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Massima
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Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2000, n. 5282
Alla luce del principio di libertà dell’iniziativa economica privata ex art. 41 cost. e 24, l. 11 giugno 1971 n. 426, il comune non ha alcuna potestà discrezionale in ordine al rilascio della licenza di commercio per articoli funerari, trattandosi di un’attività non ritenuta contingentabile dal legislatore, né assimilabile a queste ultime (essendo il relativo elenco di stretta interpretazione) neppure in relazione al pericolo di un’eccessiva espansione della rete distributiva nello specifico settore, argomento, questo, inutilizzabile per giustificare, in assenza d’un evidente dato testuale favorevole, forme di limitazione nel rilascio di tali licenze.