Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 20 febbraio 2008, n. 1561

Norme correlate:
Art 69 Decreto Presidente Repubblica n. 115/2002

Testo completo:
Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 20 febbraio 2008, n. 1561
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda-bis, composto da:
Italo VOLPE – Presidente – Estensore
Solveig COGLIANI – Consigliere
Mariangela CAMINITI – Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7198 del 2002 proposto da Colli di Anguillara-Colan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo, Marco Giuliani e Paolo Minervini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Augusto Imperatore, 22;
contro
il Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lima, 15;
per l’accertamento
– in via principale, del diritto della società ricorrente all’indennizzo spettante in caso di revoca della concessione ai sensi dell’art. 24 della convenzione accessiva alla concessione e conseguente condanna al pagamento delle somme ritenute dovute a detto titolo;
– in via subordinata, della risoluzione della detta convenzione per inadempimento contrattuale imputabile al Comune con il risarcimento dei danni conseguenti e la condanna al pagamento delle somme ritenute dovute a tale titolo;
– in via ulteriormente subordinata, del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. a titolo di responsabilità precontrattuale, e conseguente condanna al pagamento delle somme ritenute dovute a detto titolo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa, ed in particolare la sentenza non definitiva di questo Tribunale resa inter partes in data 13 aprile 2007, n. 3222, nonché la consulenza tecnica d’ufficio conseguentemente redatta in data 30 novembre 2007;
Udita alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 la relazione del Presidente, Consigliere dott. Italo Volpe, e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Questo Tribunale, riassunte, come in epigrafe trascritte, le conclusioni formulate dalla Colli di Anguillara-Colan s.r.l. (di seguito, per brevità, “Colan”) con il ricorso introduttivo del giudizio, da essa proposto nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia, ha già reso una sentenza parziale fra le parti con decisone n. 3222 del 13 aprile del 2007.
1.1. Questi i capisaldi della decisione:
– il Comune, con deliberazione n. 33 dell’8 luglio 1993, ha revocato la sua precedente deliberazione n. 88 del 16 marzo 1990 con la quale alla Colli di Anguillara s.p.a. (poi trasformatasi in Colan) era stata affidata la concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto cimiteriale comunale (impianto la cui progettazione di massima, già conferita con deliberazione comunale n. 157 del 14 giugno 1986, era stata quindi approvata dal Comune con deliberazione n. 56 del 10 aprile 1987); – la revoca della concessione non ha tuttavia destituito di validità ed efficacia l’art. 24 della convenzione accessiva alla concessione, del seguente letterale tenore ‘Il Concedente può, in qualsiasi momento, procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. L’atto di revoca deve contenere una puntuale motivazione circa le ragioni per cui il soddisfacimento del pubblico interesse comporta la revoca della concessione. In caso di revoca della concessione l’indennizzo dovuto al concessionario sarà commisurato a tanti cinquantesimi del valore dell’opera per quanti sono gli anni o le frazioni di anno, superiori a sei mesi, mancanti alla scadenza della concessione.’;
– quanto alla durata della concessione, disponeva l’art. 3 della convenzione che ‘La (…) concessione ha durata di tre anni per la realizzazione e consegna delle opere nella immediata disponibilità del Comune, e di non oltre 25 anni [per la gestione], sempre decorrenti dall’ultimazione della realizzazione dell’opera (…)’;
– quanto alla ricorrenza dei presupposti applicativi del citato art. 24 della convenzione di concessione ‘Deve (…) ritenersi che il Comune, preso atto delle (…) difficoltà, idonee ad integrare le circostanze sopravvenute di cui all’art. 24 [della convenzione], abbia mutato avviso in ordine alla volontà effettiva di realizzazione dell’opera in questione. (…) pertanto, il Comune, alla luce di un suo successivo mutamento di avviso, ha cercato di imputare alla società ricorrente una presunta impossibilità di realizzazione dell’opera che, nei fatti, è risultata non sussistere in concreto, trattandosi, appunto, di una mera difficoltà, e, comunque, non imputabile alla società stessa.’;
– il Comune, giacchè unico responsabile della revoca della concessione, doveva essere conseguentemente tenuto al pagamento a Colan dell’indennizzo previsto dall’art. 24 della convenzione di concessione.
1.2. La sentenza n. 3222 del 2007 ha inoltre statuito che:
– per la commisurazione concreta dell’indennizzo dovuto ‘il valore dell’opera, ai fini della sua determinazione, non necessita della (…) effettiva realizzazione della stessa, potendosi ricavare detto valore facendo riferimento alla consistenza del complesso cimiteriale come determinata dall’amministrazione in sede di progetto di massima’; – ‘il parametro di riferimento ai fini della determinazione della misura dell’indennizzo è proprio quello del valore dell’opera cimiteriale oggetto della concessione sulla base del prezzo di vendita dei posti previsti nel progetto di massima, detratti quelli di cui era prevista la cessione gratuita al Comune, nonchè degli utili ricavabili dall’esercizio dell’attività imprenditoriale del servizio cimiteriale.
Poichè l’opera non è stata realizzata, dall’ammontare come in precedenza definito devono, tuttavia, essere detratti i costi complessivi (quantificati in base ai prezzi correnti nel periodo) che la società avrebbe dovuto sostenere ai fini della sua concreta realizzazione ed aggiunti i costi effettivamente sostenuti per l’attività di progettazione definitiva/esecutiva.
L’opera da considerarsi ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo è ovviamente l’opera come prevista in sede di disciplinare, e quindi nel progetto di massima approvato dal Comune, con deliberazione n. 56 del 10.4.1987 ossia con riferimento specifico al numero ed alla tipologia di posti ivi indicati; non assume, infatti, alcuna rilevanza, ai fini che interessano, le trattative svoltesi tra le parti ai fini di un ridimensionamento dell’opera stessa.’.
1.2.1. Con la decisione citata il Tribunale poi, ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore dell’opera, alla luce, peraltro, dei criteri pure sopra ricordati, ha quindi:
– così formulato il quesito da porre al c.t.u.: ‘sulla base dei criteri suindicati e previo esame degli atti del giudizio nonchè della ulteriore documentazione che potrà essere richiesta e fornita dalle parti, quale sia, in applicazione dell’art. 24, ultimo comma, della convenzione, il valore dell’opera affidata in concessione alla soc. ricorrente con deliberazione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia n. 88 del 16.3.1990’;
– nominato il c.t.u. nella persona del dott. Roberto De Marco;
– assegnato al consulente, per il deposito della c.t.u., termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, rinviando le parti per l’ulteriore trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 22 novembre 2007.
1.2.2. Il termine finale per il deposito della consulenza tecnica, su richiesta del c.t.u., è stato poi rideterminato, con ordinanza collegiale n. 4695 del 12 ottobre 2007, alla data del 30 novembre 2007, nella quale il consulente ha effettivamente depositato il proprio elaborato, corredato dall’istanza di liquidazione del compenso.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica di discussione del 7 febbraio 2008 ed ivi trattenuta definitivamente in decisione.
2. Sulla scorta di quanto precede si può dunque sinteticamente riepilogare che, a fronte dei petita alternativi, articolati in via gradata da parte ricorrente col ricorso introduttivo, costituiti da richiesta di:
a) accertamento del diritto all’indennizzo spettante in caso di revoca della concessione, ai sensi dell’art. 24 della convenzione ad essa accessiva, e conseguente condanna del Comune concedente al pagamento delle somme ritenute dovute a detto titolo (domanda coerente, in altri termini, con un’azione ex contracto);
b) dichiarazione della risoluzione della detta convenzione per inadempimento contrattuale imputabile al Comune, con il risarcimento dei danni conseguenti e la condanna del Comune al pagamento delle somme ritenute dovute a tale titolo (richiesta coerente con una tipica domanda di risoluzione contrattuale);
c) accertamento e dichiarazione di una responsabilità extracontrattuale del Comune, nonché del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. a titolo di responsabilità precontrattuale, e conseguente condanna del Comune al pagamento delle somme ritenute dovute a detto titolo (domanda coerente con un’azione aquiliana);
il Tribunale ha senz’altro accolto la prima di tali domande, decidendo con la sentenza parziale n. 3222 del 2007 in ordine all’an ed al quid debeatur e rinviando al prosieguo del giudizio – e pertanto alla presente sede – la sola determinazione del quantum debeatur.
Questa precisazione è fondamentale per circoscrivere l’ambito dell’odierno thema decidendum ed i limiti che si pongono alla relativa decisione.
2.1. Al riguardo, tuttavia, si rendono ancora necessarie le seguenti osservazioni.
La sentenza n. 3222 del 2007 ha già individuato puntualmente (qualificandole “parametri di riferimento” – v. pgg. 34-35 della decisione) le componenti che devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’indennizzo che spetta alla ricorrente.
Si tratta, in particolare:
a) del ‘valore dell’opera cimiteriale’ oggetto di concessione, da ricostruire ‘sulla base del prezzo di vendita dei posti previsti nel progetto di massima, detratti quelli di cui era prevista la cessione gratuita al Comune’;
b) degli ‘utili ricavabili dall’esercizio dell’attività imprenditoriale del servizio cimiteriale’;
c) dei ‘costi complessivi (quantificati in base ai prezzi correnti nel periodo) che la società avrebbe dovuto sostenere ai fini della sua [i.e., dell’opera] concreta realizzazione’;
d) dei ‘costi effettivamente sostenuti [dalla concessionaria] per l’attività di progettazione definitiva/esecutiva [dell’opera]’.
2.2. La sentenza n. 3222 del 2007 ha anche formulato, a mò di corollario, le seguenti precisazioni:
a) il numero dei posti nel cimitero, da assumere ai fini dei calcoli necessari, è quello emergente dal progetto di massima approvato dal Comune resistente con deliberazione n. 56 del 10 aprile 1987 (v. pg. 35 della decisione);
b) per la determinazione del numero degli anni di durata della concessione, la cui definizione è essenziale per il computo dell’indennizzo, ai sensi del terzo periodo dell’art. 24 della convenzione di concessione, occorre tenere conto – trattandosi di una “unica concessione” – sia del periodo di realizzazione dell’impianto cimiteriale (tre anni) sia del periodo di sua successiva gestione (25 anni) (v. pgg. 29-33 della decisione);
c) ‘L’art. 24 [della convenzione di concessione] (…) è una pattuizione contenente una clausola dotata di propria autonomia causale e negoziale rispetto al disciplinare di concessione e di cui fa parte integrante, prevedendo e disciplinando espressamente proprio una delle ipotesi di interruzione del rapporto concessorio nonché gli effetti patrimoniali derivanti dalla detta cessazione del rapporto concessorio (…) nella parte in cui prevede la debenza dell’indennizzo con determinazione preventiva dei criteri di calcolo del relativo ammontare’ (v. pgg. 29-30 della decisione).
3. Si rende ora necessaria una considerazione in punto di fatto, non espressamente contenuta nella sentenza n. 3222 del 2007.
La convenzione accessiva alla concessione è stata stipulata fra il Comune di Anguillara Sabazia e Colan in data 11 giugno 1990.
La realizzazione dell’opera non è mai stata avviata.
E’ tuttavia necessario ricostruire presuntivamente il verosimile dies a quo di tale realizzazione, e ciò per stabilire quando sarebbero teoricamente spirati i due termini (tre anni + venticinque anni) interni all’unica concessione.
E’ plausibile ipotizzare che Colan avrebbe incominciato a realizzare l’opera a decorrere dal 1° luglio 1990.
Ciò significa che il completamento della fase costruttiva si sarebbe avuto entro il 1° luglio 1993.
Dalla data di completamento dei lavori (v. art. 3, quinto comma, primo periodo, della convenzione di concessione) sarebbe poi decorso il periodo di gestione dell’opera in concessione.
La gestione sarebbe perciò teoricamente scaduta (unitamente alla concessione) in data 1° luglio 2018.
La revoca della concessione da parte di Anguillara Sabazia deve essere fatta risalire alla deliberazione comunale n. 33 dell’8 luglio 1993.
Si può dunque ricostruire che, al momento della revoca, a Colan sarebbero residuati, dell’intera concessione, proprio i venticinque anni di gestione dell’opera.
Ciò posto, alla luce dell’art. 24 della convenzione di concessione (che, si rammenta, áncora l’indennizzo dovuto al concessionario a tanti cinquantesimi del valore dell’opera quanti sono gli anni o le “frazioni di anno, superiori a sei mesi”, mancanti alla scadenza della concessione) ed ai fini della sua applicazione, non è errato assumere – come ha fatto il c.t.u. – la fine dell’anno 2017 come termine ultimo per alcuni dei calcoli occorrenti alla ricostruzione di quanto dovuto dal Comune di Anguillara Sabazia a Colan.
Appare altresì corretto che il c.t.u. abbia analizzato i dati del periodo 1993-1995 per risalire ai presumibili prezzi di cessione dei posti cimiteriali: in quel torno di tempo invero, e non prima, Colan avrebbe verosimilmente iniziato a collocare sul mercato i posti cimiteriali realizzati.
4. Ciò detto, occorre procedere all’analisi dei risultati del lavoro del consulente tecnico d’ufficio, onde estrarre fra essi quelli che il Collegio ritiene appropriati ai fini della decisione della presente fase del giudizio.
4.1. Risulta in primo luogo corretta la ricostruzione numerica dei posti cimiteriali che Colan avrebbe potuto gestire, al netto dei posti che, per convenzione, essa avrebbe dovuto mettere gratuitamente a disposizione del Comune.
Questi i risultati:
– 17.000 colombari;
– 480 posti in cappelle;
– 40 posti per cremazione;
per un totale di 17.520 posti (v. pg. 32 della c.t.u.).
5. Per ciò che concerne i colombari, il consulente, approcciando il tema della ricostruzione del loro valore-prezzo presuntivo (v. pg. 32 e ss. della c.t.u.), stima in 1.700.000~2.000.000 di lire la plausibile oscillazione, negli anni 1993-1995, del prezzo di cessione di ciascun posto, “indipendentemente dall’altezza del posto di sepoltura”.
Tuttavia il c.t.u. assume poi – senza una specifica motivazione – in lire 2.000.000 (ossia nel valore più elevato dei due sopra riportati; v. pg. 40, in fine, della c.t.u.) il prezzo unitario di cessione di un posto di sepoltura della categoria in considerazione.
A questo riguardo il Collegio ritiene invece più appropriato – tenuto conto della prudenza nelle stime che s’impone in un caso quale quello in esame, nel quale il concessionario neppure ha avviato la realizzazione dell’intervento – operare una media dei valori in questione, e stabilire perciò in lire 1.850.000 [(1.700.000 + 2.000.000) / 2], pari ad euro 955,44, il valore-prezzo unitario del posto di sepoltura.
5.1. Correttamente il c.t.u. osserva che i posti in discorso si sarebbero potuti cedere per sepolture di persone non residenti nel Comune di Anguillara Sabazia (in ciò, del resto, una delle ragioni fondamentali della pianificazione del nuovo impianto cimiteriale in Anguillara Sabazia, altrimenti del tutto inutile – nelle dimensioni effettivamente ideate – tenuto conto della bassissima domanda di posti cimiteriali all’interno del solo “mercato” comunale; v. pgg. 37 e 38 della c.t.u.).
E ragionevolmente il consulente presume che Colan avrebbe tentato di approfittare del fatto che Anguillara Sabazia consentisse la cessione di sepolture a non residenti, a differenza di quanto praticato in un’ampia cinta di territori comunali vicini, per realizzare una conveniente “politica dei prezzi”, ossia per pretendere aumenti su quello che sarebbe potuto essere il valore-prezzo di una sepoltura ceduta ad un residente di Anguillara Sabazia.
Non persuade però, nel lavoro del consulente (v. pgg. 38-40 della c.t.u.), il metodo utilizzato per ricostruire il presumibile “ricarico” che Colan avrebbe potuto realisticamente conseguire.
Il consulente, infatti, ha sì individuato una serie di Comuni in cui si effettua la cessione di posti cimiteriali a non residenti – e ciò al fine di rilevare una plausibile base statistica degli incrementi percentuali medi dei prezzi unitari di cessione – ma, osserva il Collegio, questi Comuni sono stati tutti individuati nel Nord del Paese; neanche uno nel Centro e, soprattutto, nel Sud (v. pg. 40 della c.t.u.).
Conseguentemente, non persuasiva appare la conclusione raggiunta, ossia che Colan avrebbe potuto praticare aumenti contenuti fra + 50% e + 166% (v. pg. 39 della c.t.u.). Una conclusione non mitigata dal fatto che il consulente abbia poi assunto, per i propri calcoli, esclusivamente la percentuale più bassa.
Al riguardo, il Collegio reputa ragionevole riconoscere, equitativamente, una percentuale di aumento del valore-prezzo pari a non oltre + 10%, e ciò per le seguenti ragioni:
a) notoriamente, il tenore di vita del Nord del Paese è sensibilmente superiore a quello della restante parte del Territorio (specie Sud ed Isole) e questo si riflette sui prezzi di mercato, non esclusi quelli di cessione delle edificazioni cimiteriali;
b) è del tutto aprioristico supporre che Colan potesse praticare prezzi unitari di cessione sensibilmente superiori alla media di quelli unitari praticati nel bacino territoriale vicino a quello di Anguillara Sabazia fin da subito dopo il completamento della realizzazione del nuovo impianto cimiteriale. Notoriamente, infatti, un tale “politica dei prezzi” può essere innescata da coloro che gestiscono l’offerta solo dopo che si stabilizza un apprezzabile trend di crescita della domanda. E nel caso di specie mancano elementi di prova, nel lavoro del consulente e nelle produzioni di parte ricorrente, sia in ordine al fatto che ci sarebbe stata una domanda apprezzabilmente stabile di posti cimiteriali da parte di non residenti in Anguillara Sabazia sia in ordine al momento a partire dal quale questa domanda stabile si sarebbe iniziata ad avvertire;
c) è altresì aprioristico immaginare, come sostanzialmente fatto dal c.t.u. – specie a fronte di un impianto cimiteriale mai realizzato -, che Colan avrebbe potuto cedere proprio tutti i posti del nuovo impianto. Del resto, l’art. 3 della convenzione di concessione prevedeva che, al termine della fase di gestione dell’impianto cimiteriale, lo stesso fosse consegnato al Comune <>. A livello probabilistico, dunque, è corretto assumere che Colan avrebbe tenuto in considerazione il fatto che una quota dei posti cimiteriali, al termine della concessione, potesse rimanere invenduta e che alla relativa cessione avrebbe dunque provveduto direttamente il Comune. E questo avrebbe sicuramente indotto prudenza nella definizione delle effettive percentuali di aumento dei prezzi di cessione. La sentenza n. 3222 del 2007 avrebbe in effetti potuto stabilire che il c.t.u. individuasse, tra gli altri fattori, anche un coefficiente compensativo legato al rischio d’impresa connesso ad un deficit di “migrazione” della domanda di posti cimiteriali dai territori comunali esterni ad Anguillara Sabazia verso tale Comune. E la circostanza che ciò non sia stato non esime tuttavia il Collegio, in questa sede di liquidazione delle componenti di calcolo dell’indennizzo, tenuto conto dei fattori logici innanzi detti, di farsi carico dell’esigenza di una equitativa determinazione di tale rischio, ancorchè sub specie di determinazione (riduttiva) della percentuale di possibile “ricarico” del prezzo di cessione di un posto cimiteriale a soggetti non residenti in Anguillara Sabazia;
d) i tratti tutti teorici che contraddistinguono la ricostruzione dei fatti che si presuppongono ai fini della definizione della presente fase di giudizio impongono una particolare cautela nelle stime.
5.2. Concludendo sul punto, si può dunque assumere che il valore-prezzo unitario del posto di sepoltura in argomento debba essere assunto in euro 1050,98 (ossia, euro 955,44 * 10%).
Conseguentemente, il valore-prezzo dei 17.000 colombari deve essere complessivamente stabilito in euro 17866728,00. 6. Per quanto riguarda i posti in cappella, il consulente ha dovuto fronteggiare un’ulteriore incognita, data dal fatto che negli anni 1993-1995 l’impianto cimiteriale esistente ad Anguillara Sabazia non era dotato di cappelle. Queste invece esistevano nell’anno 2006, però da 8 posti ciascuna e non da 16, come Colan avrebbe dovuto invece realizzarle.
Il consulente, per rispondere al quesito, è ricorso perciò alla seguente proporzione: aggiornamento a valori 2006 del valore-prezzo unitario di un posto di sepoltura nel cimitero di Anguillara Sabazia negli anni 1993-1995; comparazione del risultato con il valore-prezzo di un posto in cappella (da 8 posti) nel 2006; individuazione del relativo coefficiente moltiplicatore.
Il risultato cui è pervenuto il consulente è stato quello di un coefficiente pari a 15,03.
6.1. Il Collegio condivide il metodo seguito dal consulente ma rileva che occorre pur sempre correggere i valori-prezzo alla luce delle considerazioni che precedono.
Il coefficiente moltiplicatore, infatti, deve essere applicato – stando al ragionamento innanzi seguito – ad una base di calcolo pari ad euro 955,44, che determina un valore-prezzo unitario (per cappella da 8 posti) pari ad euro 14360,26 (euro 955,44 * 15,03). Lo stesso consulente del resto, nei propri calcoli, ha assunto in lire 2.000.000 il valore-prezzo unitario di un posto di sepoltura, base 1993-1995, senza dunque considerare la possibile percentuale di incremento del valore-prezzo in funzione di cessioni a non residenti.
Accedendosi metodologicamente al ragionamento del consulente (raddoppio del valore unitario di una cappella da 8 posti e moltiplicazione del risultato per le 30 cappelle che Colan avrebbe potuto gestire), si ottiene un valore complessivo di euro 861615,79.
7. Condivisibile, infine, la ricostruzione operata dal consulente del valore unitario di euro 258,23 per un posto per cremazione.
Tenuto conto del fatto che Colan avrebbe avuto diritto a gestirne 40, il valore-prezzo complessivo da assumere, per i calcoli ulteriori, è perciò di euro 10329,20.
8. A parziale conclusione, il valore di mercato dell’opera cimiteriale oggetto della concessione inter partes (lettera a) di cui al punto 2.1. supra) risulta dunque pari a complessivi euro 18738673,00 (così arrotondandosi la somma di euro 17866728,00 + euro 861615,79 + euro 10329,20).
9. Persuasivi, poi, risultano il percorso logico seguito ed i risultati raggiunti dal consulente per risalire ai costi di costruzione che Colan avrebbe sopportato (lettera c) di cui al punto 2.1. supra).
La cifra da assumere per i calcoli finali risulta dunque quella di euro 8805590,13, esposta dal c.t.u. a pg. 48 del suo elaborato.
9.1. Non persuasivo, invece, il suggerimento offerto dal consulente a questo proposito, secondo il quale l’importo dei costi di costruzione dovrebbe essere ridotto in funzione dei ribassi d’asta di cui Colan avrebbe potuto fruire in occasione degli appalti che avrebbe dovuto aggiudicare per la realizzazione dell’opera.
Ciò perchè:
a) in primo luogo, Colan non ha nemmeno avuto modo di avviare le attività prodromiche alla realizzazione dell’opera, onde il tema introdotto dal c.t.u. attiene al novero del meramente possibile, non a quello dell’effettivamente probabile;
b) in secondo luogo, è fondamentale (e dirimente) la considerazione secondo la quale il giudicato già formatosi in ordine all’an ed al quid debeatur (sentenza n. 3222 del 2007) non ha assolutamente preso in considerazione questa componente di eventuale riduzione dei costi di costruzione di Colan.
10. Persuasivi risultano poi il percorso logico seguito ed i risultati raggiunti dal consulente per risalire ai possibili utili di gestione di Colan (lettera b) di cui al punto 2.1. supra).
La cifra da assumere per i calcoli finali risulta dunque quella di euro 438604,62, esposta dal c.t.u. alle pgg. 57 e 58 del suo elaborato, a copertura dell’intero periodo di venticinque anni di gestione cui Colan avrebbe avuto diritto sulla base della concessione inter partes.
10.1. Il Collegio non reputa, invece, di poter seguire il consulente nelle sue elaborazioni successive, riguardanti pur sempre il tema in discorso.
Il c.t.u., in sostanza, si sofferma a calcolare i possibili interessi legali che Colan avrebbe maturato, sugli utili presunti di gestione, nel periodo 1993-2007 (fino alla data della pubblica udienza di discussione della causa, relativamente alla presente fase di giudizio) e, attualizzati, nel successivo periodo 2008-2017.
Questa teorica componente del credito di Colan, però, ad avviso del Collegio non deve essere calcolata nella fattispecie.
Ciò perché:
a) il giudicato già formatosi sull’an e sul quid debeatur non ha preso assolutamente in considerazione questa componente del credito;
b) gli interessi legali, ossia di pieno diritto, maturano su crediti certi, liquidi ed esigibili, ossia su crediti cui non appartiene tipologicamente quello vantato da Colan (tanto è vero che occorre proprio la definizione anche di questa fase del giudizio per individuare la base di calcolo occorrente a liquidare, dare certezza e rendere esigibile il credito di Colan);
c) non varrebbe inferire che gli interessi legali costituiscono un accessorio naturale del credito pecuniario – onde dare spessore alla pretesa di Colan, che il c.t.u. ha ritenuto autonomamente di fare propria – posto che nel caso di specie sono mancati, fino ad ora, i presupposti stessi perché l’accessorio del credito potesse essere preteso;
d) assorbente, in ogni caso, risulta la considerazione – che assume oggi valore di giudicato fra le parti – già effettuata dal Tribunale con la sentenza n. 3222 del 2007. Con questa sentenza, si ripete, è stata accolta la domanda formulata in principalità da Colan (v. punto 2.a) supra). Con questa domanda Colan ha azionato direttamente una clausola convenzionale che è stata reputata ancora valida ed efficace inter partes, ossia l’art. 24 della convenzione di concessione. Con tale clausola le parti hanno predeterminato il regolamento dei loro reciproci rapporti per l’eventualità che la concessione venisse revocata prima della sua naturale scadenza. Il regolamento pattizio – nei limiti della liceità e della validità della negoziazione stipulata dagli aventi diritto (i cui profili sono stati già affrontati e definiti con la sentenza n. 3222 del 2007) – costituisce dunque fra le parti, di fatto, lex specialis quanto all’an ed al quid debeatur per il caso in cui si fossero realizzati (come poi effettivamente accaduto) i presupposti per l’applicazione del regolamento medesimo. Il regolamento pattizio ha previsto che a Colan sarebbe spettato (e di tanto essa si è accontentata stipulando l’art. 24 della convenzione di concessione) un indennizzo, non già un risarcimento del danno pieno, così come codicisticamente configurato. Ontologicamente tipico di un indennizzo (a differenza di un vero e proprio risarcimento del danno) è proprio la predeterminazione complessiva (ed in sostanza la forfetizzazione) delle componenti che potranno costituire il ristoro del danno patito ed al cui conseguimento l’avente titolo potrà aspirare, senza aggiunta d’altro. In altri termini, come già detto nella sentenza n. 3222 del 2007 (v. quanto ricordato alla lettera c) del punto 2.2. supra), l’art. 24 della convenzione di concessione inter partes oltre a costituire ‘una pattuizione contenente una clausola dotata di propria autonomia causale e negoziale rispetto al disciplinare di concessione e di cui fa parte integrante reca altresì la disiplina degli ‘effetti patrimoniali derivanti dalla detta cessazione del rapporto concessorio (…) nella parte in cui prevede la debenza dell’indennizzo con determinazione preventiva dei criteri di calcolo del relativo ammontare’.
Nella sostanza, nonché in altri e più semplici termini, non avendo le parti, con il citato art. 24 della convenzione di concessione, previsto, fra le componenti determinative della sorte capitale dell’indennizzo dovuto a Colan per il caso di (ingiustificata) revoca della concessione, anche la voce “interessi” su (sub)componenti del credito per indennizzo, né avendo statuito in tal senso la sentenza n. 3222 del 2007, non è consentito in questa fase del giudizio prendere in considerazione tale voce nella determinazione conclusiva del quantum dovuto.
Altro ovviamente è stabilire (ma di ciò in seguito) che l’accessorio del credito, una volta complessivamente determinato quanto dovuto a Colan, possa maturarsi a misura dell’eventuale ritardo col quale il Comune debitore estinguerà la propria obbligazione.
11. Residua infine, relativamente alla componente di cui alla lettera d) del punto 2.1. supra, la determinazione dei ‘costi effettivamente sostenuti [dalla concessionaria] per l’attività di progettazione definitiva/esecutiva [dell’opera]’.
11.1. Il consulente, a tale riguardo, calcola sì un determinato importo (v. pg. 64 della c.t.u.) ma al tempo stesso puntualizza (v. pgg. 62-63 della c.t.u.) che lo stesso è dato dalla sommatoria di voci ricavate da ‘progetti di parcella’ ovvero da ‘fatture pro-forma’ (quattro documenti in tutto) che Colan gli ha presentato nel corso dei lavori di consulenza.
Ora, in disparte il fatto che tre di tali documenti attengono ad ipotesi di liquidazione di compensi per assistenza legale ovvero per indagini di mercato che sarebbero state rese da terzi a Colan e dunque ad attività non inerenti a quelle di <> (ossia alle uniche attività prese effettivamente in considerazione e ritenute ammissibili dalla sentenza n. 3222 del 2007 ai fini del calcolo dell’indennizzo), resta il fatto assorbente che tutti i documenti predetti, in quanto espressivi di “progetti” di fattura ovvero di fatture “pro-forma”, ossia di mere ipotesi di pagamento, non testimoniano ‘costi effettivamente sostenuti’ da Colan anteriormente alla decisione già resa da questo Tribunale fra le parti.
Conseguentemente, nulla può essere riconosciuto a Colan per la componente in discorso.
12. In ultima analisi:
– in funzione di quanto statuito con la sentenza inter partes n. 3222 del 2007;
– tenuto conto degli elementi forniti dal c.t.u. e ritenuti ammissibili nei termini che precedono;
– seguendo conclusivamente il metodo di combinazione dei diversi fattori di calcolo adottato dal c.t.u. (cfr. pg. 67 c.t.u.), secondo il quale:
i) al valore dell’opera si deve sottrarre l’ammontare dei costi di realizzazione dell’opera (ossia, euro 18738673,00 – euro 8805590,13 = euro 9933082,87);
ii) al risultato ottenuto si deve quindi applicare il moltiplicatore di cui al terzo periodo dell’art. 24 della convenzione di concessione (ossia, 25/50, pari ad ½ v. pg. 66 della c.t.u.) (pertanto, euro 9933082,87/2 = euro 4966541,43);
iii) all’ulteriore risultato si devono poi aggiungere le componenti positive (ma, come qui stabilito, esclusivamente gli utili di gestione v. punto 10. supra) (pertanto euro 4966541,43 + euro 438604,62);
– si ottiene il risultato di euro 5405146,05 quale ammontare dell’indennizzo che, in linea capitale, il Comune di Anguillara Sabazia deve essere condannato a pagare a Colan.
Sull’importo finale così determinato saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione a quella di effettivo pagamento.
12. Si deve quindi procedere alla liquidazione degli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio.
Il consulente, con nota depositata in atti in data 30 novembre 2007, ha formulato tre proposte di liquidazione (una minima, una intermedia, una massima) dichiaratamente sulla scorta di quanto previsto, per gli onorari spettanti per la redazione di consulenze tecniche, dalle vigenti tariffe dei dottor i commercialisti (tale è, infatti, il c.t.u. nominato).
12.1. Osserva tuttavia il Collegio che, per la liquidazione in questione, occorre preliminarmente ricordare che il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, superando, in materia, la previgente legge 8 luglio 1980, n. 319, recante norme in materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, ha ormai dettato, nel suo Titolo VII, una disciplina uniforme in materia di spettanze agli ausiliari del magistrato (come ora sono stati ridenominati altresì i periti ed i consulenti tecnici d’ufficio) nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
In particolare, l’art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato è stabilita in tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17, co. 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.
Non consta che al momento tali tabelle siano state così emanate.
Risultano dunque ancora in vigore le ultime tabelle approvate,
sulla base dell’anteriore regime normativo di fonte primaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 2002, recante l’adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Ad esse occorre pur sempre rifarsi oggi giacchè:
– per un verso, è proprio il Titolo VII del d.P.R. n. 115 del 2002 ad aver esteso anche all’ausilio del giudi ce amministrativo le medesime modalità di compenso originariamente concepite per l’ausilio del giudice civile e penale;
– in disparte ciò, nel quadro dell’analogia, l’attività del c.t.u.
prestata nel presente giudizio è pienamente assimilabile a quella che un consulente d’ufficio avrebbe svolto ove la causa si fosse tenuta innanzi all’a.g.o..
12.2. Nell’ambito delle previsioni di cui al d.m. 30 maggio 2002, l’attività prestata dal c.t.u. nel presente giudizio appare riconducibile alla fattispecie dell’art. 2 delle tabelle ad esso allegate (c.t.u. in materia, altresì, amministrativa e contabile).
Tale articolo contempla per il consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni (i quali, nel caso di specie, vanno calcolati sull’importo finale ricavato di cui al punto 12.
supra).
Ebbene, tenuto conto dei contenuti (come ritenuti ammissibili alla luce di quanto precede) e della qualit à del lavoro svolto dal c.t.u., nonché dell’effettivo impegno cui lo stesso è stato sottoposto, risulta equo stabilire nelle percentuali del 6, del 5, del 3, del 3, del 2,5, dell’1,2, e dello 0,7 quelle che possono riconoscersi per ciascuno dei sette scaglioni previsti nel citato art. 2 del decreto interministeriale.
Applicando tali percentuali agli scaglioni previst i dalla norma si ottiene un totale di euro 6765,55.
Valga ricordare che, ai sensi dell’art. 29 del decreto interministeriale sopra citato, tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle sue tabelle (e il predetto art. 2 non dispone diversamente), sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato dal c.t.u., della sua eventuale partecipazione alle udienze, nonchè di ogni altra attività concernente i quesiti posti.
13. In considerazione delle questioni dibattute e risolte nell’ambito del presente giudizio, ivi inclusa la fase risolutiva dell’an debeatur , nonché delle peculiarità che hanno contraddistinto i fatti di causa oggetto del giudizio, si ritiene che ricorrano sufficienti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio medesimo, incluse quelle relative alla fase già definita con la sentenza di questa Sezione n. 3222 del 2007.
Devono altresì ripartirsi fra le parti, per metà ciascuna, i compensi dovuti al c.t.u., sopra liquidati.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda-bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
– condanna il Comune di Anguillara Sabazia al pagamento in favore della Colli di AnguillaraColan s.r.l. della somma di euro 5405146,05, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione a quella di effettivo pagamento;
– condanna il Comune di Anguillara Sabazia e la Colli di AnguillaraColan s.r.l. al pagamento, in ragione della metà ciascuno, della somma di euro 6765,55 a titolo di compenso liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio;
– compensa integralmente fra le parti le ulteriori spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2008.
IL PRESIDENTE
ESTENSORE

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