TAR Veneto, Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 325

Norme correlate:
Art 28 Legge n. 166/2002
Art 338  Regio Decreto n. 1265/1934

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 325
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio Rovis Presidente f.f. relatore, Riccardo Savoia Consigliere, Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 500/94, proposto da ANDRETTA LUIGINO, ANDRETTA ADRIANO e ANDRETTA ERMENEGILDO, rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Costa, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Paolo Rossini ed Alessandra Montobbio, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
PER
l’annullamento del provvedimento sindacale di diniego di concessione edilizia in sanatoria per ampliamento di fabbricato residenziale ricadente in zona di rispetto cimiteriale.
Visto il ricorso, notificato l’1.2.1994 e depositato presso la Segreteria il 9.2.1994, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 29.9.1994;
Vista la memoria 11.1.2008 del Comune;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 gennaio 2008 – relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis – i procuratori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, proprietario di un immobile ad uso residenziale sito in zona di rispetto cimiteriale, lamenta l’illegittimità (per essere il vincolo cimiteriale derogabile, per inapplicabilità dell’art. 57 del DPR n. 285/90, per comportamento discriminatorio e per omessa acquisizione del parere della commissione edilizia) del mancato rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex lege n. 47/85, inerente ad opere di ristrutturazione ed ampliamento eseguite sull’immobile stesso.
Resiste in giudizio l’intimato Comune di Padova opponendo l’infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, chiede la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 24.1.2008.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere, quanto al vincolo cimiteriale, che la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (giurisprudenza pacifica: cfr., da ultimo, CdS, V, 3.5.2007 n. 1933; IV, 12.3.2007 n. 1185).
Si consideri ancora che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi (cfr. T.A.R. Milano, II, 6 ottobre 1993 n. 551).
Infine, che lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. Stato, V, 3.5.2007 n. 1934).
In relazione all’asserita inapplicabilità del disposto contenuto nell’art. 57, III comma del DPR n. 285/90, va osservato come tale norma – peraltro abrogata dall’art. 28, II comma della legge n. 166/02 – sia invece applicabile al caso di specie in quanto vigente al momento della decisione della domanda di sanatoria: in ogni caso, sia la disciplina vigente all’epoca dei realizzati abusi, sia quella attualmente vigente, consente di realizzare, all’interno della fascia di 200 metri dal perimetro cimiteriale, solo interventi di recupero, di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo dell’edificato esistente, ovvero interventi di ampliamento funzionali all’utilizzo dell’edificio nei limiti del 10% dell’esistente.
Orbene, l’immobile di proprietà del ricorrente si trova a 36 metri dalla cinta muraria del cimitero, ridottisi a 9 metri a seguito della realizzazione dell’ampliamento di cui è causa, ampliamento che eccede la richiamata, consentita misura percentuale.
Quanto, poi, alla lamentata disparità di trattamento, deve osservarsi che un comportamento illegittimo eventualmente tenuto dalla P.A. nei confronti di altri soggetti non può in alcun modo costituire utile paradigma ai fini della configurabilità della figura sintomatica dell’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Infine, quanto all’asserita mancanza del parere della commissione edilizia, va osservato che il diniego di sanatoria di opere realizzate in zona assoggettata a vincolo non necessita di previa acquisizione del parere della CEC, sia perché l’art. 35 della legge
n. 47/85 non ne prevede l’acquisizione, sia perché nella procedura di sanatoria non v’è spazio per pareri di conformità a regole edilizie ed urbanistiche, atteso che la sanatoria presuppone proprio che tali regole siano state infrante, sia, infine, perché il parere negativo dell’ente preposto alla tutela del vincolo è vincolante ai sensi dell’art. 32, I comma della legge n. 47/85.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2008.

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