria, salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura, mantenimento di controllo circa la possibile espansione della struttura cimiteriale).
3.4 In proposito, assume rilievo altresì la disciplina di polizia mortuaria, correttamente invocata dal Comune, che all’art. 42 del regolamento applicato – in termini del tutto coerenti all’ordinamento ed alle considerazioni sin qui svolte, espressamente prevede che “i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati in maniera conforme alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia ed ambientale”.
4. Sulla scorta di tali considerazioni l’appello ed i relativi motivi appaiono infondati, anche quelli concernenti la violazione del regolamento di polizia mortuaria e la presunta incompetenza del dirigente, in quanto tutti basati sul non accolto presupposto della irrilevanza della disciplina urbanistico edilizia.
Sussistono giusti motivi stante la natura delle opere coinvolte, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Alessandro Maggio, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Davide Ponte)
IL PRESIDENTE (Andrea Pannone)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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