Massima
Testo
Riferimenti: Cons. Stato, Sez. V, 2/3/1999, n. 223
Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5215
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7743/2001 proposto dalla Encoser S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Persello e Guido Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Pacuvio n. 34;
CONTRO
Il Comune di Musile di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Rizzi e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
E NEI CONFRONTI DI
Costruzioni Tomasella s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Chiapparelli e Antonio Maccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Alberico II n35;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 1288/01 in data 23.5/25.5.2001;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Musile di Piave e della Costruzioni Tomasella s.n.c.;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2002, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi i procuratori delle parti, avv.ti Manzi ed E. Romanelli su delega dell’avv. G. Romanelli;
Visto il dispositivo di sentenza n. 171 pubblicato il 27.3.02;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata, resa in forma semplificata, veniva respinto il ricorso, proposto dalla società odierna appellante dinanzi al T.A.R. per il Veneto, diretto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata dei lavori di costruzione di due nuovi corpi per loculi nel cimitero di Musile di Piave.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Encoser S.r.l. riproponendo il motivo di ricorso disatteso con la sentenza impugnata, della quale domandava l’annullamento.
Resistevano il Comune di Musile di Piave e la Costruzioni Tomasella s.n.c., contestando la fondatezza dell’impugnazione e domandandone la reiezione.
Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 28 agosto 2001 veniva respinta l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Le parti controvertono sulla legittimità dell’aggiudicazione alla Costruzioni Tomasella s.n.c. dell’appalto per la realizzazione di lavori nel cimitero comunale di Musile di Piave.
Con il ricorso in primo grado la Encoser S.r.l. aveva impugnato gli atti della predetta procedura selettiva sostenendo che le offerte consegnate a mano l’ultimo giorno avrebbero dovuto essere escluse, in quanto asseritamente presentate in violazione del punto n. 7 del bando di gara e del disciplinare da quello richiamato, e che, se la Commissione avesse provveduto alla doverosa esclusione delle anzidette offerte, essa ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto. Deduceva, inoltre, la ricorrente che il differimento del termine di presentazione delle offerte comunicato dall’Amministrazione con nota in data 22.1.2001 non poteva ritenersi idoneo a modificare le prescrizioni dettate nel regolamento di gara in ordine alle modalità di presentazione delle offerte.
Il T.A.R. del Veneto, con sentenza succintamente motivata, ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.
Con il presente appello la Encoser S.r.l. ripropone l’unico motivo, sopra illustrato, dedotto con il ricorso originario.
2. – Il ricorso è infondato e va respinto.
L’appello risulta, infatti, unicamente basato sull’erroneo assunto del divieto di consegna a mano delle offerte nell’ultimo giorno stabilito nel bando di gara al 25 gennaio 2001 e successivamente prorogato dal Comune, con nota del 22 gennaio, 2001 all’1 febbraio 2001.
La ricorrente deduce il predetto divieto dalla formulazione letterale del disciplinare di gara, espressamente richiamato dal punto n. 7 del bando di gara, là dove consente ai concorrenti “…la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio…”. Secondo la prospettazione difensiva dell’appellante, la citata prescrizione andrebbe intesa nel senso di escludere la facoltà della consegna a mano dei plichi nell’ultimo giorno indicato nel bando, e poi differito con la comunicazione ricordata.
Sennonché, a ben vedere, la lettura proposta dalla ricorrente risulta confliggente proprio con il dato testuale della relativa clausola del disciplinare. Il computo a ritroso dei tre giorni nei quali risulta ammessa la consegna a mano va, infatti, compiuto, per esplicita indicazione della clausola in esame, con riferimento al termine perentorio (rectius alla sua scadenza) stabilito nel bando. Posto, pertanto, che l’anzidetto termine risulta fissato, per effetto della proroga menzionata, alle ore 12,00 dell’1.2.2001, deve ritenersi ammessa la consegna a mano delle offerte entro i tre giorni, calcolati a ritroso dal momento sopra indicato, che precedono la predetta scadenza e, quindi, fino alla consumazione del termine perentorio. Posto, pertanto, che dal dato letterale esaminato non solo non si ricava l’esclusione della facoltà della consegna a mano nell’ultimo giorno ma si evince, al contrario, l’ammissione della predetta modalità di presentazione dei plichi fino alla scadenza (ore 12,00 dell’1.2.2001) del termine perentorio stabilito nel bando, e successivamente differito, si deve concludere per la correttezza dell’ammissione alla gara delle offerte, presentate a mano l’ultimo giorno, contestate dalla ricorrente e, quindi, per l’infondatezza del ricorso.
Quand’anche, tuttavia, dovesse ritenersi ambigua e variamente interpretabile la prescrizione del disciplinare di gara relativa alle modalità di presentazione delle offerte, ferma restando l’inconfigurabilità della sua natura univoca nel senso preteso dalla ricorrente, si preverrebbe alla medesima conclusione. In ossequio, infatti, ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n. 223) qui condiviso, le prescrizioni del bando equivoche e che diano adito a dubbi interpretativi vanno interpretate nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla gara e di realizzare, così, il relativo, e preminente, interesse pubblico. In applicazione del principio appena illustrato, pertanto, anche ritenendo ambigua la clausola considerata, si deve giudicare legittima l’ammissione delle offerte consegnate a mano l’ultimo giorno.
3. – Per le suesposte considerazioni, va, quindi, respinto l’appello.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e condanna la società appellante a rifondere in favore delle controparti le spese processuali che liquida in Euro 2.000 (duemila) in favore di ciascuna;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2002, con l’intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE – Presidente
CORRADO ALLEGRETT – Consigliere
GOFFREDO ZACCARDI – Consigliere
ANIELLO CERRETO – Consigliere
CARLO DEODATO – Consigliere Estensore