Domanda
Il Comune ha liberalizzato il servizio di trasporto funebre (facendo decadere il diritto di privativa), continuando ad effettuare il servizio in “concorrenza” con le ditte private.
Ciò dietro pagamento di una tariffa che copriva il costo vivo di ciascun intervento, per offrire all’utenza un servizio a costi molto bassi.
Dopo la dismissione dell’unica autofunebre comunale e del relativo servizio, il trasporto funebre viene svolto esclusivamente da ditte private.
Si vorrebbe richiedere il pagamento di diritti per il rilascio autorizzazione al trasporto funebre nel Comune.
Per i trasporti fuori Comune è già previsto un diritto fisso.
E l’autorizzazione al trasporto è compresa nel permesso di seppellimento e con la stessa viene individuata la destinazione della salma.
Ciò premesso, il Comune pone i seguenti quesiti:
1) È legittimo esigere i diritti per il rilascio di tale autorizzazione, pur compresa nel permesso di seppellimento, di competenza dell’ufficiale di stato civile?
2) La legittimità di tali diritti si può fondare sull’art. 16, comma 2, del D.P.R. 285/90 (che però parla di “diritto fisso”) o su quale altra norma?
3) È vero che una sentenza del TAR di Parma ha messo in discussione la possibilità di richiedere da parte del Comune i diritti fissi di cui all'art. 16?
Risposta
1) L’autorizzazione alla sepoltura (ora denominata autorizzazione all'inumazione o tumulazione) ha unicamente la funzione di consentire dette operazioni cimiteriali.L’ufficiale di stato civile raccoglie l’avviso di morte o la dichiarazione di morte e si accerta che questa sia veramente avvenuta per tramite del medico necroscopo.
Questa autorizzazione, e solo questa, è da rilasciare su carta semplice e senza spesa ed è compito riservato all’ufficiale di stato civile.
L’autorizzazione al trasporto trae fonte giuridica da altra norma (artt. 23, 24 e seg. D.P.R. 285/90) ed è compito del sindaco, o del funzionario incaricato.
E può coincidere o meno con l’ufficiale di stato civile.
Si tratta di due distinte autorizzazioni e pertanto si possono apporre diritti per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre.
Tali diritti si possono differenziare tra il caso di trasporto entro il comune, per fuori comune ma entro il territorio nazionale, per l’estero.
2) La legittimità di detti diritti si fonda sull'istituzione con atto di consiglio comunale, non essendo più possibile riferirsi all’art. 16 o 19 commi 2 e 3 D.P.R. 285/90.
Per cui è il provvedimento comunale di istituzione e di variazione che dà titolo ad esigerli.
3) Vi è giurisprudenza costante sulla non possibilità del Comune di riservare la privativa del trasporto funebre a pagamento ad un proprio servizio (gestito in economia diretta) o con altre forme consentite, tra cui la concessione – meglio nota oggi come affidamento – a terzi.
La giurisprudenza ha chiarito che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre, il Comune non può esigere il diritto fisso ex art. 19 commi 2 e 3 D.P.R. 285/90.
In conclusione con l’atto comunale si deve cessare la privativa, se esiste, ed eliminare il diritto fisso per trasporti funebri in uscita e trasporti funebri in entrata nel Comune.
Si può istituire il diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre in tre modalità: trasporto nel Comune, fuori Comune per il territorio nazionale e per l’estero.
Valori congrui, per la vostra realtà, sono tra 30 e 60 euro per il primo e secondo, tra 90 e 120 euro per il terzo caso.
Ciò visto che nel caso di trasporto all’estero la difficoltà e la complessità dell’atto (in lingua estera) è rilevante.
E quindi il costo della pratica è superiore.
- del: 2005 su: Trasporto funebre per: Italia Tag: Quesiti | cadavere | trasporto funebre in: ISF2005/3-g Norma: DPR 285/1990, art . 4