Domanda
L’Ufficio cimiteriale chiede l’interpretazione corretta dell’art. 16, co. 3 del regolamento regionale lombardo n. 6/04.
Esso ammette la collocazione di urne cinerarie e cassette di resti in un loculo in relazione alla capienza indipendentemente dalla presenza del feretro.
Chiede inoltre se si può concedere l'uso del loculo solo per cassette e urne. O, come già si procede, per concedere la collocazione di resti o ceneri in un loculo ove è già tumulato un feretro o prenotato per coniuge?
Risposta
L'art. 16 co. 3 non introduce nessuna novità.Riproduce quanto specificato dal paragrafo 13.3 della circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993.
La novità è data dall'articolo 25 comma 2.
E cioè assegnazione in sola presenza di salma o per coniuge, parente di primo grado.
Per cui in un colombaro di loculi, ma anche in un loculo di una tomba familiare, possono essere accolte cassette di resti mortali, urne cinerarie indipendentemente dal fatto che vi fosse nello stesso loculo un feretro.
L'assegnazione di nuovo “loculo salma” senza il feretro, ma in presenza di urna cineraria è possibile se la programmazione del Comune ne ha tenuto conto.
In quel modo il loculo è una tomba di famiglia. Altro problema è coordinare le norme del regolamento comunale vigente col nuovo regolamento regionale.
In genere se una norma comunale contrasta con quella di un regolamento o legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti.
Per cui si deve valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali abrogare tacitamente. Col tempo conviene adeguare il regolamento comunale.
- del: 2005 su: Ceneri e urne cinerarie | Inumazione, tumulazione per: Lombardia Tag: Cadavere-tumulazione | Quesiti | cadavere | resti mortali in: ISF2005/3-f Norma: